Il punto di vista del nostro editorialista Giuseppe Cerullo
Ci
sono fatti che, a forza di ripetersi, smettono di essere eccezioni e diventano
un metodo. O forse un problema. A Marano si sono susseguiti cinque scioglimenti
del Consiglio comunale nell’arco di poco più di trent’anni. Sono cambiate le
amministrazioni, sono cambiate le maggioranze, sono cambiati i protagonisti. Il
finale, invece, sembra conoscere una sola sceneggiatura.
Quando
un fenomeno sopravvive a intere generazioni politiche, attribuire ogni volta la
responsabilità esclusivamente agli uomini che governano rischia di essere una
spiegazione insufficiente. Forse è arrivato il momento di interrogarsi anche
sugli strumenti con cui lo Stato prova a contrastarlo.
Più
che risposte, servono domande.
La prima
Se
gli elementi che possono condurre allo scioglimento di un Comune sono ritenuti
così gravi da giustificare l’interruzione di un mandato democratico, perché non
esiste, ai livelli istituzionali superiori, un meccanismo analogo di
valutazione e di intervento?
Rapporti
di parentela, frequentazioni, contiguità ambientali, omissioni o altri elementi
possono assumere, nel quadro previsto dalla legge, un significato particolare
quando contribuiscono a delineare un possibile condizionamento
dell’amministrazione.
Ma
ciò che in un Comune può concorrere a configurare un quadro di permeabilità
alle pressioni criminali non produce necessariamente conseguenze analoghe
quando riguarda altri livelli della vita istituzionale.
È
soltanto una diversa disciplina giuridica, legata alla diversa natura degli
organi coinvolti? Oppure manca, per le istituzioni superiori, uno strumento
equivalente a quello previsto per gli enti locali?
La
domanda non mette in discussione le regole. Chiede se le regole, nel loro
insieme, siano davvero coerenti con l’obiettivo che dichiarano di perseguire.
La seconda
Lo
scioglimento può produrre conseguenze sulla possibilità di candidarsi e di
ricoprire determinati incarichi politici. Ma non equivale, di per sé, a una
condanna penale né a un’interdizione generale dai pubblici uffici.
Ed
è proprio qui che nasce il dubbio.
Se
un amministratore viene ritenuto temporaneamente non candidabile per effetto
dello scioglimento dell’ente, fino a che punto è coerente che possa, in assenza
di altre cause ostative, continuare il proprio percorso professionale nella
pubblica amministrazione?
La
risposta giuridica può essere chiara: l’incandidabilità è una misura specifica
e non coincide con un giudizio di colpevolezza penale né con l’interdizione dai
pubblici uffici.
Ma
la domanda istituzionale resta.
Che
cosa si sta tutelando?
La
persona dell’amministratore o l’istituzione?
Se
il problema è il rischio di condizionamento dell’ente, allora lo scioglimento è
uno strumento di protezione dell’istituzione, non una sanzione personale.
È
una distinzione prevista dalla legge.
Spiegarla
ai cittadini, però, è molto più complicato.
La terza
Cinque
scioglimenti hanno comportato, complessivamente, diversi periodi di gestione
commissariale.
E
allora una domanda diventa inevitabile.
Hanno
funzionato?
Le
amministrazioni straordinarie hanno lasciato un Comune più solido, una macchina
amministrativa più efficiente, procedure più impermeabili alle pressioni
esterne?
Hanno
prodotto cambiamenti destinati a durare anche dopo il ritorno alla gestione
politica ordinaria?
Oppure,
terminato ogni commissariamento, alcune delle criticità strutturali sono
progressivamente riemerse, fino al successivo provvedimento di scioglimento?
Perché
se, a distanza di anni e dopo ripetuti interventi straordinari, le stesse
fragilità tornano a manifestarsi, forse vale la pena chiedersi se il rimedio
stia incidendo anche sulle cause del problema, oppure soprattutto sui suoi
effetti.
La quarta
La
più importante.
Come
si misura il successo di questo sistema?
Perché
uno Stato serio non dovrebbe limitarsi a dire quante volte è intervenuto.
Dovrebbe essere in grado di dimostrare che i suoi interventi hanno cambiato la
realtà.
Alla
fine, infatti, il giudizio non lo pronunciano i comunicati stampa.
Lo
pronunciano i numeri.
La
capacità del Comune di riscuotere i tributi.
L’efficienza
degli uffici.
I
tempi dei procedimenti amministrativi.
La
qualità dei servizi pubblici.
La
gestione dei beni confiscati.
La
manutenzione del patrimonio comunale.
Il
decoro urbano.
La
trasparenza amministrativa.
La
fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Sono
questi gli indicatori attraverso i quali si dovrebbe poter verificare se un
intervento straordinario abbia prodotto un cambiamento reale e duraturo.
Perché
una città non cambia con un decreto.
Cambia
quando cambiano questi indicatori.
E
se, dopo cinque scioglimenti distribuiti nell’arco di oltre trent’anni, quegli
indicatori continuano a raccontare una città che fatica a liberarsi delle
proprie criticità, allora quelle domande non rappresentano una critica allo
Stato.
Sono,
al contrario, una richiesta di maggiore efficacia allo Stato.
Perché
mettere in discussione l’efficacia di uno strumento non significa mettere in
discussione la necessità di intervenire.
Significa
chiedere se quell’intervento abbia raggiunto il risultato per cui è stato
concepito.
La
forza di uno Stato, infatti, non si misura soltanto dalla capacità di
sciogliere un Consiglio comunale. Si misura, soprattutto, dalla capacità di
fare in modo che non sia necessario scioglierlo una sesta volta.
Giuseppe Cerullo
