Marano: la storia della lottizzazione C4 di località San Marco riepilogata in poche righe in una recente delibera di giunta nella quale vengono stabiliti i criteri di acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica popolare

 

L'area di località San Marco di proprietà comunale (bene ex Ipab) misura 16.090 mq. 

Dalla delibera di giunta n.13 del 13-03-2024 (la proposta è del responsabile dell’Ufficio Urbanistica, ing. Angelo Martino) si rileva che ad oggi non risultano disponibili per l’assegnazione aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 167 e successive, che potranno essere cedute in proprietà o i diritto di superficie

Il Comune, come riportato nella delibera sopra richiamata, è proprietario di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 16mila.090 (finalmente si è fatta chiarezza sulla reale superficie: finora sono state scritte e dette cose inesatte dai politici che hanno affrontato la questione, ndr), sito in località San Marco (foglio 13 particelle 24 e 17) la cui destinazione urbanistica, ai sensi del vigente PRG, è classificata come C4 “zone omogenee dei piani di zona urbana” che comprendono le zone di espansione  residenziale intensive di edilizia economica e popolare, con la possibilità di cessione in proprietà e/o diritto di superficie, all’esito della redazione del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) di iniziativa pubblica.

“Con deliberazione di Giunta comunale n.34 del 29/10/2012 il valore di tale area fu istituito in 80 euro al mq. Per tale area risultava un contenzioso non ancora definito, in seguito all’annullamento di tutti gli atti emanati volti all’approvazione del Piano di Lottizzazione presentato per il comparto C4, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, Dott.ssa G. Tramonti, n.14 del 18-06-2012 e successiva determina dirigenziale del Dirigente ad interim area tecnica n.245 del 18-06-2012, si dà atto che con sentenza n.4027 del 17-08-2017 il Consiglio di Stato (Sezione IV) ha definitivamente rigettato il ricorso degli appellanti contro il Comune di Marano e pertanto il contenzioso è allo stato attuale risolutivamente superato. Pertanto per tale comparto, non si può inserire nella quantità da destinarsi alla residenza, per il contenzioso de quo.

Considerato che:

le opere facenti parte del piano di zona per l’edilizia economica e popolare ricompreso nel PRG risultano essere già assegnate e/o cedute con precedenti apposite deliberazioni;

non risultano aree destinate ad attività produttive terziarie inserite in piano per insediamenti produttivi pubblici;

pertanto al momento questo Comune no dispone di aree soggette agli adempimenti previsti dal citato articolo.

Precisato che

Nel caso in cui nel corso dell’anno si individuino aree che dovranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie o altra forma di alienazione, si procederà alla preliminare determinazione del relativo costo sociale e gli atti saranno sottoposti nuovamente alla Giunta Comunale per l’approvazione in Consiglio comunale, in quanto l’entità di detto corrispettivo va considerato al momento della loro assegnazione agli operatori.

                                 Proposta di deliberazione approvata in giunta

Dare atto che in questo Comune ai sensi dell’ art. 172 del D.lgs 267/2000 non risultano disponibili per l’assegnazione aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (ai sensi della legge 167 del 13-04-1962 e ss.mm.ii. acronimo di successive modificazioni e integrazioni) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie);

Di stabilire che nel caso di acquisizione di aree nelle finalità della legge n.167/62 e ss.mm.ii. per le conseguenti cessioni o altre forme di alienazione dei diritti, verranno seguiti i criteri di cui all’art. 35 della legge n.865 del 22-10-1971 e ss.mm.ii. e/o quelli previsti dagli atti specifici di assegnazione e la determinazione del relativo costo sociale determinato a tale momento sarà sottoposto a valutazione preliminare della giunta comunale per l’approvazione in Consiglio comunale.

 

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