L’articolo già pubblicato da Calvizzanoweb viene riproposto alla luce del dibattito di questi giorni, per offrire un quadro dei fatti e consentire a ciascuno una valutazione autonoma e informata
È tornata alla ribalta in questi giorni la notizia di un mese fa: il Commissario prefettizio di Calvizzano, Giovanni Lucchese, alla guida del Comune dallo scioglimento per sfiducia della Giunta Pirozzi dal 6 febbraio scorso, ha modificato il Regolamento per l’accesso agli incarichi pubblici del Comune.
Vediamo quindi di che modifica si tratta e quali sono i vantaggi e gli svantaggi.
Antefatto: in che periodo è stato approvato il Regolamento?
Partiamo dall’antefatto cronologico: il Regolamento per l’accesso agli incarichi pubblici è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale il 25 settembre 2025, n.67.
La Delibera di Giunta Comunale è un tipo di delibera adottata dalla sola Giunta comunale, composta dal Sindaco e dagli Assessori.
Al tempo, la Giunta Pirozzi era composta da:
· Giacomo Pirozzi (Calvizzano Riparte), sindaco
· Pasquale Napolano (Calvizzano Libera e Democratica, interno a Calvizzano Riparte), vicesindaco e assessore a Servizio Civile e Lavori Pubblici
· Roberto Vellecco (Calvizzano Libera e Democratica, interno a Calvizzano Riparte), assessore a Bilancio, Pubblicità, Patrimonio, Gestione utenze, Gestione erbacce
· Francesca Nastro (Calvizzano Riparte, ex RESET), assessore a Cultura ed Eventi culturali, Murales e Panchine letterarie, Biblioteca e Promozione della lettura, Rapporti istituzionali
· Daniela Paura (assessore esterno, Vinciamo per Calvizzano), assessore a Marketing e promozione territoriale, Rapporti con enti sovracomunali, Agenda 2030, Mobilità sostenibile e ciclabile, Design dei servizi
· Giuseppe Agliata (Calvizzano Riparte), assessore a Sport, Ecologia ed Ambiente, Patrimonio, Controllo Utenze
In quel periodo ancora non era scoppiata la crisi che a novembre porterà alla fuoriuscita di Calvizzano Libera e Democratica dalla maggioranza, e escludendo il sostegno esterno della lista di Giuseppe Santopaolo la Giunta era in maggioranza assoluta composta da membri della lista di Pirozzi.
Le Commissioni Giudicatrici: come funzionavano secondo il Regolamento
Tra i vari articoli del Regolamento, soffermiamoci sul Titolo V, art. 14, riguardante le Commissioni giudicatrici per la selezione delle figure per gli incarichi.
Secondo questo articolo, il loro funzionamento, espletato in 19 punti qui riassunti, doveva essere così definito:
· Le Commissioni giudicatrici sono presiedute, di norma, dal Responsabile del Personale (o da un suo sostituto) e sono composte da almeno due componenti esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dipendenti di ruolo dell’amministrazione sia a tempo determinato che indeterminato o soggetti esterni; e sono nominate tramite determina proprio dal Responsabile.
· Eventualmente, i membri possono essere individuati anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, se non ci sono figure adeguate tra i dipendenti del Comune; possono essere scelti (compreso il presidente) anche tra il personale in quiescenza, con qualifiche adatte avute in servizio (esclusi coloro il cui collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione).
· In ogni caso, si applica il principio della parità di genere, riservando alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici.
· Gli esperti interni devono essere inquadrati in aree almeno pari a quella del posto messo a selezione. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all’Amministrazione, scelte tra docenti e liberi professionisti esperti nelle materie oggetto della selezione, nella valutazione attitudinale, in competenze digitali e in ambito di comunicazione e gestione del personale. Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere, di informatica e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni. Possono farne parte anche specialisti in psicologia e risorse umane.
· Qualora le prove abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un Comitato di Vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto da almeno due dipendenti di area non inferiore a quella per la quale la selezione è stata bandita, individuati fra il personale dell’Amministrazione.
· Possono essere costituite, per particolari esigenze organizzative, una o più sottocommissioni composte da un numero di componenti pari a quello della Commissione giudicatrice originaria. Per ciascuna sottocommissione è nominato un Presidente. In caso di elevato numero di partecipanti alle prove, la commissione stessa, il comitato di vigilanza e le sottocommissioni possono essere supportati da personale incaricato.
Per le sottocommissioni, la Commissione giudicatrice originaria definisce in una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte.
· Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei supplenti, nel caso in cui un componente non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona secondo le modalità già descritte.
· Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo assegnati al Servizio competente in materia di personale (gestione giuridica), nominati dalla Commissione giudicatrice preferibilmente scegliendo personale di area pari o superiore a quella della selezione e comunque non inferiore all’Area Istruttori. In assenza del Segretario della Commissione i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione.
Il prefetto Lucchese cambia il Regolamento: perché?
Con la delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n.8 del 26/03/2026, questo articolo è stato modificato.
Il prefetto Lucchese, nella delibera, ha indicato per quale motivo ha effettuato queste modifiche, ovvero «ottimizzare la scelta qualificata dei componenti delle commissioni di concorso […] e che l’Ente avrà necessità di far ricorso per potenziare e migliorare qualitativamente il proprio organico nei diversificati settori amministrativi e ciò anche in previsione, per l’avvenire, di prevedibili cessazioni dal servizio dei dipendenti comunali; il tutto a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa e dell’interesse pubblico da perseguire da parte degli Organi elettivi».
In rispetto delle leggi vigenti, quindi, ha voluto rendere il procedimento di composizione delle Commissioni giudicatrici quanto più incentrato sulle competenze dei membri che dovranno poi giudicare i futuri membri della Pubblica Amministrazione calvizzanese.
Inoltre, seguendo il D.lgs 165/2021, art. 45-quater, comma 2, i membri delle Commissioni devono essere scelti seguendo i principi della competenza, della rotazione, della trasparenza e della indipendenza.
Per questo motivo, l’articolo è stato riscritto, con 31 nuovi punti.
Quali sono stati i cambiamenti?
I cambiamenti più importanti sono:
1) Il Presidente ed i componenti sono individuati esclusivamente tra professionisti esterni al Comune di Calvizzano, attraverso avviso pubblico, tra docenti di provata competenza nelle specifiche materie di concorso, designati dal Rettorato e/o dal competente Dipartimento delle Università statali riconosciute, o in alternativa – in caso di mancata o insufficiente designazione – da dirigenti delle pubbliche amministrazioni di qualifica professionale pari o superiore a quella del posto da ricoprire con il concorso e/o professionisti estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
2) La selezione e l’individuazione dei membri della Commissione devono garantire il rispetto dei principi della competenza, della rotazione, della trasparenza e della indipendenza, in modo esplicito
3) Gli eventuali componenti aggiunti esprimono esclusivamente un giudizio di idoneità per la specifica materia di competenza, e non partecipano alle valutazioni delle altre prove
4) Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi
5) È esplicitato che i componenti della commissione vengono individuati previa pubblicazione di avviso pubblico. L’avviso non determina alcuna graduatoria, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Calvizzano
6) Tra i requisiti indicati, i commissari devono anche non essere parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché nello stesso grado, non essere parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi
7) Per assicurare la terzietà, l’imparzialità e l’indipendenza della commissione di concorso, il Responsabile al Personale fa anche eventualmente ricorso ad estrazione da albi a tale scopo costituiti o da terne di candidati fornite da istituzioni universitarie o da ordini professionali, assicurando la rotazione negli incarichi
8) L’Amministrazione deve garantire la rotazione/avvicendamento dei dipendenti del Comune di Calvizzano a qualunque titolo coinvolti nella procedura di selezione di personale con obbligo di segnalazione di eventuale conflitto d’interessi anche potenziale
9) È reso esplicito che il responsabile del procedimento effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai membri individuati per le commissioni
10) Il Segretario è nominato tra i membri della Commissione e/o delle sottocommissioni
11) Con la determinazione di nomina dei componenti, si procede alle determinazioni in merito al compenso ed al conseguente impegno di spesa.
Come si può osservare, con le modifiche introdotte il prefetto Lucchese ha inteso porre come elemento centrale delle commissioni giudicatrici la competenza dei suoi membri, attribuendo minore rilevanza alla loro appartenenza alla Pubblica Amministrazione locale. È stata inoltre esplicitata una serie di passaggi rilevanti sotto il profilo normativo, tra cui la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai componenti, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
È stata anche chiarita l’assenza di rapporti di parentela o affinità con i concorrenti alle selezioni, nonché, in linea con i principi di imparzialità e terzietà, la non priorità nell’individuazione di personale interno al Comune anche per la figura del Segretario.
Vantaggi e possibili criticità della modifica
Tra gli aspetti positivi si possono individuare il rafforzamento dei principi di terzietà e imparzialità nelle procedure selettive, oltre alla valorizzazione della competenza e della professionalità dei componenti delle commissioni. Il ricorso ad avvisi pubblici contribuisce inoltre a garantire maggiore trasparenza nelle procedure, mentre il principio di rotazione rappresenta un ulteriore elemento volto a ridurre possibili criticità. Tra gli aspetti potenzialmente critici si segnalano un possibile incremento dei costi, legato al coinvolgimento di figure esterne, e un possibile allungamento dei tempi procedurali connessi agli adempimenti amministrativi. Inoltre, la definizione di requisiti particolarmente specifici potrebbe rendere più complessa l’individuazione dei candidati idonei.
Osservazioni nel dibattito pubblico
La modifica al regolamento ha suscitato alcune osservazioni nel dibattito pubblico e istituzionale.
In particolare, sono state espresse perplessità in merito alla tempistica delle modifiche e alla successiva individuazione dei componenti delle commissioni, avvenuta tramite avviso pubblico del 07/04/2025. È stato inoltre rilevato, da parte di alcuni esponenti politici, che taluni dei soggetti individuati presenterebbero esperienze professionali maturate in contesti amministrativi nei quali il prefetto Lucchese ha operato in precedenza. Tali rilievi sono stati formulati come valutazioni di carattere politico e richieste di approfondimento. Al contempo, le procedure risultano pubbliche e consultabili, in quanto inserite tra i bandi di concorso del Comune di Calvizzano.
Ulteriori considerazioni hanno riguardato il ruolo del personale interno, con riferimento alla partecipazione alle commissioni e ai relativi compensi. In merito a questi ultimi, si evidenzia che essi sono disciplinati dalla normativa vigente e subordinati ai limiti previsti per il trattamento accessorio e alle risorse disponibili nei fondi dedicati.
Conclusioni
Le modifiche introdotte si inseriscono nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione. Il regolamento prevede comunque la possibilità di coinvolgere personale interno, seppur in via non prioritaria. Nel complesso, si tratta di interventi che possono essere oggetto di diverse valutazioni nell’ambito del confronto pubblico e istituzionale, sulla base degli elementi disponibili.
Gianpaolo Cacciapuoti
C