Mugnano. Affidamento in concessione stadio comunale “Alberto Vallefuoco”, un altro passo avanti: scelto il soggetto promotore. E’ l’A.S.D. Mugnano Calcio
Un altro passo avanti per l’affidamento in concessione dell’impianto
sportivo stadio comunale “Alberto Vallefuoco” di via Di Vittorio. L’amministrazione
comunale ha deliberato il riconoscimento dell’interesse pubblico della proposta
progettuale (unica pervenuta al Comune in seguito all’avviso di manifestazione
di interesse) presentata dall’A.S.D. Mugnano Calcio con sede legale in via
Giuseppe Di Vittorio, 5 (Mugnano di Napoli). Contestualmente il progetto è
stato trasmesso all’Ufficio Lavori Pubblici (ad opera del Rup, ing. Antonio
Carandente) affinché venga inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, al
fine di avviare le procedure di gara per acquisire proposte migliorative e
procedere con l’affidamento in concessione. Il soggetto “promotore” ha il
diritto di prelazione.
Ricordiamo che l’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi
del servizio per la gestione del campo sportivo comunale, al fine di
permetterne la riqualificazione, l’ammodernamento e la successiva gestione e di
garantire il buon funzionamento di un servizio pubblico di primaria importanza
per la cittadinanza, fu approvato in Consiglio a novembre 2022. La proposta
venne fatta congiuntamente dall’assessore allo Sport, avv. Vincenzo Massarelli,
e dall’assessore agli Impianti sportivi, dott. Biagio Sequino. La struttura
è composta da un campo di calcio in erba sintetica con annesso blocco spalti e
servizi di supporto all’attività sportiva (spogliatoio, infermeria, docce, wc,
bouvette etc).
Le fasi successive
Va pubblicato avviso affinché tutti i
soggetti previsti dall’art. 15, comma 6 del D.L. 185/2005 possano presentare la
propria migliore offerta relativa alla concessione in oggetto, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) l’offerta da presentare dovrà consistere negli
elaborati richiesti nell’avviso, al fine di operare il raffronto con il
Progetto Preliminare del “Promotore” e relativo PEF, riconosciuto di interesse
pubblico;
b) il piano economico-finanziario (PEF) deve
rappresentare i rischi allocati in capo al concessionario (rischio operativo
definito come definito dall’art. 3, comma 1, del Dlgs 50/16);
c) sia previsto che la durata massima della
concessione non possa essere superiore al periodo di tempo necessario al
recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base
di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale
investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli
obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano
economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del
calcolo comprendono quelli che vengono stimati come effettivamente sostenuti
dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione;
d) siano prese in esame le sole offerte che in modo
inequivocabile, dagli elaborati presentati, risultino essere complessivamente
superiori a quanto offerto dal “promotore”, in relazione agli aspetti tecnici,
economici, finanziari e di cronoprogramma indicati nel progetto preliminare;
e) sia previsto che il soggetto “promotore” abbia
il diritto di prelazione, da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione
degli esiti dell’interpello, ove dichiari di assumere la migliore offerta
presentata;
f) sia previsto il rimborso da parte
dell’affidatario, qualora sia un soggetto diverso dal promotore, delle spese di
progettazione sostenute.
Vanno assicurati:
La messa a disposizione gratuita dell’impianto, a
favore dell’amministrazione comunale, nei casi e nei modi previsti dalla
convenzione; il mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali
e sportive previste per l’impianto sportivo, unitamente a quelle ulteriori
eventualmente indicate nel progetto approvato; costi delle utenze siano
completamente a carico del concessionario.
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