Calvizzano, nella zona cooperative la casa vale poco


Non si possono vendere liberamente perché sono ancora assoggettate al vincolo di inalienabilità. Trasformazione del diritto di superficie: scarse le adesioni alla manifestazione di interesse. E il Comune corre ai ripari per abbassare il corrispettivo da pagare

Nonostante l’amministrazione Salatiello abbia concesso tutte le agevolazioni possibili e immaginabili (in sintonia con la legge ovviamente) per convincere coloro che hanno acquistato  case in cooperative con il diritto di superficie a cogliere l’opportunità di diventare una volta per sempre pieni proprietari delle loro abitazioni e di venderle o affittarle a chiunque, senza richiedere al Comune la determinazione del prezzo massimo di vendita o di locazione dell’immobile,  appena una novantina di cittadini hanno manifestato l’interesse ad aderire alla sorta di sanatoria deliberata dal Consiglio comunale a dicembre 2015. Il motivo della scarsa adesione? Troppo alto il corrispettivo da versare al Comune, per cui sono passate in secondo piano le agevolazioni: la lunga rateizzazione di 72 rate con un interesse minimo pari allo 0,50%, un bonus più alto per coloro che versano tutta la somma senza beneficiare del rateizzo, il risparmio dei soldi da versare al notaio, in quanto gli atti possono essere rogati anche dal segretario comunale. Il valore del corrispettivo da versare, calcolato con una formula ben precisa, è troppo oneroso perché è  alto il valore venale delle aree dove sono ubicati i vari complessi residenziali, stabilito in seguito a una perizia estimativa dell’Agenzia delle Entrate, l’ente pubblico al quale si è rivolto il Comune alcuni anni fa. Qual è dunque la novità? Da un’indagine informale condotta dall’Ufficio tecnico è emersa una stima del valore venale delle aree ricadenti all’interno del PEEP (Piano di edilizia economica e popolare) di gran lunga inferiore a quella prodotta dall’Agenzia delle Entrate. A questo punto la giunta ha demandato al responsabile del Settore tecnico, ing. Lorenzo Tammaro, il compito di richiedere all’Università Federico II – Dipartimento di Ingegneria Civile - apposito servizio finalizzato a valutare la congruità della relazione dell’Agenzia delle Entrate e, contestualmente, la determinazione del nuovo valore. La convenzione dovrebbe essere firmata in questi giorni e costerebbe intorno ai 30mila euro. Per questo motivo, in questi giorni è stata fatta una variazione in bilancio, appostando una cifra ad hoc pari a 50mla euro.
Adesso, facciamo un esempio per comprendere meglio cosa accadrà in caso di riduzione o addirittura di dimezzamento, come si vocifera, del valore venale. Il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà viene calcolato secondo la seguente formula:     

Vt = (Va: 2 x 0,60) – (Oc x IR) x Qm

Ove 
Vt = Valore del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Va= Valore venale (valore commerciale) dell’area come determinato dall’Agenzia delle Entrate 

Oc = Oneri di concessione (area + urbanizzazione) corrisposti all’epoca del rilascio della licenza edilizia

IR = Indice di rivalutazione Istat

Qm = Quota millesimale dell’abitazione oggetto della domanda

Pertanto, il proprietario di un appartamento della cooperativa “La Pineta 75” che detiene 15millesimi, dato che il valore venale dell’area è pari a 1.425.000 euro e gli oneri concessori rivalutati, secondo un nostro calcolo, ammonterebbero a 130.000 euro, dovrebbe versare al Comune: (1.425.000: 2 x 0,60) – (130.000) x 0,015 = 4.462,5 euro. Somma che s dimezzerebbe passando a poco più di 2mila euro in caso di dimezzamento del valore venale.

Gli altri valori venali stabiliti dall’Agenzia delle Entrate sono: cooperativa Regione Campania (3.081.000,00 euro); Cooperativa La Nostra Casa (2.985.000,00 euro); cooperativa Parco delle Mimose (3.245.000,00 euro); cooperativa Sole 75 (996.000,00 euro).
               
                     Cosa significa rimuovere i vincoli

Operazione che vale sia per le cooperative in diritto di superficie che per quelle in diritto di proprietà vincolato

Cosa accade una volta  eliminati i cosiddetti “vincoli convenzionali di inalienabilità”? Che l’alloggio potrà essere liberamente venduto o affittato a chiunque, senza richiedere al Comune la determinazione del prezzo massimo di vendita o di locazione dell’immobile, come prevede la legge. Praticamente chi è proprietario di un appartamento  ed è intenzionato  a venderlo a 200mila euro, tanto per fare un esempio, mentre il prezzo massimo imposto per la cessione è di 110mila euro, lo può fare  solo estinguendo il vincolo. E non è cosa di poco conto, poiché si tratta di un provvedimento di grande rilevanza economico-sociale. Ma quali sono i costi di estinzione?
Va moltiplicato l’importo da corrispondere per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per il rapporto tra gli anni residui di scadenza della convenzione e la durata della convenzione stessa.
Ipotizziamo un corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie pari a 4mila euro;  65 anni residui su una convenzione di 99 anni (datata 1981).   4000 x 65:99=2626 euro. Anche in questo caso con il dimezzamento del valore venale, si dimezzerebbe il corrispettivo da versare al Comune.

Qualora siano avvenute cessioni in violazione di questa norma si sarebbe verificato un danno erariale per il Comune

Va inoltre chiarito che, a differenza di quanto previsto per la violazione dei vincoli stabiliti nelle convenzioni in diritto di superficie (dove il Comune può pretendere il corrispettivo previsto anche pregresso con rivalutazione e interessi legali), gli atti compiuti in violazione delle norme sull’alienazione e locazione del diritto di proprietà vincolata “sono nulli, e la nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.  In sostanza qualunque cittadino potrebbe chiedere la nullità di tali atti notarili. 



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