Mugnano, nota stampa dell'amministrazione comunale sulla condanna del Comune in Commissione Provinciale Tributaria
1) Il ricorrente in
questione ha impugnato un avviso di accertamento e non un'ingiunzione e questo
è un aspetto importante ai fini delle modalità di notifica previste dalla
legge;
2)la sentenza è stata
recentemente depositata e non è divenuta definitiva per mancata impugnazione;
3) il Comune ritiene
priva di fondamento la sentenza e quindi procederà al suo appello. Nella
sentenza, infatti, sono richiamate alcune disposizioni di legge - come ad
esempio l'art. 4 comma 1lett a) del D.lgs n. 261/99 - abrogate alcuni anni
prima della notifica dell'accertamento (legge n. 124/2017), nonché
richiami giurisprudenziali superati dall'evoluzione della stessa giurisprudenza
oltreché legge. Le notifiche a mezzo di operatori privati non abilitati, in
estrema ratio, sarebbero nulle e non inesistenti e ciò rileva ai fini del
principio del raggiungimento dello scopo, non applicabile, invece, dai giudici
estensori della sentenza. Tale principio sana eventuali vizi di notifica
se il contribuente propone ricorso o presenta istanze da cui
si evince la avvenuta ricezione dell'atto. La sentenza parte dal
presupposto che un operatore privato abbia notificato un atto giudiziario al
posto di Poste Italiane, ma ciò non corrisponde al vero: il Comune ha nominato
messi straordinari di un operatore privato secondo una procedura prevista dalla
legge n. 269/06. Si invita pertanto a non seguire notizie che, pur partendo da
un fatto vero e noto, come la sentenza in questione , e omettendo le criticità
della stessa e la sua non definitività , arrivano a conclusioni errate e peggio
ancora inducono i cittadini a presentare istanze di rimborso che non
hanno fondamento e che pertanto non saranno accolte.