E’
il dubbio che, da luglio scorso,
tormenta Anna Ferrillo, mamma di un giovane portatore di handicap
Anna Ferrillo, bidella all’elementare Diaz, a luglio
scorso avrebbe voluto vedere anche suo figlio e tanti altri sfortunati ragazzi come
lui, insieme ai circa 1200 giovani che hanno affollato l’oratorio estivo
“Villaggio di Dio”.
Purtroppo, non è stato così. Non perché abbia avuto
qualche rifiuto: lei, a giugno scorso, come ci ha riferito, non si è recata in
parrocchia a iscrivere suo figlio alla colonia estiva, unicamente perché non ha
mai visto affisso un manifesto o sentito dire che il “Villaggio di Dio” fosse aperto anche ai diversamente abili.
“La mia situazione l’ho fatta, però, presente
diverse volte – dice Anna Ferrillo – sia a don Ciro che alla signora Ferrigno,
assessore alla Pubblica istruzione: attendo ancora una risposta.
Non è giusto – continua la battagliera donna di via
Molino, logorata dal duro lavoro che profonde giorno e notte per accudire suo
figlio ventitreenne – che vengano spesi oltre 110 mila euro per un’iniziativa
meritoria a metà. Bisognerebbe organizzare, visto che di mezzo c’è la chiesa, una
colonia anche a misura dei ragazzi diversamente abili, per farli divertire e
integrare con i loro coetanei. A questo punto mi domando e dico: cosa ne pensa
Dio?”.
Conoscendo bene don Ciro, uomo di grande fede e
molto sensibile a certe problematiche sociali, siamo sicuri che per la prossima
edizione del Villaggio di Dio ci sarà spazio anche per questi ragazzi meno
fortunati.
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Importanti semplificazioni amministrative per soggetti
portatori di handicap
Rivedibilità e status
Nella normativa
previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e
all’handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi
verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di
revisione.
A causa dei ritardi
“tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani
della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le
provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto
alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad
altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato
definito un nuovo verbale di accertamento.
La novità introdotta
dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a
favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano
tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di
qualsiasi natura.
Viene inoltre definita
una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di
verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla
convocazione (non all’ASL né al Cittadino).
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Ieri
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Oggi
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Status di
minorazione civile/o handicap nei casi di rivedibilità
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Si perdevano
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura alla data di
scadenza del verbale e fino a nuovo accertamento
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Non si perdono
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo
accertamento
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Patente e guida
Ottenere l’idoneità
alla guida per una persona con disabilità è spesso un percorso ad ostacoli. La
sua idoneità e l’eventuale uso di particolari adattamenti vengono stabiliti da
una commissione medica locale di cui fanno parte un medico e un ingegnere della
motorizzazione civile. Tempi di attesa e costi diretti per la persona sono
notevoli. Generalmente la durata della stessa patente è inferiore a quella
degli altri cittadini e per il rinnovo si deve seguire il medesimo iter
rivolgendosi nuovamente alla commissione. Questo percorso è identico sia che la
disabilità sia stabilizzata (esempio amputazione d’arto) che nel caso, invece,
sia ingravescente o possa necessitare di adattamenti diversi nel tempo.
Finalmente il secondo
comma dell’articolo 25 della legge 114/2014 sopprime questa ridondanza.
Esso prevede che se
nella prima visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il
conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica
delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di
validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la
commissione, cioè come tutti gli altri “patentati” con un risparmio di tempo e
di denaro. Inoltre la durata della patente è quella comunemente prevista per
tutti (tre, cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell’età del
conducente).
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Ieri
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Oggi
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Rinnovo
dell’idoneità alla guida per patologia o menomazione stabilizzata
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Era necessario
rivolgersi alla commissione medica locale con tempi di attesa e spese
addizionali
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È sufficiente
rivolgersi ad un medico autorizzato (Agenzia pratiche, ASL …) come gli altri
cittadini
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Sempre a proposito di
patente di guida, il secondo comma dell’articolo 25 ammette la possibilità per
l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione
dell’idoneità, di un esperto di un’associazione di persone con disabilità da
lui individuata.
Questa opportunità si
aggiunge a quella già prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia.
Parcheggi
Il terzo comma
interviene in materia di gratuità dei parcheggi, modificando l’articolo 381 del
Regolamento del codice della strada.
La nuova disposizione
impone al comune di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a
parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati
alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite
minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti
disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.
A contempo, lo stesso
comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i comuni di prevedere la
gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora
risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Certificati provvisori
e agevolazioni lavorative
Molto interessante
anche il quarto comma su cui vanno spiegate le premesse.
La normativa vigente
in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali
retribuiti) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di
handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e non
ammette l’equipollenza di altre certificazioni di invalidità.
L’articolo 2, comma 2
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla legge 27 ottobre
1993, n. 423) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro
90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può
essere effettuato dal medico, in servizio presso l’Azienda Usl che assiste il
disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con
disabilità. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei
benefici previsti dall’articolo 33, sino all’emissione del verbale da parte
della commissione medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare
comunque una visita (quella specialistica) ulteriore, non risolve tutte le
emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni
lavorative.
Inoltre riguarda solo
i permessi lavorativi (art. 33, legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42,
decreto legislativo 151/2001).
Il quarto comma del
decreto-legge 90/2014 risolve questi paradossi. Abbassa il limite di 90 giorni
a 45, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido
fino all’emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine, estende la
validità anche ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).
Quindi
un’accelerazione dei procedimenti e un risparmio di tempo e di denaro per
richiedere la visita di uno specialista.
Lo stesso comma
abbassa anche a novanta giorni (dalla data di presentazione della domanda) il
tempo massimo entro cui la Commissione ASL deve pronunciarsi rispetto allo
status di handicap (art. 3, legge 104/1992). Si rammenta che una volta che la
ASL ha perfezionato il verbale quest’ultimo deve essere trasmesso all’INPS per
la convalida definitiva.
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Ieri
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Oggi
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Certificato
provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative
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Era da richiedere ad
un medico specialista non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla domanda
di accertamento.
La Commissione ASL
non era autorizzata formalmente al rilascio di un certificato provvisorio al
termine della visita di accertamento.
Valido solo per i
permessi (art. 33, legge 104/1992)
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Da richiedere ad un
medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla domanda di
accertamento.
La Commissione ASL è
autorizzata al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita
di accertamento.
Valido per i
permessi (art. 33, legge 104/1992) e per i congedi (d. lgs. 151/2001)
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Tempi massimi per la
definizione dei verbali da parte della Commissione ASL
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180 giorni
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90 giorni
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Neomaggiorenni
Culturalmente e
politicamente meritevoli di plauso i commi 5 e 6.
Anche in questo caso è
necessario un inquadramento generale. Fino ad oggi un minore titolare di
indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e
ingravescente, è comunque costretto al compimento della maggiore età ad una
nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli viene
revocata l’indennità e non gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe
come maggiorenne.
Una contraddizione per
una normativa che ha già tentato di contenere le visite di revisione inutili.
Il comma 6 stabilisce
finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per
invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono
attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili
agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”
Nel testo convertito
in legge è stato anche soppresso l’obbligo, inizialmente previsto nel decreto
di legge, di presentare una domanda amministrativa: la concessione avverrà in
automatico.
Il testo dell’articolo
(seconda parte del comma 6) reca una imperfezione che non ne altera lo spirito:
il richiamo anche alle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo modificato dallo stesso nuovo
decreto 90/2014.
Notevole anche il
comma 5 che interessa i minori titolari di indennità di frequenza.
Costoro, presentando
una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento
della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del
diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni
(verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento
della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
Su tale ultimo aspetto
INPS - con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 – ha già fornito le conseguenti
indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi
moduli per la domanda amministrativa.
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Ieri
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Oggi
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Neomaggiorenni
titolari di indennità di accompagnamento
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Venivano sottoposti
a nuova visita al compimento del 18 anno di età
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Non vengono
sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le provvidenze
vengono concesse in automatico
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Neomaggiorenni
titolari di indennità di frequenza
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Venivano sottoposti
a nuova visita al compimento del 18. anno di età
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Vengono sottoposti a
nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita
vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti
ai maggiorenni
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Rivedibilità
L’attuale scrittura
del comma 7 è praticamente neutra, cioè non produce al momento alcun effetto e,
forse andrà corretta o rafforzata in sede di conversione in legge. Sopprime
infatti un periodo della legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alle visite a
campione (Piani straordinari) che prevedeva di non sottoporre a controllo gli
invalidi in particolari situazioni. L’abrogazione, al momento, non appare
sufficiente ad evitare, come voluto, disagi ai cittadini.
Storica invece
l’abrogazione prevista dal comma successivo.
La legge 9 marzo 2006,
n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per
soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
La norma prevede,
modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i
soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che
abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di
comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap,
questo per evitare inutili duplicazioni di visite.
Quindi quella norma
non estende il divieto di revisione anche a tutte le situazioni stabilizzate a
meno che non godano dell’indennità.
Solo a titolo di
esempio una persona con amputazione che non dà titolo all’indennità di
accompagnamento, a normativa vigente non rientra nelle previsioni dell’articolo
6 della citata Legge 80/2006.
L’articolo 25, comma 8
della legge 114/2014 abroga un periodo della norma originaria, eliminando il
paradosso fra l’altro con una tecnica giuridica molto apprezzabile. D’ora in
poi l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate, gravi
o meno che siano.
Il periodo abrogato è
infatti: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate
o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che
abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di
comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento
della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.”
Rimane in vigore solo
il periodo successivo: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza
ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali
sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea
a comprovare la minorazione.”
Il vigente decreto
interministeriale 2 agosto 2007 – che aveva elencato i gruppi di patologie
esonerati da visita - è, a questo punto, da riscrivere almeno nella premessa.
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Ieri
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Oggi
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Esonero dalla
ripetizione di visite di verifica o di controllo
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Spettava alle
persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di
indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione
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Spetta alle persone
con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di
indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione
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Concorsi e assunzioni nella pubblica
amministrazione
Con il penultimo
comma, l’articolo 25 interviene pure sulla legge 104/1992 e in particolare
sull’articolo 20 quello che riguarda le prove d’esame nei concorsi pubblici e
per l’abilitazione alle professioni.
Giustamente e
razionalmente viene inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista.
L’ultimo comma, il 9
bis inserito in fase di conversione, appare invece di dubbia interpretazione.
Esso interviene modificando il secondo comma dell’articolo 16 della legge
68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Il comma in questione
della 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini della copertura delle
aliquote di riserva nelle pubbliche amministrazioni, anche oltre il limite dei
posti ad essi riservati nel concorso.
Ad esempio, se un
concorso prevede una riserva di 5 posti per disabili in una data
amministrazione pubblica, ma in quella stessa amministrazione l’aliquota di
riserva è di 10 posti, si può ricorrere alla graduatoria delle persone
risultate idonee per raggiungere il rispetto dell’aliquota prevista dalla legge
68/1999.
In origine la legge
68/1999 consente queste assunzioni anche se gli interessati non versano
in stato di disoccupazione. La legge 114/2014 sopprime quell’inciso
relativo alla disoccupazione. Sembra che il Legislatore abbia voluto adeguare
questa disposizione specifica alle indicazioni già presenti all’articolo 8
della stessa legge 68/1999 relativa agli elenchi e graduatorie, privilegiando i
disabili che si trovino in stato di disoccupazione.
In realtà, alla prova
dei fatti, la modifica appare piuttosto debole: il ben noto tasso di scopertura
delle aliquote di riserva presso le pubbliche amministrazioni e il risicato
numero di concorsi riservati rendono quasi ridondante l’indicazione normativa
anche se così novellata.
Fonte HandyLex.org, diretto da Carlo Giacobini