Regole per la sicurezza nelle scuole: spetta al preside segnalare agli enti locali tutti gli interventi da effettuare


Ieri, il vicesindaco Lorenzo Grasso, durante l’incontro con i genitori manifestanti, per la seconda volta (era già successo nell’ ultima seduta di Consiglio comunale) ha tenuto a precisare che ogni giorno la preside  segnala al Comune un problema da risolvere, cosa che, secondo lui, non dovrebbe accadere, poiché il personale ATA deve badare sia alle piccole riparazioni che alla vigilanza, come faceva ai suoi tempi “zia Carmela ‘a bidella”.  Per contribuire a rendere più chiare le cose, consigliamo di leggere un articolo pubblicato su “Il Sole 24 ore Scuola”

Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni; quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d’arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, sono di proprietà delle Province – alle quali sono trasferiti anche quegli immobili già appartenenti allo Stato o ai Comuni e utilizzati come sede delle predette istituzioni scolastiche, con conseguente assunzione dei relativi oneri da parte della provincia.
Infatti, secondo le norme vigenti, gli enti proprietari degli immobili hanno l’obbligo di realizzare e/o fornire i locali scolastici, e così spettano loro gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni delegate.
Con riferimento alla sicurezza dei locali – a tutela della salute degli alunni e del personale nei luoghi scolastici - il decreto legislativo 81 del 2008 (e successive integrazioni), in attuazione della delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Si prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati a sede di istituti scolastici, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari sono a carico dell'amministrazione comunale o provinciale cui appartengono. In tal caso, gli obblighi previsti dalle norme vigenti si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.
Infatti le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro individuano nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi, secondo il principio che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (Carta dei servizi della scuola, 1995). Al dirigente scolastico sono affidati compiti di informazione e formazione del personale e degli allievi; è fatto altresì obbligo di compiere una valutazione dei rischi specifici e, all’esito di tale valutazione, di elaborare una documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso la scuola. Il dirigente provvede all’individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; alla designazione del medico competente, per i casi di necessità, e della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc). Il capo d’istituto tiene poi un registro degli infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli venti che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, e custodisce, a scuola, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
A livello più complessivo, recenti norme hanno previsto iniziative di risanamento degli edifici pubblici, con riguardo ai rischi connessi alla presenza di amianto, assegnando la priorità – tra gli altri - agli edifici scolastici; ed altresì interventi per assicurare la messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti nel territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. In tali interventi vengono coinvolti – in controtendenza rispetto alle competenze in materia di lavori pubblici assegnate alle autonomie territoriali dalla Costituzione - il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e il Ministero delle Infrastrutture, d’intesa con la Conferenza Unificata - istituita con d.lgs. 281 del 1997 come sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 - 30 settembre 2010



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