Emergenza Covid, sostegno alle imprese di pubblico esercizio: per l’esenzione tosap (periodo 1 maggio - 31 ottobre 2020) va prodotta domanda al Comune
Ma il modello non c'è nella home page del sito web del Comune di Calvizzano. A Marano, invece,
non è stata ancora recepita la misura di esenzione
La Commissione straordinaria del Comune di
Calvizzano ha recepito la misura di esenzione, a livello locale, della TOSAP
(Tassa occupazione suolo pubblico) introdotta dal Decreto Legge 34 del 19
maggio 2020, art. 181. Pertanto sono esentati dalla tassa di occupazione del
suolo pubblico, dal primo maggio al 31 ottobre, le imprese di pubblico
esercizio danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19 di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n.287. Esercizi di ristorazione,
per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un
contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari),
pasticcerie, gelaterie, bar e caffè.
Domande per le nuove
concessioni
A far data dallo
stesso termine di cui al comma 1 e fino
al 31
ottobre 2020, le
domande di nuove concessioni per l'occupazione
di
suolo pubblico ovvero
di ampliamento delle superfici già
concesse
vanno presentate in
via telematica all'ufficio competente
dell'Ente
locale, con allegata
la sola planimetria, in deroga al decreto
del
Presidente della
Repubblica 7 settembre
2010, n. 160
e senza
applicazione
dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.
3.
Ai soli fini
di assicurare il
rispetto delle misure
di
distanziamento
connesse all'emergenza da COVID-19, e
comunque non
oltre il 31 ottobre
2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi
aperti di interesse culturale o paesaggistico,
da parte dei soggetti
di cui al comma 1,
di strutture amovibili,
quali dehors,
elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita'
di
cui all'articolo 5
della legge n. 287 del 1991, non
e' subordinata
alle autorizzazioni
di cui
agli articoli 21 e 146
del decreto
legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture
amovibili di cui al comma 3
è disapplicato il
limite temporale di cui all'articolo
6 comma 1,
lettera e-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno
2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle
minori entrate derivanti
dal
comma 1, e' istituito,
nello stato di previsione del
Ministero
dell'interno, un fondo
con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati
si
provvede con decreto
del Ministro dell'interno di concerto
con il
Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali da adottare
entro trenta giorni
dall'entrata in vigore
del presente decreto. Nel caso in cui
ricorra
la condizione
prevista dal comma
3 dell'articolo 3
del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281 il decreto medesimo e'
comunque
adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo,
pari a 127,5 milioni
di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.