Marano. Cinque scioglimenti. Quattro domande

Il punto di vista del nostro editorialista Giuseppe Cerullo

Ci sono fatti che, a forza di ripetersi, smettono di essere eccezioni e diventano un metodo. O forse un problema. A Marano si sono susseguiti cinque scioglimenti del Consiglio comunale nell’arco di poco più di trent’anni. Sono cambiate le amministrazioni, sono cambiate le maggioranze, sono cambiati i protagonisti. Il finale, invece, sembra conoscere una sola sceneggiatura.

Quando un fenomeno sopravvive a intere generazioni politiche, attribuire ogni volta la responsabilità esclusivamente agli uomini che governano rischia di essere una spiegazione insufficiente. Forse è arrivato il momento di interrogarsi anche sugli strumenti con cui lo Stato prova a contrastarlo.

Più che risposte, servono domande.

La prima

Se gli elementi che possono condurre allo scioglimento di un Comune sono ritenuti così gravi da giustificare l’interruzione di un mandato democratico, perché non esiste, ai livelli istituzionali superiori, un meccanismo analogo di valutazione e di intervento?

Rapporti di parentela, frequentazioni, contiguità ambientali, omissioni o altri elementi possono assumere, nel quadro previsto dalla legge, un significato particolare quando contribuiscono a delineare un possibile condizionamento dell’amministrazione.

Ma ciò che in un Comune può concorrere a configurare un quadro di permeabilità alle pressioni criminali non produce necessariamente conseguenze analoghe quando riguarda altri livelli della vita istituzionale.

È soltanto una diversa disciplina giuridica, legata alla diversa natura degli organi coinvolti? Oppure manca, per le istituzioni superiori, uno strumento equivalente a quello previsto per gli enti locali?

La domanda non mette in discussione le regole. Chiede se le regole, nel loro insieme, siano davvero coerenti con l’obiettivo che dichiarano di perseguire.

La seconda

Lo scioglimento può produrre conseguenze sulla possibilità di candidarsi e di ricoprire determinati incarichi politici. Ma non equivale, di per sé, a una condanna penale né a un’interdizione generale dai pubblici uffici.

Ed è proprio qui che nasce il dubbio.

Se un amministratore viene ritenuto temporaneamente non candidabile per effetto dello scioglimento dell’ente, fino a che punto è coerente che possa, in assenza di altre cause ostative, continuare il proprio percorso professionale nella pubblica amministrazione?

La risposta giuridica può essere chiara: l’incandidabilità è una misura specifica e non coincide con un giudizio di colpevolezza penale né con l’interdizione dai pubblici uffici.

Ma la domanda istituzionale resta.

Che cosa si sta tutelando?

La persona dell’amministratore o l’istituzione?

Se il problema è il rischio di condizionamento dell’ente, allora lo scioglimento è uno strumento di protezione dell’istituzione, non una sanzione personale.

È una distinzione prevista dalla legge.

Spiegarla ai cittadini, però, è molto più complicato.

La terza

Cinque scioglimenti hanno comportato, complessivamente, diversi periodi di gestione commissariale.

E allora una domanda diventa inevitabile.

Hanno funzionato?

Le amministrazioni straordinarie hanno lasciato un Comune più solido, una macchina amministrativa più efficiente, procedure più impermeabili alle pressioni esterne?

Hanno prodotto cambiamenti destinati a durare anche dopo il ritorno alla gestione politica ordinaria?

Oppure, terminato ogni commissariamento, alcune delle criticità strutturali sono progressivamente riemerse, fino al successivo provvedimento di scioglimento?

Perché se, a distanza di anni e dopo ripetuti interventi straordinari, le stesse fragilità tornano a manifestarsi, forse vale la pena chiedersi se il rimedio stia incidendo anche sulle cause del problema, oppure soprattutto sui suoi effetti.

La quarta

La più importante.

Come si misura il successo di questo sistema?

Perché uno Stato serio non dovrebbe limitarsi a dire quante volte è intervenuto. Dovrebbe essere in grado di dimostrare che i suoi interventi hanno cambiato la realtà.

Alla fine, infatti, il giudizio non lo pronunciano i comunicati stampa.

Lo pronunciano i numeri.

La capacità del Comune di riscuotere i tributi.

L’efficienza degli uffici.

I tempi dei procedimenti amministrativi.

La qualità dei servizi pubblici.

La gestione dei beni confiscati.

La manutenzione del patrimonio comunale.

Il decoro urbano.

La trasparenza amministrativa.

La fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Sono questi gli indicatori attraverso i quali si dovrebbe poter verificare se un intervento straordinario abbia prodotto un cambiamento reale e duraturo.

Perché una città non cambia con un decreto.

Cambia quando cambiano questi indicatori.

E se, dopo cinque scioglimenti distribuiti nell’arco di oltre trent’anni, quegli indicatori continuano a raccontare una città che fatica a liberarsi delle proprie criticità, allora quelle domande non rappresentano una critica allo Stato.

Sono, al contrario, una richiesta di maggiore efficacia allo Stato.

Perché mettere in discussione l’efficacia di uno strumento non significa mettere in discussione la necessità di intervenire.

Significa chiedere se quell’intervento abbia raggiunto il risultato per cui è stato concepito.

La forza di uno Stato, infatti, non si misura soltanto dalla capacità di sciogliere un Consiglio comunale. Si misura, soprattutto, dalla capacità di fare in modo che non sia necessario scioglierlo una sesta volta.

Giuseppe Cerullo

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