Dal primo gennaio 2016
sono cambiate le regole del contenzioso tributario. Il Dlgs 156/2015 ha esteso
anche ai tributi locali la mediazione, quale istituto preliminare al ricorso avanti alle
Commissioni tributarie, secondo le stesse modalità procedurali e con la stessa soglia di valore fissate
per i tributi erariali. Rientreranno infatti nell'obbligo di mediazione tutti gli avvisi di accertamento di valore
inferiore a 20mila euro, riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza
computare sanzioni e interessi, per cui gli avvisi di accertamento soggetti alla nuova procedura potranno riguardare
nel complesso somme nettamente superiori.
Insomma, occorreva la figura di un mediatore tributario, per cui il Comune,
invece, di fare ricorso a professionisti esterni, il che avrebbe comportato un
esborso economico con aggravio alle casse dell’ente, ha deciso di individuare
internamente un funzionario che potesse assolvere degnamente a tale compito. La
scelta è caduta su Nello Abbate, attuale responsabile dell’ufficio Demografico,
ma con esperienza pluriennale nel campo dei tributi. La legge prevede che il mediatore debba essere una
persona diversa dal responsabile dell’ufficio tributi.
Adesso, facciamo un
esempio pratico. Arriva una cartella esattoriale con la richiesta di pagamento
di tributi per un valore inferiore ai 20mila euro. L’interessato ritiene di non
dover corrispondere tale cifra all’ente impositore (Comune, Equitalia, eccetera),
pertanto decide di inoltrare ricorso alla Commissione tributaria provinciale,
competente per territorio, per l’annullamento
o la riduzione della gabella. Il ricorso produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell’ammontare della pretesa. Detto ricorso diventerà procedibile solo trascorsi i 90 giorni necessari
per esperire la procedura amministrativa volta alla eventuale definizione
anticipata della lite fiscale. Laddove la mediazione si concluda
favorevolmente, il contribuente dovrà versare l’importo concordato (o la prima
rata, in caso di pagamento dilazionato) entro 20 giorni dalla
data di sottoscrizione dell’accordo. In tali ipotesi, le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.
Durante i 90 giorni iniziali, previsti dall’articolo 17-bis per concludere la
mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all’atto oggetto di
contestazione resterà sospesa (il termine è cumulabile con la sospensione feriale
dei termini processuali, fissata dal 1° al 31 agosto di ogni anno). Una
volta passati i 90 giorni il contribuente, affiancato dal suo difensore, avrà a
disposizione altri 30 giorni per costituirsi in giudizio davanti al Giudice. Da
questo momento in poi, inizia il lungo e tortuoso cammino del contenzioso
tributario.