Calvizzano. Evasione ed elusione bollette acqua dal 2013 al 2017, da riscuotere ancora circa 2milioni di euro: inviati i ruoli coattivi ad Agenzia delle Entrate Riscossione
Approvato il
ruolo coattivo idrico annualità dal 2013 al 2017, da riscuotere in unica rata,
tramite il concessionario nazionale della riscossione Agenzia delle
Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per un gettito complessivo di
1milione949mila312,60 euro comprensivo di imposta, sanzioni e interessi. Una
procedura che si ripeterà, anche per altri tributi comunali, fino a quando
diventerà operativa la società (è in corso di svolgimento la gara in project
financing) che, per
conto del Comune, provvederà alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi
locali. Nell’ipotesi di difficoltà del
contribuente, l’agente della riscossione può concedere, su richiesta del
debitore, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte al ruolo. La
rateizzazione poteva concederla anche il Comune, ma prima dell’approvazione dei
ruoli coattivi, quando il contribuente ha ricevuto l’avviso di accertamento.
La riscossione
coattiva viene effettuata nel caso in cui il contribuente non versi il saldo
previsto da una cartella di pagamento entro i termini previsti, che
corrispondono a 60 giorni a partire dal momento della notifica, a meno che non
abbia presentato un ricorso o che l’ente impositore non abbia emesso un
provvedimento di annullamento dell’atto. Attraverso la riscossione coattiva un
qualsiasi Ente pretende il pagamento di un tributo che non è stato pagato in
maniera spontanea e neppure dopo la notificazione di un avviso di accertamento.
Ricordiamo che
il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e
fognaria, del serbatoio comunale e prestazioni connesse è affidato a Idro-Tech:
la società calvizzanese, con sede in via dell’Indipendenza, dopo le operazioni
di lettura e controllo dei contatori idrici, è tenuto a compilare e trasmettere
la lista di carico all’Ufficio Tributi che provvede alla emissione e notifica
degli avvisi di accertamento in omissione e in rettifica, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.