Marano, approvato in Consiglio il regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Cos’è?

                        

Approvato nella seduta consiliare del 16 aprile scorso il regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canon Unico Patrimoniale. Vige dal primo Gennaio 2021, ma molti si chiedono cos’è o cosa cambia. Tale canone sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e l’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e la COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). Questa variazione è stata introdotta dalla Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi dal n. 816 al n. 847. E’ una novità che rivoluziona l’intera disciplina unificando i tre tributi TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni. Inoltre, all’interno della stessa norma è stata anche prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Il canone unico patrimoniale, inoltre, sostituisce, anche il canone di cui all’art. 27, commi 7 – 8 del codice della strada previsto dal D. Lgs. 285/92 limitatamente alle strade comunali e delle ex province. Pertanto, in assenza di ulteriori leggi di modifica su quanto approvato con la predetta Legge n. 160/2019, il cd. Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale) sarà applicabile dal 1° gennaio 2021. Vi sarà, quindi, la contemporanea revoca delle precedenti normative in materia. La norma principale che regolava l’intera fattispecie era il D. Lgs. n. 507/93 che, pertanto, con la conferma del nuovo canone non sarà più applicabile per TOSAP e Pubblicità. Per la verità, diversi hanno esternato vari dubbi sulla nuova norma che potrebbero generare contenziosi oppure incertezze sulla sua concreta applicazione.

Vi è anche da sottolineare che i problemi connessi all’ attuale pandemia hanno anche impedito gli opportuni confronti con le associazioni di categoria o altre professionalità per definire i giusti correttivi per una più ragionevole applicazione dell’intera norma. Si spera che questi confronti possono esservi entro l’anno con la speranza di potere assistere ad una consistente riduzione della pandemia, grazie soprattutto ai vaccini.

Le esenzioni del canone unico patrimoniale

Le esenzione previste per il canone unico patrimoniale sono sancite dal comma 833, art. 1, Legge n. 160/2019. Le elenchiamo qui sotto.


  • Le occupazioni mediante l’utilizzo di tabelle le quali hanno lo scopo di indicare delle stazioni o fermate relative ai servizi pubblici e per le quali la segnaletica sia prevista per legge . La superficie di dette tabelle, però, non deve essere superiore ad un metro quadrato, L’ente, però, può stabilire dimensioni diverse.
  • Le occupazioni chieste e messe in atto dalle regioni, dallo Stato, dalle città metropolitane, dalle province, dai Comuni e loro eventuali consorzi , da enti religiosi per la professione del culto, da enti pubblici per scopi di assistenza, educazione, previdenza, sanità, ricerca scientifica, cultura, educazione.
  • Le occupazioni episodiche per le quali, in funzione della loro durata, vengono esentate dal pagamento dai regolamenti comunali.
  • Occupazioni riguardanti impianti destinati a pubblici servizi per i quali viene prevista, nel momento della concessione o anche in seguito, la devoluzione gratuita all’ente degli stessi impianti, a fine concessione.
  • Le occupazioni inerenti aree cimiteriali.
  • Occupazioni effettuate mediante condutture idriche tendenti ad essere sfruttate per attività di natura agricola.
  • I messaggi di natura pubblicitaria, fatta eccezione per le insegne, inerenti pubblicazioni periodiche o giornali a condizioni che siano esposte nelle vetrine, sulle porte di ingresso dei negozi o sulle facciate esterne delle edicole laddove di effettua la vendita.
  • I messaggi avente carattere pubblicitario affissi presso le aziende di servizio di pubblico trasporto riguardanti le stesse attività.
  • Le targhe, le insegne, ecc.. pubblicizzanti sedi di fondazioni, comitati, associazioni, enti vari non aventi scopo di lucro.
  • Le insegne di esercizio fino a 5 mq. Tali insegne sono quelle poste presso la sede dell’attività e che pubblicizzano l’azienda stessa.

Altre esenzioni del nuovo canone

  • Le indicazioni della ragione sociale, del marchio, della ditta impressi su veicoli che vengono utilizzati ad uso trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’azienda o adibiti al trasporto per suo conto.
  • Le locandine pubblicitarie affisse all’esterno dei locali di aziende del pubblico spettacolo (per esempio cinema) riferite alle rappresentazioni inserite nella programmazione giornaliera, settimanale, mensile, ecc..
  • I messaggi riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, situati all’interno degli impianti sportivi, i quali pubblicizzano manifestazioni sportive destinati ad una platea inferiore a 3000 posti.
  • Le locandine, i manifesti riguardanti l’attività commerciale (ad eccezione delle insegne) apposti nelle vetrine della stessa azienda con vincolo che siano inerenti la medesima attività e che siano di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato per ogni vetrina o porta d’ingresso dei locali.
  • Le rampe o i passi carrabili che interessano persone portatori di handicap.
  • Le pubblicità del marchio, effettuate all’interno delle gru mobili o delle gru a torre, presso i cantieri edili le cui superfici di mantengono nei seguenti limiti: 1) fino a due metri quadrati nei casi in cui i predetti mezzi hanno un altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a quattro metri quadrati nei casi in cui detti mezzi raggiungono un’altezza compresa tra dieci e quaranta metri lineari; fino a sei metri quadrati quando i medesimi mezzi abbiano un’altezza superiore quaranta metri lineari.

Dal 1 Dicembre il Comune non è più tenuto a garantire il servizio di affissione a mezzo del proprio personale

A far data dal 1 Dicembre 2021 i Comuni non hanno più l’obbligo di garantire il servizio di affissione di manifesti a mezzo del personale in dotazione. Con la precedente normativa (art. 18, comma 2, D. Lgs. 507/93) erano obbligati a garantire detto servizio i Comuni con Popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Comune, a partire dal 1 Dicembre 2021, potrà effettuare la pubblicazione di tutti i manifesti di natura istituzionale (da pubblicare per legge) sul proprio sito internet .


Saranno, pertanto le aziende interessate alle pubblicità, a provvedere alle affissioni sugli impianti comunali con proprio personale o tramite ditte appositamente incaricate. Il Comune metterà solo a disposizione gli impianti su cui affiggere i manifesti. In ogni caso gli stessi Comuni daranno, ugualmente, la possibilità di pubblicare manifesti aventi finalità sociale (senza scopo di lucro) nei propri impianti a chiunque volesse farlo.

La gestione del canone unico patrimoniale a ditte esterne

Con l’entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale, gli enti, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono prolungare l’eventuale contratto in essere con le ditte che già gestivano l’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la TOSAP, la COSAP. Questo è quanto prevede il comma 846. Tale comma, pertanto, da la possibilità agli enti di portare a termine i contratti in corso con gli eventuali concessionari anche con se con le variazioni normative di cui abbiamo parlato nel presente articolo.

A tale riguardo, enti e concessionari possono rivedere e riaccordarsi su nuove condizioni contrattuali tenendo in considerazioni le variazioni normative che hanno portato alla nascita del nuovo canone unico patrimoniale e delle relative tariffe. Inoltre, ai sensi del predetto comma 846, le eventuali nuove condizioni contrattuali devono essere più favorevoli per l’ente che affida il servizio. Al termine dei contratti in corso ogni Comune può decidere di gestire in proprio il canone unico patrimoniale oppure può anche dare in affidamento, ad altra ditta esterna, la gestione del tributo.

 

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