Nello Abbate |
Finora si è rivelata un
flop, perlomeno a Calvizzano, l’istituto della mediazione tributaria. E’ quanto
emerge dai dati fornitici da Nello
Abbate, il funzionario scelto dall’esecutivo a febbraio dell’anno scorso come
mediatore tributario. A poco più di un anno dalla sua nomina al Comune non è
arrivata alcuna richiesta di adesione. Dal
primo gennaio 2016, infatti, sono
cambiate le regole del contenzioso tributario. Il Dlgs 156/2015 ha esteso anche
ai tributi locali la mediazione, quale istituto
preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie, secondo le stesse
modalità procedurali e con la stessa
soglia di valore fissate per i tributi erariali. Rientreranno infatti nell'obbligo di mediazione tutti gli avvisi di
accertamento di valore inferiore a 20mila
euro, riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza
computare sanzioni e interessi, per cui gli avvisi di accertamento soggetti alla nuova procedura potranno riguardare
nel complesso somme nettamente
superiori. Insomma, occorreva la figura di un mediatore tributario, per cui il
Comune, invece, di fare ricorso a professionisti esterni, il che avrebbe
comportato un esborso economico con aggravio alle casse dell’ente, decise di
individuare internamente un funzionario che potesse assolvere degnamente a tale
compito. La scelta cadde su Nello Abbate, all’epoca responsabile dell’ufficio
Demografico, ma con esperienza pluriennale nel campo dei tributi. La
legge prevede che il mediatore debba essere una persona diversa dal
responsabile dell’ufficio tributi.
Adesso, facciamo un
esempio pratico. Arriva una cartella esattoriale con la richiesta di pagamento
di tributi per un valore inferiore ai 20mila euro. L’interessato ritiene di non
dover corrispondere tale cifra all’ente impositore (Comune, Equitalia, eccetera),
pertanto decide di inoltrare ricorso alla Commissione tributaria provinciale,
competente per territorio, per l’annullamento o la riduzione della
gabella. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una
proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Detto
ricorso diventerà procedibile solo trascorsi i 90
giorni necessari per esperire la
procedura amministrativa volta alla eventuale definizione anticipata della lite
fiscale. Laddove la mediazione si concluda favorevolmente, il contribuente
dovrà versare l’importo concordato (o la prima rata, in caso di pagamento
dilazionato) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In tali ipotesi, le sanzioni
tributarie saranno ridotte
al 35% del minimo previsto dalla legge.
Durante i 90 giorni iniziali, previsti dall’articolo 17-bis per concludere la
mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all’atto oggetto di
contestazione resterà sospesa (il termine è cumulabile con la sospensione feriale
dei termini processuali, fissata dal 1° al 31 agosto di ogni anno). Una
volta passati i 90 giorni il contribuente, affiancato dal suo difensore, avrà a
disposizione altri 30 giorni per costituirsi in giudizio davanti al Giudice. Da
questo momento in poi, inizia il lungo e tortuoso cammino del contenzioso
tributario.