Calvizzano. Evasione ed elusione bollette acqua dal 2013 al 2017, da riscuotere ancora circa 2milioni di euro: inviati i ruoli coattivi ad Agenzia delle Entrate Riscossione

 


Approvato il ruolo coattivo idrico annualità dal 2013 al 2017, da riscuotere in unica rata, tramite il concessionario nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per un gettito complessivo di 1milione949mila312,60 euro comprensivo di imposta, sanzioni e interessi. Una procedura che si ripeterà, anche per altri tributi comunali, fino a quando diventerà operativa la società (è in corso di svolgimento la gara in project financing) che, per conto del Comune, provvederà alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali. Nell’ipotesi di difficoltà del contribuente, l’agente della riscossione può concedere, su richiesta del debitore, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte al ruolo. La rateizzazione poteva concederla anche il Comune, ma prima dell’approvazione dei ruoli coattivi, quando il contribuente ha ricevuto l’avviso di accertamento.

La riscossione coattiva viene effettuata nel caso in cui il contribuente non versi il saldo previsto da una cartella di pagamento entro i termini previsti, che corrispondono a 60 giorni a partire dal momento della notifica, a meno che non abbia presentato un ricorso o che l’ente impositore non abbia emesso un provvedimento di annullamento dell’atto. Attraverso la riscossione coattiva un qualsiasi Ente pretende il pagamento di un tributo che non è stato pagato in maniera spontanea e neppure dopo la notificazione di un avviso di accertamento.

Ricordiamo che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, del serbatoio comunale e prestazioni connesse è affidato a Idro-Tech: la società calvizzanese, con sede in via dell’Indipendenza, dopo le operazioni di lettura e controllo dei contatori idrici, è tenuto a compilare e trasmettere la lista di carico all’Ufficio Tributi che provvede alla emissione e notifica degli avvisi di accertamento in omissione e in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

 

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