Mugnano, nota stampa dell'amministrazione comunale sulla condanna del Comune in Commissione Provinciale Tributaria

 


 Su alcuni siti di informazione è stata pubblicata la notizia di una condanna del Comune di Mugnano in Commissione tributaria provinciale, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato dall’Agcom per il servizio di notifica delle ingiunzioni tributarie. È stato evidenziato, tra l’altro, che la notifica sarebbe inesistente. Sui vari social si sta incoraggiando a presentare richieste di rimborso per atti analoghi, pagati dai contribuenti. E' necessario, dunque, fare alcune precisazioni:

1) Il ricorrente in questione ha impugnato un avviso di accertamento e non un'ingiunzione e questo è un aspetto importante ai fini delle modalità di notifica previste dalla legge;

2)la sentenza è stata recentemente depositata e non è divenuta definitiva per mancata impugnazione;

3) il Comune ritiene priva di fondamento la sentenza e quindi procederà al suo appello. Nella sentenza, infatti, sono richiamate alcune disposizioni di legge - come ad esempio l'art. 4 comma 1lett a) del D.lgs n. 261/99 - abrogate alcuni anni prima della notifica  dell'accertamento (legge n. 124/2017), nonché richiami giurisprudenziali superati dall'evoluzione della stessa giurisprudenza oltreché legge. Le notifiche a mezzo di operatori privati non abilitati, in estrema ratio, sarebbero nulle e non inesistenti e ciò rileva ai fini del principio del raggiungimento dello scopo, non applicabile, invece, dai giudici estensori della sentenza. Tale principio sana eventuali vizi di notifica se il contribuente propone ricorso o presenta istanze da cui si evince la avvenuta ricezione dell'atto. La sentenza parte dal presupposto che un operatore privato abbia notificato un atto giudiziario al posto di Poste Italiane, ma ciò non corrisponde al vero: il Comune ha nominato messi straordinari di un operatore privato secondo una procedura prevista dalla legge n. 269/06. Si invita pertanto a non seguire notizie che, pur partendo da un fatto vero e noto, come la sentenza in questione , e omettendo le criticità della stessa e la sua non definitività , arrivano a conclusioni errate e peggio ancora inducono i cittadini a presentare istanze  di rimborso che non hanno fondamento e che pertanto non saranno accolte.

 

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