Calvizzano, querelle sui manifesti tra il candidato sindaco Borrelli e alcuni avversari politici

 

Il post pubblicato sul gruppo social “La Calvizzano Nascosta”, immaginiamo dagli avversari politici del candidato sindaco Luciano Borrelli

QUALUNQUEMENTE !!!

MA NO!!!!!!! NON SI PUO'!!!!!

Un candidato sindaco dovrebbe essere il primo a dare l'esempio nel rispettare le norme del Comune che vorrebbe amministrare. O no?

FUORIGIOCO ELETTORALE !!!!!!

Qualcuno ricordi al CANDIDATO BORRELLI che la Legge 212/1956 parla chiaro: la propaganda elettorale per affissione deve avvenire esclusivamente negli spazi stabiliti e nei tempi previsti.
BELLA FIGURA COL VICEPREFETTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SEMPREMENTE E QUALUNQUEMENTE !!!!

La risposta di Borrelli

Leggiamo in queste ore commenti e interpretazioni fantasiose sulla presenza del nostro manifesto in città.

È bene chiarire che, finché non vengono ufficialmente convocati i comizi elettorali, la normativa prevista dalla Legge 212/1956 sulla propaganda elettorale non è ancora applicabile, perché non esistono gli spazi elettorali assegnati dal Comune.

Per questo motivo l’affissione del nostro manifesto non rientra nella propaganda elettorale, ma nella normale comunicazione politica, ed è stata effettuata regolarmente su impianti autorizzati e con il pagamento del diritto di affissione previsto, pari a 34,50 euro.

Prima di parlare di “fuorigioco”, forse sarebbe utile conoscere bene le norme che regolano questa materia, soprattutto per chi da anni partecipa alla vita politica e amministrativa del territorio, altrimenti si rischiano di fare brutte figure: lo diciamo sinceramente per il vostro bene.

Sorprende però vedere tanto zelo proprio da chi, da settimane, è già pienamente impegnato in attività e iniziative di chiara impronta elettorale. Un po' di coerenza, in politica come nella vita, non guasterebbe.

Da parte nostra non abbiamo alcuna intenzione di farci trascinare in polemiche o campagne di denigrazione: preferiamo parlare di idee, programmi e progetti per Calvizzano.

Quando si hanno proposte e visione per il futuro della città, non serve cercare scontri o alimentare polemiche.

Noi continueremo a fare politica alla luce del sole, con serietà, nel rispetto delle regole e con l’attenzione rivolta solo agli interessi della comunità.

Allo stesso tempo, ci riserviamo di tutelare la nostra immagine e quella del nostro progetto nelle sedi opportune qualora dovessero proseguire affermazioni non corrispondenti alla realtà.

Per il nostro punto di vista ci affidiamo a questa lettera della dott.ssa Elena Turci del2 marzo 2023

Affissione manifesti di pubblicità elettorale

Si chiede se sia possibile affiggere manifesti di pubblicità elettorale 60 giorni prima delle elezioni politiche comunali.

Risposta

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Tali divieti non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Dunque, la legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212, dispone che in un periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai 32 giorni che precedono il primo giorno della votazione, le affissioni elettorali possono aver luogo esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali. Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti nella materia. Cioè le affissioni saranno sottoposte alle consuete regole che disciplinano le affissioni in generale, non trattandosi, tecnicamente, di materiale di propaganda elettorale, se antecedente il 32° giorno dal voto.

28 Aprile 2023              Elena Turci

 

 

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