Cose da "Striscia la Notizia"
Le
incongruenze di un regolamento di Consiglio comunale rimasto all’età della
pietra (tutto basato sulle indicazioni del Testo Unico del 1915)
ancora vigente nel Comune di Calvizzano.
Art.
2. “ai sensi dell’art. 124 del testo
unico del 1915” (esattamente 100 anni fa:
sono passate due guerre mondiali)
Art.
3. Nella prima seduta il Consiglio provvede alla nomina del Sindaco…(quindi
Salatiello è “abusivo”?) e alla elezione della Giunta (e con gli attuali assessori nominati dal Sindaco
come la mettiamo?)
Art.
4. Le commissioni consiliari si costituiscono volta per volta che se ne senta
la necessità…
Art.
8. “Possono essere dichiarati decaduti i consiglieri che sono stati assenti per
un’intera seduta del Consiglio Comunale” (quanti ne resterebbero in carica se
si applicasse...)
Art.
9. “Il Consiglio Comunale in seduta ordinaria si riunisce due volte
all’anno…nomina i revisori dei conti scelti fra i Consiglieri…”
Art.
11. “…la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria può essere fatta
anche oralmente da tre consiglieri…e sottoposta all’attenzione della Giunta per
la convocazione”
Art.
12. “ Appartiene alla Giunta Comunale fissare la data della convocazione del
Consiglio”
Art.
13. “L’OdG per il Consiglio è compilato dal Sindaco con l’aggiunta (refuso gustosissimo: in effetti si tratta de La
Giunta…votato esattamente così da tutti i consiglieri)”
Art.
16. “Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’Odg sono depositati presso la segretaria comunale
lo stesso giorno in cui viene diramato l’avviso di convocazione del Consiglio”
Art.
18. “Il Sindaco assume la presidenza della riunioni del Consiglio”
Art.
21. “…la seduta in seconda convocazione è valida quando siano presenti 4
consiglieri”
Art.
25. “…sono tratti in seduta pubblica la nomina del Sindaco, della Giunta, dei
revisori dei conti…”
Art.
32. “L’ordine di votazione è stabilito come segue:
a) La questione pregiudiziale
b) La questione sospensiva…
Art.
37. “Per nessun motivo il Presidente può espellere consiglieri…quando
l’adunanza non potesse più svolgersi (a causa delle intemperanze di qualche
consigliere) il Presidente può
dichiarare sospesa l’adunanza e scioglierla…”
Il
resto può non interessare il grande pubblico, ma quello che c’è sopra pensiamo che
basti.
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