Si allunga la fila davanti all’ufficio tributi. Sono
tantissimi i cittadini che ogni giorno
si recano al secondo piano del Comune, per protestare contro errori e cifre
elevate delle bollette saldo Tari. Ma ci sono anche diversi contribuenti che
chiedono la dilazione del debito, tra l’altro prevista dal regolamento tributi,
approvato in Consiglio comunale il 29 maggio 2014. E’ una corsa contro il tempo
per gli utenti che intendono pagare il giusto, poiché la scadenza della terza e
ultima rata della tassa sulla spazzatura è prevista per il 16 dicembre. Per i
ritardatari, infatti, è prevista una sanzione pari al 30% dell’importo non
versato. Ma come è possibile far arrivare nelle case dei cittadini il saldo
tari appena qualche giorno prima della data di scadenza? Tra i protestatari figurano anche i
proprietari di box auto e cantinole non allacciati alla rete idrica e fognaria,
perché si sono visti addebitare un importo non dovuto, in quanto non soggetti a tassazione, come previsto dall’articolo 4 del regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti. Queste persone hanno presentato all’Ufficio tributi la relativa istanza di cui
riproduciamo il fac simile, per agevolare coloro che si trovano nella stessa
situazione.
Al Responsabile dell' Ufficio Tributi
Del Comune di Calvizzano ( NA )
E
p. c.
Al Signor
Sindaco
Del Comune di Calvizzano
Oggetto : Contestazione terza
rata TARI
In relazione all'avviso di pagamento del saldo TARI 2014,
Il/La
sottoscritta /o---------------------------------, nata/o a
--------------------------il
------------e residente in Calvizzano via ---- , contesta la quota
relativa alla categ. locali pertinenze abitazione , in quanto nel caso
specifico sono locali non suscettibili di produrre rifiuti non essendo gli
stessi allacciati alla rete idrica e fognaria comunale e come tali non soggetti
alla tassa come risulta dall'art. 4 del titolo 1 del regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti ( TARI ).
Fiduciosa / o in una vostra
pronta revisione , attendo un nuovo avviso di pagamento che riporti l'importo
corretto , ottenuto rispettando quanto dettato dal regolamento per la
disciplina della TARI.
Con osservanza
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Rateizzazione
del debito
E’ prevista anche la dilazione del debito per tutti
i soggetti in condizione di obiettiva difficoltà. Ecco l’elenco delle cause
soggettive: stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque
altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività
lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch’essa
documentabile, che non consenta l’assolvimento del debito tributario. Lo stato
di disagio è riferito alle seguenti situazioni: anziano/a con più di 60 anni
titolare di pensione o assegno minimo; disoccupato/a iscritto al collocamento;
lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione; inoccupato/a che ha
perso il lavoro e ha percepito l’indennità di cassa integrazione o mobilità
nell’anno precedente; soggetto in cura presso comunità terapeutiche; soggetto
in stato di detenzione presso istituto di pena; soggetto in stato di indigenza
che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune.
La rateizzazione può essere concessa a condizione di
inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni.
Modalità
di dilazione
Da 50 euro a 200euro fino a un massimo di 4 rate
mensili; da 200 euro a 400 euro fino a un massimo di 8 rate mensili; da 400
euro a 600 euro fino a un massimo di 12 rate mensili; da 600 a 800 fino a un
massimo di 16 rate mensili; da 800 a 1200 fino a un massimo di 24 rate mensili;
da 1200 a 3000 fino a un massimo di 30 rate mensili; oltre i 3000 euro fino a
un massimo di 36 rate mensili. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi
legali previsti per legge, in vigore alla data del provvedimento di
concessione, emesso dal funzionario responsabile, nel caso specifico
dell’Ufficio tributi.
E
per le riduzioni e le esenzioni?
Sono previste dall’articolo 11 del regolamento Tari,
ma, a nostro avviso, per come sono state concepite, ne possono beneficiare un
numero minimo di contribuenti. Ma la cosa più clamorosa dal punto di vista
comunicativo è che il regolamento Tari
non è riportato sul sito istituzionale.
Abbiamo, infatti, provato a cliccare sulla scritta IUC e poi su
regolamento Tari ed è comparsa (almeno sul nostro computer) solo la delibera di
Consiglio comunale di approvazione del regolamento e niente più. E i vari
articoli? Ricordiamo che la delibera di approvazione del regolamento è la numero
35 del 22 luglio 2014 e non quella del 9 settembre 2014, come riportato sulla
missiva di accompagnamento alla bolletta terza rata saldo Tari, redatta dall’ufficio
tributi.