Una nuova norma, introdotta con il cosiddetto
decreto Cura Italia, permette ai Comuni di confermare le tariffe 2019: la
differenza tra le entrate realizzate con le tariffe 2019 e i costi risultanti
dal piano economico finanziario 2020 determina un conguaglio che può essere
ripartito nel triennio 2021-2023
Si parla di proroghe e di sanzioni, ma nulla si dice
in merito al metodo tariffario rifiuti, poiché, da quest’anno, le tariffe
dovranno tener conto del piano economico finanziario (Pef) redatto e approvato
secondo la nuova metodologia di Arera (Autorità di Regolazione per l’Energia
Reti e Ambiente), descritta nella delibera n.443/2019. Compito già difficile
prima dell’emergenza Covid-19, e forse impossibile da realizzare entro giugno
visto che le Ato territoriali, ove esistenti, dovranno controllare e avallare
il Pef entro fine maggio, per poter permettere l’approvazione delle tariffe da
parte del consiglio comunale entro giugno. Ma il decreto legge 18/2020
(cosiddetto decreto “Cura Italia”), data l’emergenza coronavirus, ha disposto
che i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013 n. 147, confermare le tariffe 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.