Centro raccolta di via Fosse Ardeatine mai aperto al pubblico |
Neanche nel 2017
il Comune ridarà agli utenti i soldi pagati in più sulle bollette della
spazzatura del 2015 e del 2016. E’
quanto emerge dal Piano finanziario Tari 2017, che dovrebbe essere approvato
nel Consiglio comunale del 29 dicembre, dove il costo complessivo del Servizio
di Igiene Urbana è identico a quello dell’anno scorso: un milione965mila434 euro.
Cosa significa? Che la tassa sull’immondizia sarà più o meno identica a
quella del 2016, ma poteva essere di gran lunga inferiore: secondo i nostri
calcoli, mediamente di 56 euro annui a
utente. Dai costi da spalmare sui 5mila utenti (case, esercizi commerciali,
aziende), infatti, non sono stati defalcati i 204 mila euro (102mila del 2015 e 102 mila del 2016), previsti per la gestione dell’isola ecologica di via
Fosse Ardeatine (zona San Pietro), mai andata in funzione, né il primo luglio
2015 (come era previsto in un primo momento) né il primo luglio 2016. Inoltre,
non è stata neanche tenuta in conto l’eccedenza di gettito (da rilevare a
competenza), che, come evidenziato dalla Corte dei Conti (Campania, delibera
218/2013), deve destinarsi ad abbattimento del tributo per l’anno successivo . Perché
non è stato fatto? Forse per non trovarsi con un buco finanziario
considerevole, dovuto all’enorme mole di evasione ed elusione del balzello? Ma
la cosa più grave dal punto di vista politico-amministrativo e sociale è che
Salatiello, appoggiato dai suoi
fedelissimi (quasi tutti), continuerebbe a “imporre la sua visione a senso
unico delle cose”, alla quale nessuno avrebbe il coraggio di opporsi. Speriamo
di essere smentiti, ma questo lo sapremo a conclusione dei lavori del Consiglio
comunale del 29 dicembre.
Approfondimento.
Perché l’anticipazione del Piano finanziario Tari?
Con l’articolo 172 del Tuel, viene imposto agli enti locali di approvare
congiuntamente al bilancio le aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto
in vista dell’approvazione del bilancio 2017/2019, devono provvedere ad
approvare le tariffe della tassa sui rifiuti elaborate in conformità al piano
finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale o
dal competente organo.
Ricordiamo che il blocco dei tributi
locali esteso all’anno 2017, non comprende le tariffe sui rifiuti.
Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.
Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.
Essenziale è condurre una breve
precisazione, il termine ultimo per deliberare le tariffe non è quello di
approvazione del bilancio di previsione da parte dell'ente ma quello di scadenza fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio, che per il 2017 è
il 28 febbraio. Detto questo, ne consegue che gli enti che
riusciranno ad approvare prima della scadenza di febbraio il bilancio di
previsione possono limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio
previste nel 2016, rinviando l'aggiornamento alla disponibilità del nuovo Pef,
così come dichiarato dal ministero dell’Economia con la risoluzione 1/DF/2011,
non sarà necessario riapprovare integralmente il bilancio, basterà dunque la
sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione della Tari.
Il quesito a cui vogliamo dare risposta
è il seguente, scaduto il termine per l'approvazione del bilancio è
possibile modificare le tariffe attribuendo loro decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento?
L’articolo 193 del Tuel, che tutela gli
equilibri di bilancio, consentirebbe in caso di salvaguardia entro il 31
luglio, o entro un termine differente stabilito dal regolamento di contabilità
dell’ente, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali con
effetto retroattivo. Ci sarebbe però un problema operativo nell’approvare le
tariffe Tari a luglio, difatti, nel caso in cui la bollettazione sia già stata
fatta, l'ente sarebbe costretto ad un ricalcolo di tutti gli importi e
all'invio di un nuovo avviso di pagamento, con notevole dispendio di tempo e di
risorse.
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara.
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell'esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall'altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l'obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l'approvazione del bilancio
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara.
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell'esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall'altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l'obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l'approvazione del bilancio
Infine, ricordiamo che non occorre un'espressa deliberazione se l'ente
intende confermare le tariffe applicate nel 2016, in quanto il comma 169 della
legge 296/2006, ne prevede la proroga automatica in mancanza di adozione di un
nuovo atto deliberativo.
Fonte MicroServicePA