Notizie in pillole

TASI-IMU -  L’imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

IMU AGRICOLA – Vengono esentati dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti - utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L’alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.

COMPENSAZIONI AI COMUNI – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato  per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.

PATTO STABILITÀ COMUNI – Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.

ASSUNZIONI -  Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

BONUS EDILIZIA – Viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici.  Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

GARANZIA GIOVANI: finanziamenti a tasso zero da 5mila a 50mila euro. È partita il 1° marzo questa nuova opportunità per i giovani che possono presentare le domande per ottenere un finanziamento con SELFIEmployment, il Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito da Invitalia.
Obiettivo del fondo erogare finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale o di firma, con un piano di ammortamento della durata di sette anni, di importo variabile da un minimo di 5mila ad un massimo di 50mila Euro, a favore degli iscritti a Garanzia Giovani che intendano avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità.
Il Fondo Rotativo Nazionale SELFI Employment opera con risorse provenienti dai Programmi Operativi Nazionali "Iniziativa Occupazione Giovani" e "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" e da Programmi Operativi Regionali, con una dotazione finanziaria complessiva di partenza pari a 114,6 milioni di Euro.

PRELIMINARE DI VENDITA: è legittimo il rifiuto di acquistare l’immobile senza agibilità (L’inerzia del Comune nel rilascio non salva il venditore. L’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno nella sentenza di cassazione dell’8-02-2016 n. 2438). L'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477, terzo comma, cod. civ., e a ciò consegue che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune - nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, poiché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene".
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione Sez. II nella sentenza del 8.2.2016 n. 2438 sulla cui base è stata decisa la vicenda nella quale al momento della stipula del contratto definitivo, il promittente venditore non era in grado di consegnare il certificato di agibilità e, pertanto, ad avviso della Corte risultava legittimo il rifiuto di stipulare dei promissari acquirenti, nè gravava su questi ultimi l'onere di allegare la circostanza negativa che il certificato non potesse essere rilasciato, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, essendo nell'interesse esclusivo del promittente venditore, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, l'allegazione del fatto positivo e contrario, e cioè che il certificato potesse essere rilasciato. 
Nella medesima sentenza, inoltre, la Suprema Corte con riferimento alrisarcimento del danno ha affermato che la Corte territoriale ha erroneamente escluso che l'accertata mancata consegna del certificato di abitabilità dell'appartamento integrasse inadempimento contrattuale, ponendo a carico degli acquirenti l'onere di dimostrare che il certificato non potesse essere ottenuto. 
Sulla base del medesimo principio sopra riportato, infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato come  la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sè condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto. 

Il venditore-costruttore ha dunque l'obbligo di consegnare all'acquirente dell'immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio, e l'inadempimento di questa obbligazione è ex se foriero di danno emergente, perché costringe l'acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a terzi.

PS. Sulla base dei principi richiamati e di quelli in tema di inadempimento contrattuale, la Suprema Corte ha conseguentemente ritenuto non dubitabile che l'onere di allegazione e di prova della perdurante possibilità di procurare il certificato gravi sulla parte che è tenuta alla consegna. 

Nel caso di specie, la parte promittente venditrice non ha dimostrato di poter onorare l'impegno, e quindi - conclude la Corte - sussiste l'inadempimento e, con esso, il relativo danno. 

Fonte: Corte di Cassazione

LA RESPONSABILITA’ DEL SINDACO PER LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (l’individuazione del responsabile antinfortunistica negli enti locali nei principi sanciti dalla Corte di Cassazione). Nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.
La suddetta figura va specificamente individuata dall’organo di direzione politica.
E’ da escludere, pertanto, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche.
Deve attribuirsi a chi compete la relativa responsabilita', quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro.
E' evidente che l'individuazione non deve essere esclusivamente formale. Essa va effettuata in correlazione all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.
Va pero' sottolineato che il vertice politico dell'ente locale puo' riassumere la responsabilita', laddove risulti che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.
Fonte: Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 12 – 27 maggio 2015, n. 22415 - Presidente Brusco – Relatore Serrao
Giovanni Tartaglia Polcini

Fonte di tutte le notizie Gazzetta Informa News


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