TASI-IMU - L’imposta sulla prima casa
viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7
miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile
adibito ad abitazione principale.
IMU AGRICOLA – Vengono esentati
dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti -
utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e
società. L’alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo
è pari a 405 milioni.
COMPENSAZIONI AI COMUNI – I Comuni saranno
interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente
alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.
PATTO STABILITÀ COMUNI – Le nuove regole
consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per
investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo
sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto)
a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.
ASSUNZIONI - Anche per
le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una
agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura
che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per
salire a 1,5 miliardi nel 2017.
BONUS EDILIZIA – Viene aumentata dal
36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni
edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. La detrazione viene
mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici.
Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli
interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
GARANZIA GIOVANI: finanziamenti
a tasso zero da 5mila a 50mila euro. È partita il 1° marzo
questa nuova opportunità per i giovani che possono presentare le domande per
ottenere un finanziamento con SELFIEmployment, il Fondo Rotativo Nazionale
promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito da
Invitalia.
Obiettivo del fondo erogare finanziamenti
agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale o
di firma, con un piano di ammortamento della durata di sette anni, di importo
variabile da un minimo di 5mila ad un massimo di 50mila Euro, a favore degli
iscritti a Garanzia Giovani che intendano avviare iniziative di autoimpiego e
di autoimprenditorialità.
Il Fondo Rotativo Nazionale SELFI Employment
opera con risorse provenienti dai Programmi Operativi Nazionali
"Iniziativa Occupazione Giovani" e "Sistemi di Politiche Attive
per l'Occupazione" e da Programmi Operativi Regionali, con una dotazione
finanziaria complessiva di partenza pari a 114,6 milioni di Euro.
PRELIMINARE DI VENDITA:
è legittimo il rifiuto di acquistare l’immobile senza agibilità (L’inerzia del Comune
nel rilascio non salva il venditore. L’inadempimento contrattuale e il
risarcimento del danno nella sentenza di cassazione dell’8-02-2016 n. 2438). L'obbligo
di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in
base all'art. 1477, terzo comma, cod. civ., e a ciò consegue che il
rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di
un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità
alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del
Comune - nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente
venditore - è giustificato, poiché l'acquirente ha interesse ad ottenere la
proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a
soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la
commerciabilità del bene".
È questo il principio ribadito dalla Corte
di Cassazione Sez. II nella sentenza del 8.2.2016 n. 2438 sulla cui
base è stata decisa la vicenda nella quale al momento della stipula del
contratto definitivo, il promittente venditore non era in grado di consegnare
il certificato di agibilità e, pertanto, ad avviso della Corte risultava legittimo
il rifiuto di stipulare dei promissari acquirenti, nè gravava su questi
ultimi l'onere di allegare la circostanza negativa che il certificato non
potesse essere rilasciato, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello,
essendo nell'interesse esclusivo del promittente venditore, ai fini della
valutazione della gravità dell'inadempimento, l'allegazione del fatto positivo
e contrario, e cioè che il certificato potesse essere rilasciato.
Nella medesima sentenza, inoltre, la
Suprema Corte con riferimento alrisarcimento del danno ha affermato
che la Corte territoriale ha erroneamente escluso che l'accertata mancata
consegna del certificato di abitabilità dell'appartamento integrasse
inadempimento contrattuale, ponendo a carico degli acquirenti l'onere di
dimostrare che il certificato non potesse essere ottenuto.
Sulla base del medesimo principio sopra riportato, infatti, la Corte di
Cassazione ha evidenziato come la consegna del certificato di
abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento
da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sè condizione di validità
della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi
dell'art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa
venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa
all'uso contrattualmente previsto.
Il venditore-costruttore ha dunque l'obbligo di consegnare all'acquirente
dell'immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese
necessarie al rilascio, e l'inadempimento di questa obbligazione è ex se
foriero di danno emergente, perché costringe l'acquirente a provvedere in
proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con un valore di scambio
inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla
circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a
terzi.
PS. Sulla base dei principi richiamati e di quelli in tema di inadempimento
contrattuale, la Suprema Corte ha conseguentemente ritenuto non dubitabile che
l'onere di allegazione e di prova della perdurante possibilità di procurare il certificato
gravi sulla parte che è tenuta alla consegna.
Nel caso di specie, la parte promittente venditrice non ha dimostrato di
poter onorare l'impegno, e quindi - conclude la Corte - sussiste
l'inadempimento e, con esso, il relativo danno.
Fonte: Corte di Cassazione
LA RESPONSABILITA’ DEL
SINDACO PER LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (l’individuazione del
responsabile antinfortunistica negli enti locali nei principi sanciti dalla
Corte di Cassazione). Nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano
ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è riconosciuta al
dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri
decisionali anche in materia di spesa.
La suddetta figura va specificamente
individuata dall’organo di direzione politica.
E’ da escludere, pertanto, che si possa
ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo
politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche.
Deve attribuirsi a chi compete la relativa
responsabilita', quando risulti individuato il dirigente con qualifica di
datore di lavoro.
E' evidente che l'individuazione non deve
essere esclusivamente formale. Essa va effettuata in correlazione
all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.
Va pero' sottolineato che il vertice
politico dell'ente locale puo' riassumere la responsabilita', laddove risulti
che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica
inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente
territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per
porvi rimedio.
Fonte: Corte di Cassazione, Sez. IV
Penale, sentenza 12 – 27 maggio 2015, n. 22415 - Presidente Brusco – Relatore
Serrao
Giovanni Tartaglia Polcini
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