A proposito dell’articolo “Ho un Grillo per La testa ….” Pubblicato da Peppe D’Errico.




Il nostro caro Peppe nel suo articolo cita quanto segue:” “…Il blog è un mezzo di comunicazione che però non deve ledere l’immagine dei personaggi che vengono richiamati negli articoli.
Non bisogna limitarsi a cancellare i commenti diffamatori, ma bisogna prevenirli non dando la possibilità a quest’ultimi di essere pubblicati, anche perché dal momento della pubblicazione del commento all’eliminazione dello stesso, il commento può essere visto da uno svariato numero di persone, danneggiando, comunque, la persona che viene diffamata.
Se avessi la coda di paglia mi verrebbe da dire …ogni riferimento è puramente casuale!”
Sulla base di una ricerca effettuata su internet è emerso che:”…non esiste, in diritto penale, una legislazione specifica sulla diffamazione in internet: ci si affida alle norme esistenti….Il reato di diffamazione esiste a prescindere dal contesto in cui viene compiuto, e quindi esiste anche in rete … Né è responsabile chi viene individuato come autore del testo diffamatorio:e cioè chi abbia messo online il testo”.(fonte: http://www.wittgenstein.it/html/nova151107.html)
In effetti,”la responsabilità penale, ,è sempre "personale", pertanto ognuno è responsabile personalmente di quanto
scrive. Anche nel caso di blog collettivi, è il singolo autore a rispondere dei propri scritti, non già la Web Community di
cui fa parte. Ciò vale anche per i commenti inseriti dai terzi, anche se elaborati in forma anonima, poiché la
responsabilità penale è, appunto, personale e non può essere direttamente perseguito il proprietario di un blog per un
commento inserito da un visitatore: la Polizia Postale è in grado di risalire il mittente per il tramite di (complesse)
indagini. Il proprietario del blog su cui il commento viene inserito sarà, caso mai, responsabile della negligenza
di controllo ovvero per la mancata rimozione del commento”.
(Fonte: Fonte: http: //punto-informatico.it/1647198/PI/Commenti/blogger-responsabilità-quanto-pubblicano.aspx.)

Dunque, riassumendo: il gestore di un blog, non può assolutamente essere ritenuto responsabile del contenuto dei commenti posti nel suo blog, ma può essere accusato di negligenza per mancato controllo, qualora si dimostri che i commenti diffamatori non vengano cancellati in tempi ragionevoli.
Ma di questo il nostro blog non deve preoccuparsi, perché lo fa diligentemente e costantemente.
Chi invece deve preoccuparsi per le serie conseguenze sono tutti coloro che sotto falso nome e/o nell’anonimato continuano a scrivere diffamando.
Infatti a questi ricordo che l’art. 595 del codice penale recita quanto segue:
“---Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Quindi un rinnovato appello di “ATTENZIONE” agli scrittori del blog se non vogliono passare un brutto quarto d’ora.

Con questo concludo sperando di mettere un punto su questa storia, che anche in passato ha portato a non poche polemiche.

Stefania Rosiello

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