Marano, approvato in Consiglio il regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Cos’è?
Vi è anche da sottolineare che i problemi connessi all’ attuale pandemia
hanno anche impedito gli opportuni confronti con le associazioni di categoria o
altre professionalità per definire i giusti correttivi per una più
ragionevole applicazione dell’intera norma. Si spera che questi confronti
possono esservi entro l’anno con la speranza di potere assistere ad una
consistente riduzione della pandemia, grazie soprattutto ai vaccini.
Le esenzioni del canone unico patrimoniale
Le esenzione previste per il canone unico patrimoniale sono sancite dal
comma 833, art. 1, Legge n. 160/2019. Le elenchiamo qui sotto.
- Le
occupazioni mediante l’utilizzo di tabelle le quali hanno lo scopo di
indicare delle stazioni o fermate relative ai servizi pubblici e per le
quali la segnaletica sia prevista per legge . La superficie di dette
tabelle, però, non deve essere superiore ad un metro quadrato, L’ente,
però, può stabilire dimensioni diverse.
- Le
occupazioni chieste e messe in atto dalle regioni, dallo Stato, dalle
città metropolitane, dalle province, dai Comuni e loro eventuali consorzi
, da enti religiosi per la professione del culto, da enti pubblici per
scopi di assistenza, educazione, previdenza, sanità, ricerca scientifica,
cultura, educazione.
- Le
occupazioni episodiche per le quali, in funzione della loro durata,
vengono esentate dal pagamento dai regolamenti comunali.
- Occupazioni
riguardanti impianti destinati a pubblici servizi per i quali viene
prevista, nel momento della concessione o anche in seguito, la devoluzione
gratuita all’ente degli stessi impianti, a fine concessione.
- Le
occupazioni inerenti aree cimiteriali.
- Occupazioni
effettuate mediante condutture idriche tendenti ad essere sfruttate per
attività di natura agricola.
- I
messaggi di natura pubblicitaria, fatta eccezione per le insegne, inerenti
pubblicazioni periodiche o giornali a condizioni che siano esposte nelle
vetrine, sulle porte di ingresso dei negozi o sulle facciate esterne delle
edicole laddove di effettua la vendita.
- I
messaggi avente carattere pubblicitario affissi presso le aziende di
servizio di pubblico trasporto riguardanti le stesse attività.
- Le
targhe, le insegne, ecc.. pubblicizzanti sedi di fondazioni, comitati,
associazioni, enti vari non aventi scopo di lucro.
- Le
insegne di esercizio fino a 5 mq. Tali insegne sono quelle poste presso la
sede dell’attività e che pubblicizzano l’azienda stessa.
Altre esenzioni del nuovo canone
- Le
indicazioni della ragione sociale, del marchio, della ditta impressi su
veicoli che vengono utilizzati ad uso trasporto, anche per conto terzi, di
proprietà dell’azienda o adibiti al trasporto per suo conto.
- Le
locandine pubblicitarie affisse all’esterno dei locali di aziende del
pubblico spettacolo (per esempio cinema) riferite alle rappresentazioni
inserite nella programmazione giornaliera, settimanale, mensile, ecc..
- I
messaggi riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, situati
all’interno degli impianti sportivi, i quali pubblicizzano manifestazioni
sportive destinati ad una platea inferiore a 3000 posti.
- Le
locandine, i manifesti riguardanti l’attività commerciale (ad eccezione
delle insegne) apposti nelle vetrine della stessa azienda con vincolo che
siano inerenti la medesima attività e che siano di dimensioni non
superiori a mezzo metro quadrato per ogni vetrina o porta d’ingresso dei
locali.
- Le
rampe o i passi carrabili che interessano persone portatori di handicap.
- Le
pubblicità del marchio, effettuate all’interno delle gru mobili o delle
gru a torre, presso i cantieri edili le cui superfici di mantengono nei
seguenti limiti: 1) fino a due metri quadrati nei casi in cui i predetti
mezzi hanno un altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a quattro metri
quadrati nei casi in cui detti mezzi raggiungono un’altezza compresa tra
dieci e quaranta metri lineari; fino a sei metri quadrati quando i
medesimi mezzi abbiano un’altezza superiore quaranta metri lineari.
Dal 1 Dicembre il Comune non è più tenuto a garantire il servizio di
affissione a mezzo del proprio personale
A far data dal 1 Dicembre 2021 i Comuni non hanno più l’obbligo di
garantire il servizio di affissione di manifesti a mezzo del personale in
dotazione. Con la precedente normativa (art. 18, comma 2, D. Lgs. 507/93) erano
obbligati a garantire detto servizio i Comuni con Popolazione superiore a
30.000 abitanti. Il Comune, a partire dal 1 Dicembre 2021, potrà effettuare la
pubblicazione di tutti i manifesti di natura istituzionale (da pubblicare per
legge) sul proprio sito internet .
Saranno, pertanto le aziende interessate alle pubblicità, a provvedere alle
affissioni sugli impianti comunali con proprio personale o tramite ditte
appositamente incaricate. Il Comune metterà solo a disposizione gli impianti su
cui affiggere i manifesti. In ogni caso gli stessi Comuni daranno, ugualmente,
la possibilità di pubblicare manifesti aventi finalità sociale (senza scopo di
lucro) nei propri impianti a chiunque volesse farlo.
La gestione del canone unico patrimoniale a ditte esterne
Con l’entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale, gli enti, in
deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono prolungare l’eventuale
contratto in essere con le ditte che già gestivano l’Imposta sulla Pubblicità e
Pubbliche Affissioni, la TOSAP, la COSAP. Questo è quanto prevede il comma 846.
Tale comma, pertanto, da la possibilità agli enti di portare a termine i
contratti in corso con gli eventuali concessionari anche con se con le
variazioni normative di cui abbiamo parlato nel presente articolo.
A tale riguardo, enti e concessionari possono rivedere e riaccordarsi su
nuove condizioni contrattuali tenendo in considerazioni le variazioni normative
che hanno portato alla nascita del nuovo canone unico patrimoniale e delle
relative tariffe. Inoltre, ai sensi del predetto comma 846, le eventuali nuove
condizioni contrattuali devono essere più favorevoli per l’ente che affida il
servizio. Al termine dei contratti in corso ogni Comune può decidere di gestire
in proprio il canone unico patrimoniale oppure può anche dare in affidamento,
ad altra ditta esterna, la gestione del tributo.