Tariffe Tari 2020, il nodo piani economico-finanziari



Una nuova norma, introdotta con il cosiddetto decreto Cura Italia, permette ai Comuni di confermare le tariffe 2019: la differenza tra le entrate realizzate con le tariffe 2019 e i costi risultanti dal piano economico finanziario 2020 determina un conguaglio che può essere ripartito nel triennio 2021-2023

Si parla di proroghe e di sanzioni, ma nulla si dice in merito al metodo tariffario rifiuti, poiché, da quest’anno, le tariffe dovranno tener conto del piano economico finanziario (Pef) redatto e approvato secondo la nuova metodologia di Arera (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente), descritta nella delibera n.443/2019. Compito già difficile prima dell’emergenza Covid-19, e forse impossibile da realizzare entro giugno visto che le Ato territoriali, ove esistenti, dovranno controllare e avallare il Pef entro fine maggio, per poter permettere l’approvazione delle tariffe da parte del consiglio comunale entro giugno. Ma il decreto legge 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), data l’emergenza coronavirus, ha disposto che i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, confermare le tariffe 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.


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