E’ bene precisare che la Commissione
d’accesso non è un organismo incaricato di verificare la liceità degli atti
prodotti; è un pool di tecnici che deve, invece, appurare che, dagli atti
(anche leciti), non emerga una sistematica tutela degli interessi della
criminalità organizzata. In sostanza, la Commissione è alla ricerca di una correlazione
tra l’attività della camorra e la vita amministrativa: legame che prescinde
dalla regolarità degli atti, ma che è più profondo e presuppone una connivenza
organica tra l’apparato amministrativo e la criminalità. Un lavoro complesso,
quindi, che richiede una miscela di competenze tecniche e investigative. La
Commissione ha ricevuto un mandato di 90 giorni, che però è prorogabile per
altri 60. La richiesta di proroga arriva dalla Commissione stessa, che segnala
al Prefetto la necessità di un approfondimento. Generalmente nei Comuni
medio-grandi la proroga è inevitabile, poiché 90 giorni per esaminare tutti gli
atti sono effettivamente pochi. La Commissione presenterà una
relazione al Prefetto, con un parere sull’eventuale scioglimento. Il Prefetto assumerà
un tempo tecnico per la decisione (generalmente un mese) e poi agirà. Ci sono
tre strade possibili. La prima è quella dello scioglimento anticipato del
Consiglio comunale; la seconda, quella del mantenimento in vita del Consiglio,
ma con l’imposizione di provvedimenti specifici; la terza, quella che equivale
a una sostanziale assoluzione: nessun provvedimento.
Nel caso di scioglimento, il Prefetto
dovrà proporre al Ministro dell’Interno (e questi al Presidente della
Repubblica) un decreto adeguatamente motivato. Successivamente si insedierà una
Commissione di tre componenti che gestirà il Comune per un periodo compreso tra
18 e 24 mesi. Nel caso, invece, di mancato scioglimento, il Prefetto potrebbe,
con decreto motivato, ordinare al sindaco interventi specifici, come la
rimozione di assessori o di funzionari, l’annullamento di atti; il Prefetto
stesso potrebbe procedere poi alla sospensione dei singoli consiglieri.
Evidentemente, la scelta tra le due strade dipende dal quadro che viene
disegnato dalla Commissione di Accesso: se l’insieme dell’attività legittima il
sospetto di un’infiltrazione camorristica pervasiva e organica, si procede allo
scioglimento; se invece si palesano infiltrazioni episodiche e specifiche, si
salva la validità del Consiglio, si evita il trauma del commissariamento e si
va verso provvedimenti specifici.