Concessione in locazione a una società consortile dell’area mercato ortofrutticolo del Comune Marano: è legale e legittima la richiesta degli ex concessionari, in anteprima il parere dello studio Marone
Parere
in ordine
alla legittimità del provvedimento di concessione in locazione ad una società
consortile dell’area del Mercato Ortofrutticolo del comune di Marano di Napoli
Più in particolare mi si chiede se per
scegliere il conduttore occorra bandire una pubblica gara con gli strumenti
indicati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/16.
2. Come è noto
il Codice dei contratti pubblici disciplina in via generale l’affidamento dei
contratti cosiddetti “passivi” della Pubblica Amministrazione.
Si tratta dei contratti di appalto e
di concessione (di beni e servizi) in cui è la Pubblica Amministrazione a
corrispondere un prezzo al privato sotto forma di corrispettivo o di canone.
Il codice dei contratti pubblici
procedimentalizza l’attività di scelta del contraente privato, essendo
necessario garantire, in questa tipologia di contratti, da un lato, la scelta
del miglior offerente, dall’altro lato la affidabilità del soggetto cui il
denaro pubblico, per effetto dell’appalto assegnato, viene elargito.
Diversa è l’ipotesi dei cosiddetti
contratti “attivi” della Pubblica Amministrazione nei quali, all’inverso, è
la Pubblica Amministrazione a incassare denaro corrisposto dai privati.
In tali casi resta l’esigenza di
scegliere il miglior offerente, ma si attenua l’interesse alla verifica puntuale
del soggetto privato onerato della prestazione.
Tali contratti, dunque, vengono
stipulati dall’Amministrazione iure
privatorum e, cioè, nella qualità di contraente privato, con l’unico
limite di assicurare la migliore prestazione possibile per l’Amministrazione.
Questa è la ragione per la quale il Codice
dei contratti pubblici non trova applicazione ai contratti cosiddetti “attivi”
della Pubblica Amministrazione.
3. Ed infatti
l’articolo 1 d.lgs. 18.4.2016 n. 50, nell’indicare l’oggetto e l’ambito di
applicazione del Codice, prescrive che le disposizioni dello stesso si
applicano ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto
l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di servizi, forniture, lavori ed
opere.
Chiarendo ancora che lo stesso
Codice si applica agli appalti di lavori di importo superiore al valore di €
1.000.000, agli appalti di servizi ed altre ipotesi di lavori pubblici.
È evidente, quindi, come già si è
avuto modo di dire che il Codice si applica esclusivamente ai contratti
passivi della Pubblica Amministrazione.
Tale interpretazione viene
confermata, poi, dal successivo articolo 4 d.lgs. 18.4.2016 n. 50 che prescrive
espressamente che «l’affidamento dei […] contratti attivi, esclusi, in tutto o
in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente
ed efficienza energetica».
Ciò vuol dire che, esclusa l’applicabilità
del Codice dei contratti pubblici ai contratti attivi, per la sottoscrizione
degli stessi la Pubblica Amministrazione è soggetta all’unico limite del
rispetto dei suddetti principi, di matrice comunitaria, di imparzialità e
trasparenza.
4. Alla stregua
di tali coordinate si può senz’altro ritenere che l’Amministrazione possa concedere
in locazione un bene di sua proprietà, o comunque nella sua disponibilità,
senza dover ricorrere alle procedure del Codice dei contratti pubblici.
È sufficiente, in tali casi, una
adeguata e puntuale motivazione in ordine alla scelta del soggetto cui
affidare la locazione del bene.
La motivazione, pertanto, può
riguardare, oltre che l’aspetto economico del contratto e questioni di natura
commerciale, anche profili che attengono a situazioni di particolare interesse
sociale, quale la tutela del lavoro e dei livelli occupazionali e di
situazioni pregresse.
Da quanto mi è stato riferito
risulta che la società consortile che intende acquisire in locazione l’area mercatale
del Comune è costituita dai soggetti già concessionari delle aree mercatali
che, indubbiamente, sono portatori di un interesse qualificato e
differenziato rispetto a quello di altri soggetti privi di qualunque titolo
legittimante.
Anche perché, se è pur vero che la
situazione formale delle concessioni ha avuto negli anni aspetti controversi e
travagliati, è altrettanto vero che i concessionari sono titolari di tali atti
da moltissimo tempo, con concessioni più volte prorogate dalla stessa Amministrazione
Comunale, anche se negli ultimi tempi la stessa Amministrazione, pur continuando
a percepire i canoni, allorquando corrisposti, non ha mai provveduto
all’adozione degli atti formali di proroga.
Né tantomeno ha mai ritenuto i
concessionari occupanti abusivi, nei confronti dei quali procedere ad atti
ingiuntivi di sgombero, tanto che si è proceduto allo sgombero del mercato solo
ed esclusivamente per ragioni di indifferibilità ed urgenza dovute alla presunta
pericolosità dell’impianto elettrico.
Sotto quest’ultimo profilo, più
squisitamente economico, i membri della costituenda società consortile si sono
già a suo tempo impegnati alla riqualificazione e all’adeguamento normativo
degli impianti dell’area a proprie spese.
Tale intervento era stato offerto
sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto della normativa
tecnica vigente.
Sicché anche sotto il profilo della
utilità sociale l’Amministrazione, oltre a percepire un canone che sarà determinato
sulla base di una valutazione oggettiva dell’Ufficio competente, otterrà un
beneficio rilevante dal non dover impegnare somme pubbliche per il ripristino
e la messa in sicurezza dell’area.
5. In sintesi, si
può senz’altro affermare che nel caso di locazione attiva da parte di una P.A.
è esclusa l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici.
Ne consegue che l’Amministrazione
comunale potrà senz’altro procedere alla concessione in locazione dell’area
mercatale alla summenzionata costituenda società consortile motivando:
- sotto un profilo sociale, con la
garanzia della continuità dei livelli occupazionali e produttivi;
- sotto un profilo amministrativo,
con la preferenza accordata a soggetti già titolari di concessione;
- sotto un profilo economico, con la
riqualificazione praticamente gratuita dell’area e la contestuale riscossione
di un canone di affitto.
Tale motivazione mi sembra
sufficiente a garantire il rispetto dei principi di economicità, imparzialità,
trasparenza declinati dal citato art. 4 del codice dei contratti pubblici,
quale principi “cornice” nell’ambito dei quali deve muoversi l’azione amministrativa
per quei contratti – quale la locazione - che sono esclusi dall’applicazione
del codice dei contratti pubblici.
Nel restare a Sua disposizione per
ogni ulteriore chiarimento, Le porgo molti cordiali saluti.
Napoli, 12.4.2019