Il documento della Questura di Napoli,
firmato il 12 aprile 2011 dall’allora Questore Luigi Merolla, è stato
pubblicato sul sito istituzionale il 27 ottobre 2026. Alla base della
diffusione della Tabella dei giochi proibiti c’è l’obbligo previsto dal Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza per gli esercizi interessati
Un decreto risalente al 2011 torna online a
Calvizzano. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il 27
ottobre 2026, la Tabella dei giochi proibiti, un documento emanato il 12 aprile
2011 dal Questore della Provincia di Napoli dell’epoca, Luigi Merolla.
L’atto, registrato al protocollo comunale con il
numero 41086/2026, contiene un lungo elenco di giochi vietati e una serie di
disposizioni riguardanti le attività di gioco, gli apparecchi da
intrattenimento e la tutela dei minori.
Ma perché un documento di oltre quindici anni fa viene
ancora pubblicato dai Comuni dell’area metropolitana di Napoli?
La Tabella dei giochi proibiti e l’obbligo
previsto dalla legge
La risposta è nell’articolo 110, comma 1, del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
La disposizione stabilisce che nelle sale da biliardo,
nelle sale da gioco e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o
all’installazione di apparecchi da gioco, compresi i circoli privati
interessati, debba essere esposta in un luogo visibile una tabella predisposta
e approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza.
Il documento deve indicare i giochi d’azzardo, quelli
che il Questore ritiene di vietare nell’interesse pubblico e le eventuali
prescrizioni specifiche. La normativa richiede inoltre che vi sia un’esplicita
indicazione del divieto delle scommesse.
La pubblicazione online della tabella risponde quindi
a una concreta esigenza amministrativa: rendere il documento accessibile agli
operatori che devono consultarlo per gli adempimenti previsti dalla legge.
Poker, baccarat, roulette e decine di
altri giochi
Il decreto del 2011 contiene un elenco articolato di
giochi, tra cui poker, baccarat, chemin de fer, roulette, ramino, ventuno e
sette e mezzo, oltre a numerosi giochi di carte, dadi e biliardo.
Il testo richiama il divieto dei giochi d’azzardo e di
quelli caratterizzati da finalità di lucro e da vincite o perdite determinate
interamente, o quasi interamente, dal caso, secondo quanto previsto dalla
normativa applicabile.
Il documento affronta anche la disciplina degli
apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, distinguendo quelli
consentiti dalla legge da quelli che presentano caratteristiche riconducibili
al gioco d’azzardo vietato.
Non si tratta, dunque, di un semplice elenco
informativo: la tabella costituisce uno strumento di riferimento per
l’applicazione delle disposizioni di pubblica sicurezza nei locali interessati.
Perché i Comuni continuano a pubblicarla?
La pubblicazione della tabella sui siti istituzionali
permette agli esercenti di reperire più facilmente la documentazione necessaria
e di conoscere le prescrizioni applicabili alle proprie attività.
È importante, tuttavia, distinguere l’obbligo di
esporre la tabella nei locali interessati dalla scelta amministrativa di
renderla disponibile online. L’articolo 110 del TULPS stabilisce l’obbligo di
esposizione e disciplina le caratteristiche della tabella, ma la sola norma non
dimostra che ogni Comune sia tenuto a ripubblicare periodicamente proprio il
decreto del 2011.
Per comprendere le ragioni specifiche della
pubblicazione effettuata da Calvizzano occorrerebbe verificare se il Comune
abbia accompagnato il documento con una nota amministrativa, un avviso rivolto
agli esercenti o un aggiornamento della modulistica.
Un documento del 2011, ma attenzione alla
normativa vigente
Il decreto contiene anche prescrizioni relative agli
apparecchi da intrattenimento, alle autorizzazioni, alle caratteristiche
tecniche delle macchine e alla protezione dei minori.
Essendo stato emanato nel 2011, il documento deve
essere letto tenendo conto delle eventuali modifiche legislative e
regolamentari intervenute successivamente. La sua ripubblicazione non equivale,
di per sé, all’adozione di un nuovo provvedimento e non dimostra
automaticamente che ogni disposizione contenuta nell’atto sia rimasta
invariata.
Per i titolari degli esercizi interessati, resta
fondamentale verificare la tabella applicabile alla propria attività e
rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
La pubblicazione del Comune di Calvizzano riporta così
l’attenzione su uno strumento ancora contemplato dalla legislazione di pubblica
sicurezza: la Tabella dei giochi proibiti, pensata per rendere conoscibili i
divieti e le prescrizioni che regolano il gioco nei locali autorizzati.
La notizia, dunque, non è l’introduzione di nuovi
divieti nel 2026, ma la nuova pubblicazione di un documento
storico-amministrativo che continua a essere rilevante per gli adempimenti
previsti dalla normativa sul gioco.
Tabella dei giochi vietati: l’elenco
completo
Il decreto emanato il 12 aprile 2011 dall’allora
Questore della Provincia di Napoli, Luigi Merolla, individua una serie di
giochi vietati nell’ambito delle disposizioni previste dall’articolo 110 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Il documento comprende giochi di carte, giochi da
biliardo e altri passatempi, oltre a prescrizioni riguardanti gli apparecchi da
intrattenimento, i tornei di poker sportivo e la tutela dei minori.
Di seguito, l’elenco dei giochi riportati nella
tabella, suddiviso per categorie per agevolarne la lettura.
1. Giochi di carte
Nella sezione dedicata ai giochi di carte sono
riportati i seguenti nomi:
● Asso
● Sbarazzino
● Baccarat
● Banco
fallito
● Bassetta
o Taglio
● Bazzica
● Berlina
● Bestia
● Biribizzo
● Camuffe
● Caratella
● Chemin
de fer
● Cocco
● Concincina
● Conchino
● Cuccù
● Diavolo
● Domino
● Escare
● Briscola
francese
● Erbette
● Faraone
● Gioco
del Nove
● Goffetto
● Goffo
● Lanzichenecco
● Laus
Queneet
● Macao
● Manca
Dieci
● Marinaio
● Maus-Biribisso
● Mazzetti
● Mercante
in Fiera
● Mignon
● Naso
● Pariglia
● Passa
● Piattello
● Pidocchietto
● Poker
● Pozzetto
● Primiera
● Punto
● Punto
Quaranta
● Quaranta
● Quindici
● Ramino
● Sette
e Mezzo
● Stoppa
● Taye
● Trenta
● Trentacinque
● Trentasei
● Trentuno
● Turchinetto
● Undici
e Mezzo
● Ventuno
● Zecchinetta
● Kong
Keng
● Tre
Carte
● Rolletta
● Fante
di Picche
● Stop
Nota: alcuni nomi e alcune denominazioni del documento
originale presentano possibili errori di trascrizione o duplicazioni. La grafia
dovrà essere verificata sul documento ufficiale prima di considerare l’elenco
una trascrizione letterale.
2. Giochi di biliardo e biliardini
La tabella comprende anche una sezione dedicata ai
giochi di biliardo e ai biliardini, nella quale compaiono le seguenti
denominazioni:
● Biglie
● Angolo
delle Buche
● Battifondo
o Bianco
● Baccarat
con Birilli
● Bazzica
● Briglia
● Biliardino
Inglese
● Bigliardino
Francese
● Bigliardino
Russo
● Bigliardino
Turco
● Bill
Bell
● Bismarck
● Baccetta
● Buchette
● Campanello
● Carretella
Il testo disponibile riporta inoltre le denominazioni
«E pas de…», «Mamaloch», «Giardiniero», «Gioco del Tre», «Gioco del Nove»,
«Lumaca», «Macao con Birilli», «Nove», «Parigina», «Periglia», «Ponte»,
«Pulla», «Rosso e Bianco», «Rosso e Nero» e «Turco Inglese».
Queste ultime voci sono state ricavate dalla
trascrizione del documento fornita e, in alcuni casi, potrebbero essere
incomplete o alterate dal riconoscimento automatico del testo.
3. Altri giochi
Nella categoria degli altri giochi sono indicati:
● Bella
o Bella Bianca
● Cavallini
● Carosello
● Dadi
● Tre
Dadi Scantonati
● Dado
con sedici posizioni
● Fila
● Gibillini
● Lotteria
● Mela
● Pausatella
● Nizza
● Roulette
● Testa
o Croce
● Toca
● Tornello
● Tombola
● Virotto
● Sfera
Grande
Anche per queste denominazioni è opportuno fare
riferimento alla scansione originale, poiché alcune parole potrebbero essere
state trascritte in modo impreciso.
4. Apparecchi automatici, semiautomatici
ed elettronici
Il decreto disciplina anche l’installazione e
l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, richiamando le
disposizioni dell’articolo 110 del TULPS.
In particolare, il documento stabilisce che:
● Gli
apparecchi devono rispettare i requisiti tecnici e amministrativi previsti
dalla normativa applicabile.
● L’installazione
è consentita esclusivamente negli esercizi, nei locali e nei circoli
autorizzati, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge.
● È
vietata l’installazione e l’utilizzazione di apparecchi riconducibili al gioco
d’azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle
associazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel
decreto.
● Gli
apparecchi destinati al gioco lecito devono possedere le caratteristiche e le
autorizzazioni prescritte dalla normativa.
● Gli
apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, nei casi previsti, le
sue regole fondamentali.
● È
vietato installare dispositivi che consentano di modificare il funzionamento
degli apparecchi o alterare il carico e lo scarico dei crediti.
● Ogni
apparecchio deve essere corredato dalla documentazione identificativa e tecnica
prevista.
Il decreto distingue inoltre gli apparecchi di cui ai
commi 6 e 7 dell’articolo 110 del TULPS, richiamando i rispettivi requisiti
tecnici, le modalità di funzionamento e le condizioni per l’erogazione dei
premi.
5. Tornei di poker sportivo
Il documento del 2011 richiama anche la disciplina dei
tornei di poker sportivo non svolti a distanza.
In particolare, il decreto vieta lo svolgimento di
tali tornei negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati
fino all’emanazione della regolamentazione prevista dalla normativa allora
richiamata, ritenendo che non fosse possibile escludere finalità di lucro.
Questa prescrizione deve essere letta tenendo conto
delle eventuali disposizioni legislative e regolamentari intervenute
successivamente.
6. Divieti e prescrizioni a tutela dei minori
Un’apposita sezione del decreto riguarda la protezione
dei minori nell’utilizzo degli apparecchi da gioco.
Il documento richiama, tra le altre, le seguenti
prescrizioni:
● Divieto
di consentire l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni soggetti a restrizioni
ai minori di 18 anni.
● Divieto,
durante il periodo scolastico, di consentire ai minori in età di obbligo
scolastico l’utilizzo degli apparecchi per i giochi leciti nelle ore mattutine
dei giorni non festivi, secondo quanto riportato nell’atto.
● Divieto
di utilizzare apparecchi che presentino contenuti audiovisivi particolarmente
crudi o brutali.
● Divieto
di utilizzare apparecchi che rappresentino situazioni di violenza, aggressività
o autolesionismo suscettibili di turbare i minori o favorire comportamenti
imitativi.
● Divieto
di utilizzare apparecchi che presentino positivamente il consumo di alcol,
tabacco o sostanze stupefacenti da parte di minori.
● Divieto
di utilizzare apparecchi che rappresentino situazioni discriminatorie,
sessualmente ambigue o tali da disorientare i minori rispetto ai modelli di
riferimento.
Le prescrizioni relative alle fasce d’età e agli orari
devono essere verificate alla luce della normativa vigente, senza considerare
automaticamente attuali tutte le indicazioni contenute nel decreto del 2011.
7. Esposizione della tabella e sanzioni
Nella parte conclusiva, il decreto stabilisce che la
tabella debba essere esposta in un luogo visibile nelle sale da biliardo, nelle
sale da gioco e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o
all’installazione di apparecchi, compresi i circoli privati interessati.
Il provvedimento richiama inoltre le sanzioni previste
dagli articoli 9, 17 e 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Gli estremi del provvedimento
● Autorità
emanante: Questore della Provincia di Napoli.
● Data
del decreto: 12 aprile 2011.
● Questore
firmatario: Luigi Merolla.
● Normativa
principale richiamata: articolo 110 del TULPS.
● Protocollo
comunale della pubblicazione: n. 41086/2026.
● Data
della pubblicazione del Comune di Calvizzano: 27 ottobre 2026.
Il documento pubblicato dal Comune riporta anche la
vidimazione della tabella da parte del IV Settore, competente per Edilizia,
Urbanistica, SUAP e Commercio.
L’elenco sopra riportato è stato ordinato
sulla base della trascrizione testuale disponibile e non costituisce una
certificazione della versione integrale e letterale del decreto. Per gli
adempimenti amministrativi e per l’applicazione dei divieti occorre fare
riferimento al documento ufficiale e alla normativa vigente.





