Calvizzano. Piano finanziario tassa rifiuti, ridateci i “nostri soldi”

Centro raccolta di via Fosse Ardeatine mai aperto al pubblico

Neanche nel 2017  il Comune ridarà agli utenti i soldi pagati in più sulle bollette della spazzatura del 2015 e del 2016.  E’ quanto emerge dal Piano finanziario Tari 2017, che dovrebbe essere approvato nel Consiglio comunale del 29 dicembre, dove il costo complessivo del Servizio di Igiene Urbana è identico a quello dell’anno scorso: un milione965mila434 euro.  Cosa significa? Che la tassa sull’immondizia sarà più o meno identica a quella del 2016, ma poteva essere di gran lunga inferiore: secondo i nostri calcoli, mediamente di 56 euro annui a utente. Dai costi da spalmare sui 5mila utenti (case, esercizi commerciali, aziende), infatti, non sono stati defalcati i 204 mila euro (102mila del 2015 e 102 mila del 2016), previsti  per la gestione dell’isola ecologica di via Fosse Ardeatine (zona San Pietro), mai andata in funzione, né il primo luglio 2015 (come era previsto in un primo momento) né il primo luglio 2016. Inoltre, non è stata neanche tenuta in conto l’eccedenza di gettito (da rilevare a competenza), che, come evidenziato dalla Corte dei Conti (Campania, delibera 218/2013), deve destinarsi ad abbattimento del tributo per l’anno successivo . Perché non è stato fatto? Forse per non trovarsi con un buco finanziario considerevole, dovuto all’enorme mole di evasione ed elusione del balzello? Ma la cosa più grave dal punto di vista politico-amministrativo e sociale è che Salatiello, appoggiato dai  suoi fedelissimi (quasi tutti), continuerebbe a “imporre la sua visione a senso unico delle cose”, alla quale nessuno avrebbe il coraggio di opporsi. Speriamo di essere smentiti, ma questo lo sapremo a conclusione dei lavori del Consiglio comunale del 29 dicembre.  


Approfondimento. Perché l’anticipazione del Piano finanziario Tari?
Con l’articolo 172 del Tuel, viene imposto agli enti locali di approvare congiuntamente al bilancio le aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto in vista dell’approvazione del bilancio 2017/2019, devono provvedere ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale o dal competente organo.
Ricordiamo che il blocco dei tributi locali esteso all’anno 2017, non comprende le tariffe sui rifiuti.
Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.
Essenziale è condurre una breve precisazione, il termine ultimo per deliberare le tariffe non è quello di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'ente ma quello di scadenza fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, che per il 2017 è il 28 febbraio. Detto questo, ne consegue che gli enti che riusciranno ad approvare prima della scadenza di febbraio il bilancio di previsione possono limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio previste nel 2016, rinviando l'aggiornamento alla disponibilità del nuovo Pef, così come dichiarato dal ministero dell’Economia con la risoluzione 1/DF/2011, non sarà necessario riapprovare integralmente il bilancio, basterà dunque la sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione della Tari.
Il quesito a cui vogliamo dare risposta è il seguente, scaduto il termine per l'approvazione del bilancio è possibile modificare le tariffe attribuendo loro decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento?
L’articolo 193 del Tuel, che tutela gli equilibri di bilancio, consentirebbe in caso di salvaguardia entro il 31 luglio, o entro un termine differente stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali con effetto retroattivo. Ci sarebbe però un problema operativo nell’approvare le tariffe Tari a luglio, difatti, nel caso in cui la bollettazione sia già stata fatta, l'ente sarebbe costretto ad un ricalcolo di tutti gli importi e all'invio di un nuovo avviso di pagamento, con notevole dispendio di tempo e di risorse.
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara.
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell'esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall'altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l'obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l'approvazione del bilancio
Infine, ricordiamo che non occorre un'espressa deliberazione se l'ente intende confermare le tariffe applicate nel 2016, in quanto il comma 169 della legge 296/2006, ne prevede la proroga automatica in mancanza di adozione di un nuovo atto deliberativo. 

Fonte MicroServicePA 

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