Il post pubblicato sul gruppo social “La Calvizzano
Nascosta”, immaginiamo dagli avversari politici del candidato sindaco Luciano
Borrelli
QUALUNQUEMENTE !!!
MA NO!!!!!!! NON SI PUO'!!!!!
Un candidato sindaco dovrebbe essere il primo a dare
l'esempio nel rispettare le norme del Comune che vorrebbe amministrare. O no?
FUORIGIOCO ELETTORALE !!!!!!
Qualcuno ricordi al CANDIDATO BORRELLI che la Legge
212/1956 parla chiaro: la propaganda elettorale per affissione deve
avvenire esclusivamente negli spazi stabiliti e nei tempi previsti.
BELLA FIGURA COL VICEPREFETTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SEMPREMENTE E QUALUNQUEMENTE !!!!
La risposta di Borrelli
Leggiamo in queste ore commenti e interpretazioni
fantasiose sulla presenza del nostro manifesto in città.
È bene chiarire che, finché non vengono ufficialmente
convocati i comizi elettorali, la normativa prevista dalla Legge 212/1956 sulla
propaganda elettorale non è ancora applicabile, perché non esistono gli spazi
elettorali assegnati dal Comune.
Per questo motivo l’affissione del nostro manifesto
non rientra nella propaganda elettorale, ma nella normale comunicazione
politica, ed è stata effettuata regolarmente su impianti autorizzati e con il
pagamento del diritto di affissione previsto, pari a 34,50 euro.
Prima di parlare di “fuorigioco”, forse sarebbe utile
conoscere bene le norme che regolano questa materia, soprattutto per chi da
anni partecipa alla vita politica e amministrativa del territorio, altrimenti
si rischiano di fare brutte figure: lo diciamo sinceramente per il vostro bene.
Sorprende però vedere tanto zelo proprio da chi, da
settimane, è già pienamente impegnato in attività e iniziative di chiara
impronta elettorale. Un po' di coerenza, in politica come nella vita, non
guasterebbe.
Da parte nostra non abbiamo alcuna intenzione di farci
trascinare in polemiche o campagne di denigrazione: preferiamo parlare di idee,
programmi e progetti per Calvizzano.
Quando si hanno proposte e visione per il futuro della
città, non serve cercare scontri o alimentare polemiche.
Noi continueremo a fare politica alla luce del sole,
con serietà, nel rispetto delle regole e con l’attenzione rivolta solo agli
interessi della comunità.
Allo stesso tempo, ci riserviamo di tutelare la nostra
immagine e quella del nostro progetto nelle sedi opportune qualora dovessero
proseguire affermazioni non corrispondenti alla realtà.
Per il nostro punto di vista ci affidiamo a questa lettera della dott.ssa Elena Turci del2 marzo 2023
Affissione manifesti di pubblicità elettorale
Si chiede se sia possibile
affiggere manifesti di pubblicità elettorale 60 giorni prima delle elezioni
politiche comunali.
Risposta
L'affissione di stampati, giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o,
nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o
dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. Tra gli
stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si
intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o
assemblee a scopo elettorale.
Tali divieti non si applicano alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo
pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi.
Dunque, la legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa
della legge 4 aprile 1956, n. 212, dispone che in un
periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai 32
giorni che precedono il primo giorno della votazione, le affissioni elettorali
possono aver luogo esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalle autorità
comunali. Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le
affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina
delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del capo
III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le
altre disposizioni vigenti nella materia. Cioè le affissioni saranno sottoposte
alle consuete regole che disciplinano le affissioni in generale, non
trattandosi, tecnicamente, di materiale di propaganda elettorale, se
antecedente il 32° giorno dal voto.
28 Aprile 2023
Elena
Turci
