È tornata alla ribalta in questi giorni la notizia di
un mese fa: il Commissario prefettizio di Calvizzano, Giovanni Lucchese,
alla guida del Comune dallo scioglimento per sfiducia della Giunta Pirozzi dal
6 febbraio scorso, ha modificato il Regolamento per l’accesso agli incarichi
pubblici del Comune.
Vediamo quindi di che modifica si tratta e quali sono i vantaggi e gli
svantaggi.
Antefatto: in che periodo è stato
approvato il Regolamento?
Partiamo dall’antefatto cronologico: il Regolamento
per l’accesso agli incarichi pubblici è stato approvato con Delibera di
Giunta Comunale il 25 settembre 2025, n.67.
La Delibera di Giunta Comunale è un tipo di delibera adottata dalla sola Giunta
comunale, composta dal Sindaco e dagli Assessori.
Al tempo, la Giunta Pirozzi era composta da:
·
Giacomo Pirozzi (Calvizzano
Riparte), sindaco
·
Pasquale Napolano (Calvizzano
Libera e Democratica, interno a Calvizzano Riparte),
vicesindaco e assessore a Servizio Civile e Lavori Pubblici
·
Roberto Vellecco (Calvizzano
Libera e Democratica, interno a Calvizzano Riparte),
assessore a Bilancio, Pubblicità, Patrimonio, Gestione utenze, Gestione
erbacce
·
Francesca Nastro (Calvizzano
Riparte, ex RESET), assessore a Cultura ed Eventi culturali,
Murales e Panchine letterarie, Biblioteca e Promozione della lettura, Rapporti
istituzionali
·
Daniela Paura (assessore
esterno, Vinciamo per Calvizzano),
assessore a Marketing e promozione territoriale, Rapporti con enti
sovracomunali, Agenda 2030, Mobilità sostenibile e ciclabile, Design dei
servizi
·
Giuseppe Agliata (Calvizzano
Riparte), assessore a Sport, Ecologia ed Ambiente, Patrimonio,
Controllo Utenze
In quel periodo ancora non era scoppiata la crisi che
a novembre porterà alla fuoriuscita di Calvizzano Libera e Democratica dalla
maggioranza, e escludendo il sostegno esterno della lista di Giuseppe
Santopaolo la Giunta era in maggioranza assoluta composta da membri della lista
di Pirozzi.
Le Commissioni Giudicatrici: come
funzionavano secondo il Regolamento
Tra i vari articoli del Regolamento, soffermiamoci sul
Titolo V, art. 14, riguardante le Commissioni giudicatrici
per la selezione delle figure per gli incarichi.
Secondo questo articolo, il loro funzionamento, espletato in 19 punti qui
riassunti, doveva essere così definito:
· Le
Commissioni giudicatrici sono presiedute, di norma, dal Responsabile
del Personale (o da un suo sostituto) e sono composte da almeno
due componenti esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti
tra dipendenti di ruolo dell’amministrazione sia a tempo determinato che
indeterminato o soggetti esterni; e sono nominate tramite determina
proprio dal Responsabile.
· Eventualmente,
i membri possono essere individuati anche tra il personale di altre
amministrazioni pubbliche, se non ci sono figure adeguate tra i dipendenti
del Comune; possono essere scelti (compreso il presidente) anche tra il personale
in quiescenza, con qualifiche adatte avute in servizio (esclusi coloro il
cui collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di
pubblicazione dell’avviso di selezione).
· In
ogni caso, si applica il principio della parità di genere, riservando
alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni giudicatrici.
· Gli
esperti interni devono essere inquadrati in aree almeno pari a quella del
posto messo a selezione. Gli esperti esterni sono individuati in persone
estranee all’Amministrazione, scelte tra docenti e liberi
professionisti esperti nelle materie oggetto della selezione, nella valutazione
attitudinale, in competenze digitali e in ambito di comunicazione e gestione
del personale. Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di
lingue straniere, di informatica e per le materie relative a specializzazioni
non rinvenibili nelle amministrazioni. Possono farne parte anche specialisti in
psicologia e risorse umane.
· Qualora
le prove abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un Comitato
di Vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto da
almeno due dipendenti di area non inferiore a quella per la quale la selezione
è stata bandita, individuati fra il personale dell’Amministrazione.
· Possono
essere costituite, per particolari esigenze organizzative, una o più sottocommissioni
composte da un numero di componenti pari a quello della Commissione
giudicatrice originaria. Per ciascuna sottocommissione è nominato un
Presidente. In caso di elevato numero di partecipanti alle prove, la
commissione stessa, il comitato di vigilanza e le sottocommissioni possono
essere supportati da personale incaricato.
Per le sottocommissioni, la Commissione giudicatrice originaria definisce in
una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione
omogenei e vincolanti per tutte.
· Possono
essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente
quanto per i singoli componenti. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei
supplenti, nel caso in cui un componente non possa più assicurare la propria
presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona
secondo le modalità già descritte.
· Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo assegnati al Servizio competente in materia di personale (gestione giuridica), nominati dalla Commissione giudicatrice preferibilmente scegliendo personale di area pari o superiore a quella della selezione e comunque non inferiore all’Area Istruttori. In assenza del Segretario della Commissione i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione.
Il prefetto Lucchese cambia il
Regolamento: perché?
Con la delibera del Commissario Straordinario con
poteri di Giunta Comunale n.8 del 26/03/2026, questo articolo è stato
modificato.
Il prefetto Lucchese, nella delibera, ha indicato per
quale motivo ha effettuato queste modifiche, ovvero «ottimizzare la scelta
qualificata dei componenti delle commissioni di concorso […] e che l’Ente
avrà necessità di far ricorso per potenziare e migliorare qualitativamente il
proprio organico nei diversificati settori amministrativi e ciò anche in
previsione, per l’avvenire, di prevedibili cessazioni dal servizio dei
dipendenti comunali; il tutto a garanzia della legittimità dell’azione
amministrativa e dell’interesse pubblico da perseguire da parte degli Organi
elettivi».
In rispetto delle leggi vigenti, quindi, ha voluto rendere il procedimento di
composizione delle Commissioni giudicatrici quanto più incentrato sulle
competenze dei membri che dovranno poi giudicare i futuri membri della Pubblica
Amministrazione calvizzanese.
Inoltre, seguendo il D.lgs 165/2021, art. 45-quater, comma 2, i membri
delle Commissioni devono essere scelti seguendo i principi della competenza,
della rotazione, della trasparenza e della indipendenza.
Per questo motivo, l’articolo è stato riscritto, con
31 nuovi punti.
Quali sono stati i cambiamenti?
I cambiamenti più importanti sono:
1) Il
Presidente ed i componenti sono individuati esclusivamente
tra professionisti esterni al Comune di Calvizzano, attraverso avviso
pubblico, tra docenti di provata competenza nelle specifiche materie di
concorso, designati dal Rettorato e/o dal competente Dipartimento delle
Università statali riconosciute, o in alternativa – in caso di mancata o
insufficiente designazione – da dirigenti delle pubbliche amministrazioni di
qualifica professionale pari o superiore a quella del posto da ricoprire con il
concorso e/o professionisti estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
2) La
selezione e l’individuazione dei membri della Commissione devono garantire
il rispetto dei principi della competenza, della rotazione, della trasparenza e
della indipendenza, in modo esplicito
3) Gli
eventuali componenti aggiunti esprimono esclusivamente un giudizio di
idoneità per la specifica materia di competenza, e non partecipano alle
valutazioni delle altre prove
4) Per
la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la
presenza di tutti i membri effettivi
5) È
esplicitato che i componenti della commissione vengono individuati previa
pubblicazione di avviso pubblico. L’avviso non determina alcuna graduatoria,
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Calvizzano
6) Tra
i requisiti indicati, i commissari devono anche non essere parenti o
affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio
nonché nello stesso grado, non essere parenti od affini di alcuno dei
concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi
7) Per
assicurare la terzietà, l’imparzialità e l’indipendenza della commissione di
concorso, il Responsabile al Personale fa anche eventualmente ricorso ad estrazione
da albi a tale scopo costituiti o da terne di candidati fornite da istituzioni
universitarie o da ordini professionali, assicurando la rotazione negli
incarichi
8) L’Amministrazione
deve garantire la rotazione/avvicendamento dei dipendenti del Comune di
Calvizzano a qualunque titolo coinvolti nella procedura di selezione di
personale con obbligo di segnalazione di eventuale conflitto
d’interessi anche potenziale
9) È
reso esplicito che il responsabile del procedimento effettuerà controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni fornite dai membri individuati per le
commissioni
10)
Il Segretario è nominato tra
i membri della Commissione e/o delle sottocommissioni
11)
Con la determinazione di nomina dei
componenti, si procede alle determinazioni in merito al compenso ed al
conseguente impegno di spesa.
Come si può osservare, con le modifiche
introdotte il prefetto Lucchese ha inteso porre come elemento centrale delle
commissioni giudicatrici la competenza dei suoi membri, attribuendo minore
rilevanza alla loro appartenenza alla Pubblica Amministrazione locale. È stata
inoltre esplicitata una serie di passaggi rilevanti sotto il profilo normativo,
tra cui la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai componenti,
secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
È stata anche chiarita l’assenza di
rapporti di parentela o affinità con i concorrenti alle selezioni, nonché, in
linea con i principi di imparzialità e terzietà, la non priorità
nell’individuazione di personale interno al Comune anche per la figura del Segretario.
Vantaggi e possibili criticità della
modifica
Tra gli aspetti positivi si possono
individuare il rafforzamento dei principi di terzietà e imparzialità nelle
procedure selettive, oltre alla valorizzazione della competenza e della
professionalità dei componenti delle commissioni. Il ricorso ad avvisi pubblici
contribuisce inoltre a garantire maggiore trasparenza nelle procedure, mentre
il principio di rotazione rappresenta un ulteriore elemento volto a ridurre
possibili criticità. Tra gli aspetti potenzialmente critici si segnalano un
possibile incremento dei costi, legato al coinvolgimento di figure esterne, e
un possibile allungamento dei tempi procedurali connessi agli adempimenti
amministrativi. Inoltre, la definizione di requisiti particolarmente specifici
potrebbe rendere più complessa l’individuazione dei candidati idonei.
Osservazioni nel dibattito pubblico
La modifica al regolamento ha suscitato
alcune osservazioni nel dibattito pubblico e istituzionale.
In particolare, sono state espresse
perplessità in merito alla tempistica delle modifiche e alla successiva
individuazione dei componenti delle commissioni, avvenuta tramite avviso
pubblico del 07/04/2025. È stato inoltre rilevato, da parte di alcuni esponenti
politici, che taluni dei soggetti individuati presenterebbero esperienze
professionali maturate in contesti amministrativi nei quali il prefetto
Lucchese ha operato in precedenza. Tali rilievi sono stati formulati come
valutazioni di carattere politico e richieste di approfondimento. Al contempo,
le procedure risultano pubbliche e consultabili, in quanto inserite tra i bandi
di concorso del Comune di Calvizzano.
Ulteriori considerazioni hanno riguardato
il ruolo del personale interno, con riferimento alla partecipazione alle
commissioni e ai relativi compensi. In merito a questi ultimi, si evidenzia che
essi sono disciplinati dalla normativa vigente e subordinati ai limiti previsti
per il trattamento accessorio e alle risorse disponibili nei fondi dedicati.
Conclusioni
Le modifiche introdotte si inseriscono nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione. Il regolamento prevede comunque la possibilità di coinvolgere personale interno, seppur in via non prioritaria. Nel complesso, si tratta di interventi che possono essere oggetto di diverse valutazioni nell’ambito del confronto pubblico e istituzionale, sulla base degli elementi disponibili.
Gianpaolo Cacciapuoti
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