Marano, “dentro” il dissesto finanziario (seconda parte): i compiti dell’Organo straordinario di liquidazione
L’Organo straordinario di liquidazione ha il potere di
accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale e i
mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche. L’ente è tenuto a fornire, a richiesta dei membri dell’OSL,
idonei locali e attrezzature, nonché il personale necessario. L’Organo
straordinario, inoltre, per motivate esigenze può dotarsi di personale,
acquisire consulenze e attrezzature che, al termine dell’attività di ripiano
dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale.
Rilevazione
della massa passiva (debiti dell’ente)
L’Organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento
della massa passiva mediante formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di
un piano di rilevazione. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’OSL,
entro 10 giorni dalla data di insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio online e anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione
delle passività (debiti) dell’ente locale. Con tale avviso si invita chiunque
ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60
giorni (prorogabile, con provvedimento motivato, per una sola volta di
ulteriori 30 giorni) la domanda in carta libera, corredata da idonea
documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il
relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano
di rilevazione.
Continua…