Riduzioni ed esenzioni tassa rifiuti nell’hinterland, Calvizzano unico Comune a non agevolare le fasce deboli, Giugliano il più virtuoso
Da un nostro studio dettagliato sui regolamenti Tari
della maggior parte dei Comuni del comprensorio giuglianese emerge che
Calvizzano è l’unico Comune a non prevedere sconti per le famiglie a basso
reddito o con presenza di invalidi, contrariamente a quanto accade a Marano,
Mugnano, Villaricca e Giugliano (dei regolamenti tari di Qualiano e Melito non
siamo riusciti a entrarne in possesso, nonostante la meticolosa ricerca sui
rispettivi siti istituzionali). A Calvizzano, dunque, sono state inserite nel
regolamento solo una parte delle riduzioni ed esenzioni dettate dal comma 659 dell’art.
1 legge 147/ 2013: unico occupante,
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo, eccetera. Quindi, niente sconti ai meno abbienti.
Ma perché Giugliano sarebbe il più virtuoso? Perché la
copertura economica, come è scritto nel regolamento, viene assicurata
attraverso apposite autorizzazioni di spesa, facendo ricorso a risorse
provenienti dalla fiscalità generale, mentre a Marano, Mugnano e Villaricca il
costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, come è scritto
nei rispettivi regolamenti, resta a carico di tutti i contribuenti (anche di
quelli che non beneficiano di alcun sconto) in osservanza all’obbligo della copertura
dei costi. Mugnano, però, a differenza di Villaricca e Marano, è l’unico dei
tre Comuni che inserisce i costi delle riduzioni (comprese quelle per i meno abbienti)
nel Piano finanziario tari, spalmandoli, dunque, realmente sull’intera utenza.
Costi che, tra fissi e variabili, ammontano a 320mila euro.
Approfondimento
Ampia
facoltà ai comuni sulle riduzioni e sulle esenzioni
Ampi
poteri ai Comuni sulle agevolazioni fiscali per il nuovo tributo sui rifiuti.
Infatti, hanno il potere di concedere, attraverso il regolamento, riduzioni
tariffarie, senza limiti, ed esenzioni anche legate al reddito familiare. Le
agevolazioni Tari possono essere collegate alla capacità contributiva dei
contribuenti, desunta gli indicatori della situazione economica (Isee). Queste
previsioni sono contenute nell'articolo 1, commi 659 e 682, della legge di
Stabilità (legge n. 147/2013). Le amministrazioni locali, dunque, hanno
un'ampia facoltà di stabilire riduzioni ed esenzioni senza limiti. Novità
importante è senz'altro quella che consente di tener conto anche della
situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo. Con regolamento
possono essere deliberate riduzioni tariffarie, che a differenza della vecchia Tares
non sono più soggette alla soglia massima del 30%, o esenzioni per particolari
situazioni espressamente individuate dalla legge. Normalmente le riduzioni
della tassa per il servizio di smaltimento vengono riconosciute in presenza di
determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di
produzione di rifiuti. Inoltre, nei casi previsti dalla legge in cui il Comune
ha il potere di deliberare le riduzioni tariffarie, il comma 659 gli consente
anche di andare oltre fino ad arrivare al riconoscimento delle esenzioni. In
particolare, questi benefici possono essere concessi per: abitazioni con unico
occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. A questi si
aggiunge, poi, l'agevolazione mirata ai
soggetti meno abbienti che hanno una
ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. Il comma
682 contempla tra i beneficiari delle agevolazioni Tari anche le famiglie a
basso reddito. I Comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le
famiglie più bisognose, legate al reddito e alla capacità contributiva della
famiglia, anche facendo ricorso all'indicatore della situazione economica
(Isee). E non è imposto di finanziare
riduzioni ed esenzioni previste dalla legge con l'iscrizione in bilancio delle
relative somme come autorizzazioni di spesa. Il consiglio comunale, tra
l'altro, può decidere di far ricadere anche il costo delle agevolazioni
atipiche, vale a dire quelle non contemplate dalle norme di legge, sull'intera
platea dei contribuenti purché non eccedano il limite del 7% del costo
complessivo del servizio. Le spese non coperte sono a carico della collettività
e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Del resto, gli enti
possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tari diverse da quelle già
previste dalla legge e solo se superano il tetto del 7% del costo del servizio
si pone il problema della copertura finanziaria. Tuttavia, sia la mancata che
la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno a incidere negativamente
su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti
i costi del servizio. La copertura integrale per la concessione delle
agevolazioni era invece imposta per la Tarsu, proprio per evitare un aumento
della tassazione a carico dei soggetti obbligati al pagamento. Questa regola in
un primo momento valeva anche per la Tares, fino a quando il legislatore nel
secondo semestre del 2013 non ha modificato la norma che richiedeva
l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie a finanziare riduzioni ed
esenzioni. In seguito alle modifiche apportate all'articolo 14 del dl
salvaItalia (201/2011) dall'articolo 5 del dl 102/2013, anche per la Tares non
era più richiesto che le agevolazioni deliberate fossero finanziate dal comune
con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. La norma, in sede di
conversione del decreto, ha però fatto rivivere l'articolo 14, comma 19, del dl
201/2011, prima abrogato, che imponeva ai comuni la copertura finanziaria
integrale per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge,
apportandovi però dei correttivi. Con le integrazioni alla disciplina Tares, ex
articolo 5 del dl 102, inoltre era stato dato alle amministrazioni locali il
potere di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni legate reddito familiare.
Il legislatore, quindi, aveva già anticipato al 2013 per la Tares la misura di
favore, contenuta nella legge di stabilità 2014, che consente di tener conto
della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo.
Fonte: Italia
Oggi Sette
Utenze domestiche,
riduzioni ed esenzioni Comune per Comune per le fasce deboli
A Calvizzano il disagio non conta. Zero riduzioni tariffarie. Si tiene conto, infatti, solo
di quelle ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge 147/ 2013
Giugliano, il Comune che agevola di più le
fasce deboli
1)
Riduzione del 50%
per le utenze in cui è presente nella famiglia una persona alla quale sia stata
riconosciuta una invalidità civile del 100% o una inabilità al lavoro al 100 o
l’indennità di accompagnamento, a condizione che l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) della famiglia sia inferiore ad: euro 22mila nel
caso che l’invalido sia unico occupante; 16mila 12 euro per le famiglie
composte da 2 persone compreso l’invalido; 13mila764 euro per le famiglie
composte da 3 persone compreso l’invalido; 12mila569 euro per le famiglie
composte da 4 persone compreso l’invalido; 11mila824 euro per le famiglie
composte da 5 persone compreso l’invalido.
2)
Riduzione del 30%
per ragazze madri, persone legalmente separate e vedove, a condizione che: abbiano
almeno un figlio minore a carico; l’indicatore ISEE della famiglia sia
inferiore a 8mila500 euro più 500 euro per ogni figlio a carico; che il nucleo
familiare sia composto esclusivamente dal richiedente e dai figli.
3)
Riduzione del 30%
per le coppie ultrasessantacinquenni a condizione che: l’indicatore della
situazione economica equivalente ISEE della famiglia sia inferiore a 8mila
euro; il nucleo familiare sia composto esclusivamente dalla coppia
ultrasessantacinquenne.
Marano
1)
Riduzione del 50%
nei casi in cui le persone fisiche e i componenti del nucleo familiare versino
in disagiate condizioni economiche, per cui il reddito familiare non sia
superiore nell’anno di riferimento a 12mila euro lordi; tale importo potrà
essere aggiornato ogni anno, laddove si riscontrasse che esso è inferiore al
valore annuale di due pensioni minime.
2)
Riduzione del 30%
nei casi in cui le persone fisiche e i componenti del nucleo familiare siano in
possesso di decreto previsto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92.
Mugnano
A)
Riduzione del 25%
per reddito ISEE inferiore o uguale a 7mila500 euro con abitazione principale
non appartenente alle categorie A1-A7-A8-A9 ed essere in regola con i pagamenti
degli ultimi due anni precedenti alla presentazione dell’istanza.
B)
Agevolazione per
invalidità: requisiti tutti coesistenti per l’accesso a una riduzione del 50%:
reddito ISEE inferiore o uguale a 7mila500 euro; assoluta mancanza di
titolarità di diritto reale su immobili (terreni o fabbricati) presenti su
tutto il territorio nazionale ad eccezione dell’abitazione principale e al
massimo di una pertinenza di categoria C2-C6-C7 (gli eventuali immobili dati in
comodato gratuito per l’agevolazione IMU non sono considerate abitazioni
principali); abitazione principale non appartenente alle categorie A1-A7-A8-A9;
essere in regola pagamento tassa rifiuti ultimi due anni; presenza nel nucleo
familiare di un soggetto risultante invalido al cento per cento.
Villaricca
1)
Abitazioni occupate
da persone portatrici di handicap grave riconosciute invalide con connotazione
di gravità ai sensi della legge 104/92 o titolare di indennità di
accompagnamento: riduzione del 50%.
2)
Abitazioni tenute a
disposizione di anziani che domiciliano permanentemente in case di cura o di
riposo.