Adesso si aspetta la decisione del Tar, al quale si è rivolto il Consorzio
per i Servizi Socio-Sanitari.
Sospesa la gara a evidenza pubblica per l’individuazione
di un concessionario privato che dovrebbe gestire l’istituenda farmacia
comunale. La decisione è stata formalizzata dal responsabile del settore
Patrimonio e Attività produttive, Francesco Paolone, nelle more chi si pronunci
il Tar sul ricorso presentato dal C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale per i
Servizi Socio-Sanitari), nel quale è stato chiesto l’annullamento della delibera di consiglio
comunale del 29 maggio 2014, avente a oggetto la localizzazione della terza
sede farmaceutica, nonché l’indizione della procedura di affidamento in
concessione. Al C.I.S.S. (il Consorzio che si occupa anche delle farmacie
comunali), il nostro Comune aderì nel 2010, durante l’amministrazione Granata, poi
Salatiello, l’anno scorso, qualche mese dopo il suo insediamento, decise di
fuoriuscirne e lo fece portando la questione
in Consiglio comunale. Si trattò di un provvedimento che destò
abbastanza scalpore, soprattutto tra gli addetti ai lavori, perché non
riuscivano a rendersi conto del fatto che Salatiello avesse optato per tale provvedimento, visto che ai tempi di
Granata, non avrebbe per niente ostacolato il percorso di adesione. In ogni caso, già qualche mese fa, c’era
stato qualche problema: il Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
della Giunta Regionale della Campania aveva emanato un decreto nel quale veniva
dichiarata la decadenza del diritto di prelazione della terza sede farmaceutica
nel nostro Comune. Il motivo? L’amministrazione comunale, stando a quanto
scritto nel decreto dirigenziale regionale 150 del 29-07-2014, non era riuscita
ad adottare tutti gli atti necessari all’apertura della farmacia entro i 120
giorni prescrittogli dall’Ente regionale. Nonostante tutto, l’amministrazione
aveva deciso di proseguire con il bando e di optare per un eventuale ricorso al
Tar, contro il provvedimento regionale. Poi, in seguito al ricorso alla
giustizia amministrativa del Consorzio per i Servizi Socio-Sanitari, è stata
decretata la sospensione. Tant’è che il responsabile del Settore Attività
produttive, in attesa che il Tar si pronunci sulla vicenda, con determina 48
del primo ottobre 2014, ha dovuto interrompere l’efficacia dell’atto del 26
giugno scorso con il quale si è provveduto a bandire la gara d’appalto. Della
decisione sono stati avvisati i 6 concorrenti che entro il 29 settembre scorso,
giorno di scadenza della gara, hanno consegnato i plichi all’ufficio gare e
contratti. La difesa del Comune è stata affidata all’avvocato Antonio Sasso con
studio a Napoli, in via Toledo. Come andrà a finire? Al momento l’unica
certezza è che per l’istituzione delle terza farmacia sono stati impegnati
circa 18mila euro: circa 7mila per il ricorso al Tar; circa 7mila per la
pubblicazione del bando; circa 2mila per la perizia di stima, affidata al
commercialista Oreste Granata; circa 2mila per un incarico di consulenza
affidato all’avvocato Stefano Curcio.
Le nostre opinioni
Trasparenza.
Ancora una volta sarebbe stata calpestata la trasparenza. Nell’atto di
conferimento del mandato all’avvocato Sasso, si fa riferimento all’istruttoria
dalla quale si evincono le motivazioni che hanno reso necessario la
costituzione in giudizio del Comune contro il ricorso al Tar presentato dal
C.I.S.S. L’istruttoria, però, non è stato possibile scaricarla dal sito
istituzionale, poiché non v’è traccia di alcun allegato.
Sospensione
efficacia di una determinazione. Una determina
generalmente si annulla in autotutela. L’efficacia ovvero l’esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il
tempo strettamente necessario, dallo stesso organo (nel caso specifico dal
responsabile del settore Attività Produttive) che lo ha emanato, oppure da
altro organo previsto dalla legge. Il tempo della sospensione deve essere
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o
differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Con la
citata norma, dunque, il termine finale della sospensione non può avere
un’estensione illimitata, nel qual caso potrebbe essere ascritta all’istituto
della revoca o dell’annullamento d’ufficio. Nella determina 80 dell’1-10-2014,
il cui oggetto è la sospensione dell’efficacia della determina del 25-06-2014
con cui si è proceduto a indire la procedura aperta, non risulterebbe
specificato alcun tempo di sospensione. Ai nostri lettori, dunque, le
conclusioni.
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