Mugnano. Affidamento in concessione stadio comunale “Alberto Vallefuoco”, un altro passo avanti: scelto il soggetto promotore. E’ l’A.S.D. Mugnano Calcio

 

    

Un altro passo avanti per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo stadio comunale “Alberto Vallefuoco” di via Di Vittorio. L’amministrazione comunale ha deliberato il riconoscimento dell’interesse pubblico della proposta progettuale (unica pervenuta al Comune in seguito all’avviso di manifestazione di interesse) presentata dall’A.S.D. Mugnano Calcio con sede legale in via Giuseppe Di Vittorio, 5 (Mugnano di Napoli). Contestualmente il progetto è stato trasmesso all’Ufficio Lavori Pubblici (ad opera del Rup, ing. Antonio Carandente) affinché venga inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, al fine di avviare le procedure di gara per acquisire proposte migliorative e procedere con l’affidamento in concessione. Il soggetto “promotore” ha il diritto di prelazione.

Ricordiamo che l’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi del servizio per la gestione del campo sportivo comunale, al fine di permetterne la riqualificazione, l’ammodernamento e la successiva gestione e di garantire il buon funzionamento di un servizio pubblico di primaria importanza per la cittadinanza, fu approvato in Consiglio a novembre 2022. La proposta venne fatta congiuntamente dall’assessore allo Sport, avv. Vincenzo Massarelli, e dall’assessore agli Impianti sportivi, dott. Biagio Sequino. La struttura è composta da un campo di calcio in erba sintetica con annesso blocco spalti e servizi di supporto all’attività sportiva (spogliatoio, infermeria, docce, wc, bouvette etc).

Le fasi successive

  Va pubblicato avviso affinché   tutti i soggetti previsti dall’art. 15, comma 6 del D.L. 185/2005 possano presentare la propria migliore offerta relativa alla concessione in oggetto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)     l’offerta da presentare dovrà consistere negli elaborati richiesti nell’avviso, al fine di operare il raffronto con il Progetto Preliminare del “Promotore” e relativo PEF, riconosciuto di interesse pubblico;

b)    il piano economico-finanziario (PEF) deve rappresentare i rischi allocati in capo al concessionario (rischio operativo definito come definito dall’art. 3, comma 1, del Dlgs 50/16);

c)     sia previsto che la durata massima della concessione non possa essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli che vengono stimati come effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione;

d)    siano prese in esame le sole offerte che in modo inequivocabile, dagli elaborati presentati, risultino essere complessivamente superiori a quanto offerto dal “promotore”, in relazione agli aspetti tecnici, economici, finanziari e di cronoprogramma indicati nel progetto preliminare;

e)     sia previsto che il soggetto “promotore” abbia il diritto di prelazione, da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’interpello, ove dichiari di assumere la migliore offerta presentata;

f)      sia previsto il rimborso da parte dell’affidatario, qualora sia un soggetto diverso dal promotore, delle spese di progettazione sostenute.  

Vanno assicurati:

La messa a disposizione gratuita dell’impianto, a favore dell’amministrazione comunale, nei casi e nei modi previsti dalla convenzione; il mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali e sportive previste per l’impianto sportivo, unitamente a quelle ulteriori eventualmente indicate nel progetto approvato; costi delle utenze siano completamente a carico del concessionario.  

 

 

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