Emergenza Covid, sostegno alle imprese di pubblico esercizio: per l’esenzione tosap (periodo 1 maggio - 31 ottobre 2020) va prodotta domanda al Comune

Ma il modello non c'è nella home page del sito web del Comune di Calvizzano. A Marano, invece, non è stata ancora recepita la misura di esenzione



 La Commissione straordinaria del Comune di Calvizzano ha recepito la misura di esenzione, a livello locale, della TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) introdotta dal Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, art. 181. Pertanto sono esentati dalla tassa di occupazione del suolo pubblico, dal primo maggio al 31 ottobre, le imprese di pubblico esercizio danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19  di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287.  Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), pasticcerie, gelaterie, bar e caffè.
 
Domande per le nuove concessioni 

A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  già  concesse
vanno presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di
cui all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non  e'  subordinata
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380.
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto  medesimo  e'  comunque
adottato.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.



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