Determinazione N. 555 del 20/04/2026, oggetto:
Collaudo di Opere di urbanizzazione del P.I.P. Marano di Napoli –
Quantificazione e stima del danno per mancato collaudo opere infrastrutturali –
Approvazione risultanze
Premesso che:
● con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/07/2004 si approvava la
procedura di concessione, costruzione e gestione del P.I.P. del comune di
Marano di Napoli;
● a
seguito di gara d’appalto bandita il 20/08/2004 pubblicato il 03/09/2004
all’albo pretorio ed il 21/09/2004 sulla G.U.R.I. dal Comune di Marano di
Napoli per la concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere previste di una area
industriale (PIP) sul territorio comunale risultava aggiudicataria la società
“Cesaro Costruzioni Generali S.r.l.” (successivamente rinominata in Napoli
Residenziale S.r.l.);
● in
data 27/01/2006 veniva sottoscritto con la Cesaro Costruzioni Generali S.r.l.
il contratto rep. n. 1553 che prevedeva, oltre alla concessione per la
progettazione, realizzazione e gestione in partenariato pubblico-privato e
l’alienazione degli immobili produttivi realizzati, la costituzione di una
specifica società di progetto ex art. 6 della Convenzione successivamente
costituita e denominata Iniziative Industriali S.r.l.;
● a
corredo della concessione veniva fornita dalla società la polizza fideiussoria
con scadenza al 05/08/2008, allegata al contratto risulta stipulata con la
Società Industria e Finanza S.p.A., cancellata dall’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 385/96, fin dal 13
marzo 2009 e la stessa non è mai stata rinnovata o sottoscritta con altri
intermediari finanziari;
● la
convenzione, con durata trentennale, prevedeva la realizzazione di capannoni
industriali ed artigianali, la realizzazione di opere infrastrutturali di
urbanizzazione primaria: strade, parcheggi, reti di sottoservizi (fogna,
pubblica illuminazione, rete elettrica di alimentazione utenze, condotta idrica
e antincendio, linea telefonica, rete gas, etc.) e le opere di urbanizzazione
secondaria da retrocedere in proprietà al comune: asilo nido, centro sanitario,
un multi box ed un centro servizi, il tutto per un valore complessivo,
comprensivo degli oneri progettuali, da contratto di 45.547.972,31 € (IVA
esclusa);
● trascorsi
oltre dodici anni dalla sottoscrizione del contratto, nell’ambito delle
attività di verifica avviate sullo stato dell’arte, è emerso che la
realizzazione del PIP è avvenuta con difformità urbanistiche/ edilizie, le
opere di urbanizzazione primaria sono risultate non correttamente realizzate e
le opere di urbanizzazione secondaria in gran parte non sono state realizzate,
con un conseguente grave danno economico per il Comune di Marano di Napoli.
Considerato che:
● con
la Determinazione n. 87 del 22/10/2018 dell’Area Urbanistica, l’allora
dirigente comunale ing. Pasquale Di Pace, disponeva la REVOCA DELLA CONCESSIONE
DI CUI ALLA CONVENZIONE n. 1553 del 21/01/2006, a seguito di rilievi, verifiche
ed indagini tecniche dalle quali sono emersi anche vizi sotto il profilo della
corretta regola dell’arte delle opere infrastrutturali realizzate, per cui il
06/04/2018 l’Amministrazione comunale ha emesso provvedimenti: Ordinanza di
ripristino della polizza fideiussori e Diffida ad eliminare una serie di gravi
violazioni con l’avviso che in mancanza si sarebbe attivata la procedura,
prevista dell’art. 21 della Convenzione, di risoluzione del contratto, salvo
riscontrare che nei termini fissati nei predetti atti non sono pervenuti
riscontri utili al superamento delle criticità, da cui la revoca in questione,
e in conseguenza in ragione dell’applicazione dell’art.9 della convenzione che
alla cessazione del rapporto concessorio “tutti gli impianti ed i manufatti
realizzati su dette aree resteranno in possesso della concessionaria e
diventeranno automaticamente di proprietà del Comune alla cessazione del
rapporto concessorio”;
● sulla
questione P.I.P. del comune di Marano risultava già da tempo avviata l’indagine
da parte della D.D.A. della Procura di Napoli, con fascicolo RGNR 22272/13, e
sui reati di carattere penale inerenti alla realizzazione del P.I.P. di Marano
risulta emessa la sentenza del competente Tribunale di Napoli Nord n. 2211/21
del 24/09/2021 Seconda sezione penale, nell’ambito della quale vengono
dichiarati nulli gli atti di collaudo predisposti dal concessionario e di
conseguenza confiscate le opere di urbanizzazione, successivamente consegnate
al comune di Marano, con notifica del Dispositivo di Sentenza n. 2211/21 del
24/09/2021 (acquisito al protocollo dell’ente n. 002586 del 26/01/22);
quindi dato atto che:
● l’
ufficio tecnico ebbe a dichiarare con nota a firma del funzionario arch. Paola
Cerotto prot. 000229 del 03/01/2017 di presa d’atto di nullità degli atti di
collaudo, nulli i certificati di collaudo emessi dal concessionario perché non
rispettosi di norme e regolamenti dei lavori pubblici;
● tale
tesi è suffragata dal parere prot. 4390 del 29/02/2016 del consulente legale
Avv. Griffo così come richiamato;
● gli
atti di collaudo siano da ritenersi nulli emerge anche dal Decreto di Sequestro
Preventivo delle aree disposto dal GIP atteso che nel provvedimento viene
evidenziato espressamente che “… le opere di urbanizzazione dell’insediamento
PIP del Comune di Marano di Napoli non possono considerarsi collaudate, né
tantomeno possono essere collaudabili, sia per l’assoluta non rispondenza alla
progettazione, già di per sé carente, sia per l’esecuzione delle stesse …”;
● durante
le operazioni di ricognizione svolte, il consulente ing. L. Giampaolino, nel
verbale di ricognizione del 04/10/2018, ha avuto modo di sollevare dubbi circa
la legittimità dei collaudi per le stesse motivazioni, suggerendo nella sua
ultima del 29/08/2022 la necessità della terna di tecnici per il collaudo;
● la
Commissione Straordinaria, all’epoca reggente, ha emesso ordinanza di pubblica
incolumità n. 11 del 13/03/2018 nella quale è richiamato il Decreto di
sequestro delle aree per la messa in sicurezza delle infrastrutture primarie
del PIP.
Ritenuto quindi necessario provvedere alla redazione
del Collaudo delle Opere di Urbanizzazione dell’Insediamento P.I.P. del Comune
di Marano di Napoli, l’ufficio predispose gli atti per l’avvio di una procedura
di selezione tesa agli incarichi professionali per la costituzione di una Terna
di Collaudo Tecnico Amministrativo, dando atto che per importi e natura la
prestazione può essere affidata in maniera diretta ai sensi dell’art. 50 comma
1 lett. b del D.lgs. 36/2023;
Con la determina nr. 60 del 03/05/2024 veniva nominata
e costituita la commissione di collaudo formata da una terna di professionisti
come di seguito indicato:
1. esperto
in Infrastrutture Urbanistiche l’arch. Aniello Formisano, iscritto all’ordine
professionale della Provincia di Napoli, al n. 06486 dal 1999
2. quale
esperto in Contabilità l’arch. Giovanni De Sena, iscritto all’ordine
professionale della Provincia di Napoli, al n. 03276 dal 1983
3. quale
esperto in Sottoservizi Stradali l’ing. Vincenzo Del Gaudio, iscritto
all’ordine professionale della Provincia di Caserta, al n. 1411 dal 1988
Visto l’atto Unico Di Collaudo depositato dalla terna
incaricata dalla quale si rileva che le stesse risultano non collaudabili per
vizi e carenze riscontrate in fase di verifica;
Vista la determina di questo settore nr. 163 del
03/12/2025 di approvazione dell’Atto Unico di Collaudo e la determinazione di
dover procedere a nuovo incarico professionale per la quantificazione e stima
del danno arrecato;
Considerato:
● la
necessità dell’ente di procedere negli adempimenti previsti circa la
quantificazione del danno cagionato dalla cattiva esecuzione delle opere
infrastrutturali dell’Area P.I.P.;
● la
natura degli affidamenti e quindi della possibilità di procedervi mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023;
● si
era chiesto con nota prot. 45171 del 05/11/2025 la disponibilità al componente
esperto di contabilità della terna nominata con determina nr. 60/2024 che con
suo riscontro prot. 45932 del 11/11/2025 ha comunicato di non poter aderire
alla richiesta;
● che a
seguito di ricerca si è individuata l’Arch. Chiarina Di Mauro iscritta all’albo
professione di Napoli al nr. 6394 con competenza specifica nel settore di
gestione, collaudi e direzione di opere infrastrutturali e conoscenza dei
procedimenti amministrativi;
Vista la determina di questo settore nr. 164 del
09/12/2025 con la quale si procedeva ad affidare apposito incarico per la
redazione di stima di quantificazione del danno all’arch. Chiarina Di Mauro
albo nr. 6394, cagionato dalla cattiva esecuzione e non collaudabilità delle
opere infrastrutturali che benché in esercizio e funzionanti non risultano
essere state costruite con ausilio di materiali idonei e tantomeno garantiscono
una corretta fruibilità ed esecuzione delle stesse;
Vista la relazione della stima del danno redatta e
consegnata prot. 12645 del 31/03/2026 con relativi allegati per un danno
quantificato in complessivi € 1.368.247,48;
Ritenuto doversi procedere all’approvazione della
perizia trasmessa e di concerto attivare gli uffici competenti per le procedure
di rivalsa del danno subito;
Lo scrivente Responsabile del Settore manutenzioni e
R.U.P ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell’istruttoria
predisposta ed approvando la documentazione acquisita agli atti ed elencata in
precedenza:
ATTESTA ai sensi dell’art. 47-bis del D.lgs. 267/2000,
recato dall’art. 3 comma 1 lettera d) della L. 213/2012, la correttezza
dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione
dell’atto;
ATTESTA ai sensi della circolare regolamentare prot.
18/2014 emanata il 29 gennaio 2014 dal Segretario Generale: la coerenza e non
contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base
del provvedimento;
§ la conformità del presente provvedimento al programma di
mandato, al Piano Esecutivo Gestionale, agli atti di programmazione e di
indirizzo; ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L.
241/90 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/13, che non sussistono condizioni di
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all’adozione del presente atto; che
saranno attuate tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai
sensi del D.L. 174/12 e della L. 190/12;
DETERMINA
di procedere all’adozione del presente provvedimento
ai sensi della legge 241/90, ovvero:
1. Approvare
la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Approvare
la relazione di stima del danno elaborata e trasmessa con prot. 12645 del
31/03/2026 dall’Arch. Chiarina Di Mauro, con studio in Somma Vesuviana (Na) via
Marigliano nr. 41 per un ammontare complessivo del danno quantificato in €
1.368.247,48;
3. Approvare
gli atti trasmessi con prot. 12645 del 31/03/2026 costituiti dalla relazione di
stima del danno e gli allegati trasmessi per complessivi 8 elaborati;
4. Disporre
la comunicazione dell’avvenuta adozione dell’atto a tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o
regolamentare, mediante la pubblicazione in albo pretorio della presente e di
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.
Il sottoscritto, nella funzione di Responsabile del
Settore Manutenzioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012
DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.
Il RUP/Resp del Procedimento f.to Geom.
Giovanni Silvestri
Il Resp. del Settore f.to Geom. Giovanni
Silvestri
