Marano, “dentro” il dissesto finanziario (seconda parte): i compiti dell’Organo straordinario di liquidazione



L’Organo straordinario di liquidazione ha il potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale e i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche. L’ente  è tenuto a fornire, a richiesta dei membri dell’OSL, idonei locali e attrezzature, nonché il personale necessario. L’Organo straordinario, inoltre, per motivate esigenze può dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature che, al termine dell’attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale.

Rilevazione della massa passiva (debiti dell’ente)
L’Organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’OSL, entro 10 giorni dalla data di insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio online e anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività (debiti) dell’ente locale. Con tale avviso si invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni (prorogabile, con provvedimento motivato, per una sola volta di ulteriori 30 giorni) la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione.
Continua…


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