Confermata
in appello la tesi del Prof. Enrico Michetti, difensore del comune. Gli Enti
Locali possono agire direttamente contro Equitalia grazie ad un Regio Decreto
del 1933
La vicenda prende le mosse nel lontano 2008 quando il Comune di Ciampino
stipulava un'apposita convenzione con Equitalia affidando a quest'ultima la
gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle multe, delle
contribuzioni per le mense scolastiche nonché del servizio idrico affidando ad
Equitalia la riscossione di oltre 31 milioni di euro.
Più volte nel corso degli anni il Comune, in considerazione dell'esiguità
degli importi riscossi da Equitalia, aveva inutilmente sollecitato il
Concessionario a procedere nella riscossione dei ruoli affidati, lamentando la
totale assenza di chiarezza e la mancata partecipazione di documenti che
giustificassero le quote dichiarate inesigibili.
In particolare, dopo approfondita analisi della situazione in essere, il
Comune rilevava un mancato versamento nelle casse comunali di euro
12.091.283,46.
Tale situazione, peraltro, si aggravava quando la Corte dei Conti, in sede
di regionale di Controllo, chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla
gestione dei residui riferiti proprio ai ruoli affidati alla Concessionaria.
Di qui l'unica strada percorribile: far causa ad Equitalia.
Tale decisone, tuttavia, dal punto di vista pratico dava luogo ad una serie
di difficoltà giuridiche poiché quando si controverte di "maneggio di
denaro pubblico" l'azione di "responsabilità patrimoniale" è
intestata al Procuratore regionale della Corte dei Conti ed i Comuni, quindi,
in tale materia, null'altro potrebbero fare che attendere che la Procura
aggredisca il Concessionario.
Tale attesa avrebbe comunque posto l'Ente Locale in una situazione di
inadempienza o conclamata inerzia dinanzi ad evidenti comportamenti che, se non
censurati, avrebbero continuato non soltanto ad arrecare un danno alle casse
comunali, ma ad incrementarlo giorno dopo giorno.
Il Prof. Enrico Michetti, avvocato del Comune, ha ritenuto che in
base ad un Regio Decreto del 1933 n. 1038 si potesse agire direttamente innanzi
alla Corte dei Conti. Tale tesi veniva accolta in primo grado dalla Corte
dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio che, con la sentenza del 6 maggio
2015 n. 255 che condannava Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore
dell'Ente Locale di euro 12.091.283,46 oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali sollecitando, al contempo la Procura a valutare ulteriori
ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatesi a carico della
popolazione del Comune.
La sentenza veniva impugnata da Equitalia innanzi alla Corte dei Conti
Centrale d'appello che con sentenza del 1 febbraio 2018 ha
confermato la "piena legittimazione ad agire del Comune di Ciampino,
che ha convenuto in giudizio, dinanzi alla sezione territoriale della Corte dei
conti, la Equitalia Sud spa lamentando inadempienze contrattuali relative alle
mancate riscossioni frutto della mancata formazione dei ruoli e del maturare
degli effetti prescrittivi" rideterminando l'importo in euro
9.793.475,63.
Oggi ad Equitalia è subentrata l'Agenzia delle Entrate Riscossioni
S.p.A. che dovrà tener conto di questo precedente giurisprudenziale
importante che sicuramente verrà utilizzato da quei Comuni che, come Ciampino,
hanno subito e stanno subendo disagi nella corretta riscossione dei tributi da
parte del gestore.
Paolo Romani
Fonte
il Quotidiano della Pubblica Amministrazione