Calvizzano ripubblica il decreto del 2011 sui giochi proibiti: ecco perché è ancora necessario

 

Il documento della Questura di Napoli, firmato il 12 aprile 2011 dall’allora Questore Luigi Merolla, è stato pubblicato sul sito istituzionale il 27 ottobre 2026. Alla base della diffusione della Tabella dei giochi proibiti c’è l’obbligo previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per gli esercizi interessati

Un decreto risalente al 2011 torna online a Calvizzano. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il 27 ottobre 2026, la Tabella dei giochi proibiti, un documento emanato il 12 aprile 2011 dal Questore della Provincia di Napoli dell’epoca, Luigi Merolla.

L’atto, registrato al protocollo comunale con il numero 41086/2026, contiene un lungo elenco di giochi vietati e una serie di disposizioni riguardanti le attività di gioco, gli apparecchi da intrattenimento e la tutela dei minori.

Ma perché un documento di oltre quindici anni fa viene ancora pubblicato dai Comuni dell’area metropolitana di Napoli?

La Tabella dei giochi proibiti e l’obbligo previsto dalla legge

La risposta è nell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

La disposizione stabilisce che nelle sale da biliardo, nelle sale da gioco e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, compresi i circoli privati interessati, debba essere esposta in un luogo visibile una tabella predisposta e approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza.

Il documento deve indicare i giochi d’azzardo, quelli che il Questore ritiene di vietare nell’interesse pubblico e le eventuali prescrizioni specifiche. La normativa richiede inoltre che vi sia un’esplicita indicazione del divieto delle scommesse.

La pubblicazione online della tabella risponde quindi a una concreta esigenza amministrativa: rendere il documento accessibile agli operatori che devono consultarlo per gli adempimenti previsti dalla legge.

Poker, baccarat, roulette e decine di altri giochi

Il decreto del 2011 contiene un elenco articolato di giochi, tra cui poker, baccarat, chemin de fer, roulette, ramino, ventuno e sette e mezzo, oltre a numerosi giochi di carte, dadi e biliardo.

Il testo richiama il divieto dei giochi d’azzardo e di quelli caratterizzati da finalità di lucro e da vincite o perdite determinate interamente, o quasi interamente, dal caso, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Il documento affronta anche la disciplina degli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, distinguendo quelli consentiti dalla legge da quelli che presentano caratteristiche riconducibili al gioco d’azzardo vietato.

Non si tratta, dunque, di un semplice elenco informativo: la tabella costituisce uno strumento di riferimento per l’applicazione delle disposizioni di pubblica sicurezza nei locali interessati.

Perché i Comuni continuano a pubblicarla?

La pubblicazione della tabella sui siti istituzionali permette agli esercenti di reperire più facilmente la documentazione necessaria e di conoscere le prescrizioni applicabili alle proprie attività.

È importante, tuttavia, distinguere l’obbligo di esporre la tabella nei locali interessati dalla scelta amministrativa di renderla disponibile online. L’articolo 110 del TULPS stabilisce l’obbligo di esposizione e disciplina le caratteristiche della tabella, ma la sola norma non dimostra che ogni Comune sia tenuto a ripubblicare periodicamente proprio il decreto del 2011.

Per comprendere le ragioni specifiche della pubblicazione effettuata da Calvizzano occorrerebbe verificare se il Comune abbia accompagnato il documento con una nota amministrativa, un avviso rivolto agli esercenti o un aggiornamento della modulistica.

Un documento del 2011, ma attenzione alla normativa vigente

Il decreto contiene anche prescrizioni relative agli apparecchi da intrattenimento, alle autorizzazioni, alle caratteristiche tecniche delle macchine e alla protezione dei minori.

Essendo stato emanato nel 2011, il documento deve essere letto tenendo conto delle eventuali modifiche legislative e regolamentari intervenute successivamente. La sua ripubblicazione non equivale, di per sé, all’adozione di un nuovo provvedimento e non dimostra automaticamente che ogni disposizione contenuta nell’atto sia rimasta invariata.

Per i titolari degli esercizi interessati, resta fondamentale verificare la tabella applicabile alla propria attività e rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La pubblicazione del Comune di Calvizzano riporta così l’attenzione su uno strumento ancora contemplato dalla legislazione di pubblica sicurezza: la Tabella dei giochi proibiti, pensata per rendere conoscibili i divieti e le prescrizioni che regolano il gioco nei locali autorizzati.

La notizia, dunque, non è l’introduzione di nuovi divieti nel 2026, ma la nuova pubblicazione di un documento storico-amministrativo che continua a essere rilevante per gli adempimenti previsti dalla normativa sul gioco.

Tabella dei giochi vietati: l’elenco completo

Il decreto emanato il 12 aprile 2011 dall’allora Questore della Provincia di Napoli, Luigi Merolla, individua una serie di giochi vietati nell’ambito delle disposizioni previste dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Il documento comprende giochi di carte, giochi da biliardo e altri passatempi, oltre a prescrizioni riguardanti gli apparecchi da intrattenimento, i tornei di poker sportivo e la tutela dei minori.

Di seguito, l’elenco dei giochi riportati nella tabella, suddiviso per categorie per agevolarne la lettura.

1. Giochi di carte

Nella sezione dedicata ai giochi di carte sono riportati i seguenti nomi:

          ● Asso

          ● Sbarazzino

          ● Baccarat

          ● Banco fallito

          ● Bassetta o Taglio

          ● Bazzica

          ● Berlina

          ● Bestia

          ● Biribizzo

          ● Camuffe

          ● Caratella

          ● Chemin de fer

          ● Cocco

          ● Concincina

          ● Conchino

          ● Cuccù

          ● Diavolo

          ● Domino

          ● Escare

          ● Briscola francese

          ● Erbette

          ● Faraone

          ● Gioco del Nove

          ● Goffetto

          ● Goffo

          ● Lanzichenecco

          ● Laus Queneet

          ● Macao

          ● Manca Dieci

          ● Marinaio

          ● Maus-Biribisso

          ● Mazzetti

          ● Mercante in Fiera

          ● Mignon

          ● Naso

          ● Pariglia

          ● Passa

          ● Piattello

          ● Pidocchietto

          ● Poker

          ● Pozzetto

          ● Primiera

          ● Punto

          ● Punto Quaranta

          ● Quaranta

          ● Quindici

          ● Ramino

          ● Sette e Mezzo

          ● Stoppa

          ● Taye

          ● Trenta

          ● Trentacinque

          ● Trentasei

          ● Trentuno

          ● Turchinetto

          ● Undici e Mezzo

          ● Ventuno

          ● Zecchinetta

          ● Kong Keng

          ● Tre Carte

          ● Rolletta

          ● Fante di Picche

          ● Stop

Nota: alcuni nomi e alcune denominazioni del documento originale presentano possibili errori di trascrizione o duplicazioni. La grafia dovrà essere verificata sul documento ufficiale prima di considerare l’elenco una trascrizione letterale.

2. Giochi di biliardo e biliardini

La tabella comprende anche una sezione dedicata ai giochi di biliardo e ai biliardini, nella quale compaiono le seguenti denominazioni:

          ● Biglie

          ● Angolo delle Buche

          ● Battifondo o Bianco

          ● Baccarat con Birilli

          ● Bazzica

          ● Briglia

          ● Biliardino Inglese

          ● Bigliardino Francese

          ● Bigliardino Russo

          ● Bigliardino Turco

          ● Bill Bell

          ● Bismarck

          ● Baccetta

          ● Buchette

          ● Campanello

          ● Carretella

Il testo disponibile riporta inoltre le denominazioni «E pas de…», «Mamaloch», «Giardiniero», «Gioco del Tre», «Gioco del Nove», «Lumaca», «Macao con Birilli», «Nove», «Parigina», «Periglia», «Ponte», «Pulla», «Rosso e Bianco», «Rosso e Nero» e «Turco Inglese».

Queste ultime voci sono state ricavate dalla trascrizione del documento fornita e, in alcuni casi, potrebbero essere incomplete o alterate dal riconoscimento automatico del testo.

3. Altri giochi

Nella categoria degli altri giochi sono indicati:

          ● Bella o Bella Bianca

          ● Cavallini

          ● Carosello

          ● Dadi

          ● Tre Dadi Scantonati

          ● Dado con sedici posizioni

          ● Fila

          ● Gibillini

          ● Lotteria

          ● Mela

          ● Pausatella

          ● Nizza

          ● Roulette

          ● Testa o Croce

          ● Toca

          ● Tornello

          ● Tombola

          ● Virotto

          ● Sfera Grande

Anche per queste denominazioni è opportuno fare riferimento alla scansione originale, poiché alcune parole potrebbero essere state trascritte in modo impreciso.

4. Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici

Il decreto disciplina anche l’installazione e l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, richiamando le disposizioni dell’articolo 110 del TULPS.

In particolare, il documento stabilisce che:

          ● Gli apparecchi devono rispettare i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa applicabile.

          ● L’installazione è consentita esclusivamente negli esercizi, nei locali e nei circoli autorizzati, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge.

          ● È vietata l’installazione e l’utilizzazione di apparecchi riconducibili al gioco d’azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle associazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel decreto.

          ● Gli apparecchi destinati al gioco lecito devono possedere le caratteristiche e le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

          ● Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, nei casi previsti, le sue regole fondamentali.

          ● È vietato installare dispositivi che consentano di modificare il funzionamento degli apparecchi o alterare il carico e lo scarico dei crediti.

          ● Ogni apparecchio deve essere corredato dalla documentazione identificativa e tecnica prevista.

Il decreto distingue inoltre gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del TULPS, richiamando i rispettivi requisiti tecnici, le modalità di funzionamento e le condizioni per l’erogazione dei premi.

5. Tornei di poker sportivo

Il documento del 2011 richiama anche la disciplina dei tornei di poker sportivo non svolti a distanza.

In particolare, il decreto vieta lo svolgimento di tali tornei negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati fino all’emanazione della regolamentazione prevista dalla normativa allora richiamata, ritenendo che non fosse possibile escludere finalità di lucro.

Questa prescrizione deve essere letta tenendo conto delle eventuali disposizioni legislative e regolamentari intervenute successivamente.

6. Divieti e prescrizioni a tutela dei minori

Un’apposita sezione del decreto riguarda la protezione dei minori nell’utilizzo degli apparecchi da gioco.

Il documento richiama, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

          ● Divieto di consentire l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni soggetti a restrizioni ai minori di 18 anni.

          ● Divieto, durante il periodo scolastico, di consentire ai minori in età di obbligo scolastico l’utilizzo degli apparecchi per i giochi leciti nelle ore mattutine dei giorni non festivi, secondo quanto riportato nell’atto.

          ● Divieto di utilizzare apparecchi che presentino contenuti audiovisivi particolarmente crudi o brutali.

          ● Divieto di utilizzare apparecchi che rappresentino situazioni di violenza, aggressività o autolesionismo suscettibili di turbare i minori o favorire comportamenti imitativi.

          ● Divieto di utilizzare apparecchi che presentino positivamente il consumo di alcol, tabacco o sostanze stupefacenti da parte di minori.

          ● Divieto di utilizzare apparecchi che rappresentino situazioni discriminatorie, sessualmente ambigue o tali da disorientare i minori rispetto ai modelli di riferimento.

Le prescrizioni relative alle fasce d’età e agli orari devono essere verificate alla luce della normativa vigente, senza considerare automaticamente attuali tutte le indicazioni contenute nel decreto del 2011.

7. Esposizione della tabella e sanzioni

Nella parte conclusiva, il decreto stabilisce che la tabella debba essere esposta in un luogo visibile nelle sale da biliardo, nelle sale da gioco e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi, compresi i circoli privati interessati.

Il provvedimento richiama inoltre le sanzioni previste dagli articoli 9, 17 e 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Gli estremi del provvedimento

          ● Autorità emanante: Questore della Provincia di Napoli.

          ● Data del decreto: 12 aprile 2011.

          ● Questore firmatario: Luigi Merolla.

          ● Normativa principale richiamata: articolo 110 del TULPS.

          ● Protocollo comunale della pubblicazione: n. 41086/2026.

          ● Data della pubblicazione del Comune di Calvizzano: 27 ottobre 2026.

Il documento pubblicato dal Comune riporta anche la vidimazione della tabella da parte del IV Settore, competente per Edilizia, Urbanistica, SUAP e Commercio.

L’elenco sopra riportato è stato ordinato sulla base della trascrizione testuale disponibile e non costituisce una certificazione della versione integrale e letterale del decreto. Per gli adempimenti amministrativi e per l’applicazione dei divieti occorre fare riferimento al documento ufficiale e alla normativa vigente.

Foto documento integrale




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