Calvizzano avrà sia il cimitero che il forno crematorio

Il sindaco Salatiello: “sarà il primo impianto di cremazione dell’area a nord di Napoli. Con l’incasso delle royalties trasformeremo il paese”

Cimitero con tempio crematorio. Fonte Olbia.it
Partito l’iter per la realizzazione del cimitero con annesso impianto di cremazione. La giunta, in data 28-11-2016,  ha preso atto dell’avventa presentazione della proposta di finanza di progetto del 20 luglio scorso ad opera della società Edile Vispin srl di viale Colli Aminei (Napoli) associata alla società Ingegneria e Sviluppo con sede a San Vitaliano, in via Nazionale delle Puglie, Nel contempo è stato deliberato anche l’atto di indirizzo, rivolto al capo dell’ufficio tecnico, Lorenzo Tammaro, affinché esamini la fattibilità tecnica, giuridica ed economica della proposta e, nel giro di 30 giorni, consegni alla giunta apposita relazione illustrativa, con eventuali modifiche da apportare. Se tutto dovesse filare liscio, l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità, eventualmente modificato, potrebbe avvenire nel giro di 3-4 mesi.
Abbiamo posto le basi – afferma il sindaco Salatiello – per avere un nostro cimitero, visto che da sempre siamo consorziati con Mugnano. Inoltre, la città ricaverebbe enormi vantaggi, poiché con i soldi provenienti sia dal canone di concessione che da una percentuale dei proventi della cremazione, verrebbero realizzate nuove opere pubbliche”.
Da quello che ci ha riferito il sindaco, il cimitero dovrebbe sorgere in via Eduardo de Filippo (ex via Commone). Non ci ha saputo (o voluto)  dire se verrà ubicato nello stesso posto dove l’aveva previsto l’ex sindaco Granata. In ogni caso, occorre prima approvare una variante al Piano regolatore (ancora vigente, poiché l’iter del nuovo piano urbanistico è ancora in corso) in quanto i suoli destinati a ospitare il cimitero hanno una destinazione agricola. Insomma, quello che avrebbe voluto fare Salatiello nei primi tre mesi di governo cittadino, come è scritto al punto 9 del suo programma elettorale: “entro 100 giorni dall’insediamento, il Consiglio comunale apporterà le dovute modifiche all’assetto urbanistico del territorio al fine di individuare la zona cimiteriale. L’opera sarà realizzata in project financing, una soluzione che permetterà al Comune di risparmiare soldi per la costruzione della struttura, difficilmente reperibili se si considera il momento di crisi delle casse comunali e i tagli ai trasferimenti statali”.
Anziché 100 di giorni, ne sono trascorsi quasi 1.300. Ma Salatiello, sulle questioni politico-amministrative, è sempre stato un po’ “Pinocchio”: pure il Piano urbanistico, stando alle sue promesse elettorali, doveva essere operativo entro il 2014 e che si sarebbe dimesso qualora non fosse andato in porto. Sta per finire il 2016, la proposta di Puc deve ancora passare al vaglio della giunta e lui governa ancora. Se questi dati sono certezza, anche nel caso del cimitero non mancano i soliti dubbi. La proposta progettuale è stata protocollata al Comune il 20 luglio scorso, come mai la giunta ne ha preso atto solo dopo oltre 4 mesi? Dall’atto deliberativo, approvato alle 18 e 20, risulta l’assenza dell’assessore Antonio Di Marino, nonostante il delegato allo Sport si trovasse nella stanza del sindaco al momento della riunione di giunta. Infatti, alle 18 e 30, il Di Marino è sceso nell’aula consiliare per partecipare al Consiglio comunale. Perché, dunque, è risultato assente?

Approfondimento
La finanza di progetto è prevista all’art. 183 del decreto legislativo 50 (nuovo codice degli appalti), andato in vigore il 19 aprile 2016. In pratica, per il Project Financing, vengono confermate le stesse procedure del’ex art. 153 del D.Lgs 163/2013, con la sola differenza che il Progetto preliminare viene denominato Progetto di fattibilità

Art. 183 comma 15 D.Lgs 50
“Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, (rectius: dalla garanzia di cui all'articolo 93) e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9”.

     

      

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