La procedura è semplice ed economica:
bisogna sborsare una somma non superiore ai 16 euro
Circa due anni fa, appena uscita la
legge sul divorzio breve, fattibile anche al Comune, il sindaco conferì a Nello
Abbate, all’epoca responsabile del Settore Anagrafe, l’incarico di occuparsi di questa nuova pratica. Ora che
il funzionario è stato spostato al Settore Attività Produttive è sempre lui a
curare l’iter di mogli e mariti che vogliono dirsi addio? Allo stato attuale
sembra di sì, visto che non esiste alcun atto, attraverso il quale tale compito
venga affidato alla dottoressa Gabriella Trinchillo, nuova responsabile del
Settore Demografico e Statistico. E’ necessario, anche perché la coppia sposata
che abbia intenzione di separarsi, oppure la coppia già separata che voglia
divorziare, può dirsi addio in Comune, presentandosi all’Ufficio Stato civile.
Ma quando ci si può separare o divorziare in Comune?
La coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali
siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap
o incapaci. Non vengono considerati i figli nati da eventuali precedenti
relazioni: per cui la loro presenza non è ostativa alla separazione in Comune.
È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e
sia indipendente da un punto di vista economico; la coppia deve avere trovato
un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto
riguarda le questioni più marcatamente personali che patrimoniali. In buona
sostanza, la separazione o il divorzio in Comune sostituiscono la cosiddetta separazione
/ divorzio consensuale che prima si faceva, in un’unica udienza, davanti
al Presidente del Tribunale.
Per l’addio in Comune, dunque, la procedura è semplice e le spese sono
contenute. Non essendovi la necessità di assistenza legale, bisognerà sborsare
una somma non superiore ai 16 euro,
a titolo di diritto fisso spettante all’Ente. Anche i tempi sono contenuti:
occorrono 30 giorni, decorsi i quali la coppia dovrà tornare innanzi al sindaco
(se non lo farà salta l’accordo) per confermare la decisione.
L’iter comunale è fattibile anche
nell’ipotesi in cui si stabilisca la corresponsione di un assegno di
mantenimento.