Farmacia comunale, sospeso il procedimento di gara

                          



Adesso si aspetta la decisione del Tar, al quale si è rivolto il Consorzio per i Servizi Socio-Sanitari.

Sospesa la gara a evidenza pubblica per l’individuazione di un concessionario privato che dovrebbe gestire l’istituenda farmacia comunale. La decisione è stata formalizzata dal responsabile del settore Patrimonio e Attività produttive, Francesco Paolone, nelle more chi si pronunci il Tar sul ricorso presentato dal C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari), nel quale è stato chiesto  l’annullamento della delibera di consiglio comunale del 29 maggio 2014, avente a oggetto la localizzazione della terza sede farmaceutica, nonché l’indizione della procedura di affidamento in concessione. Al C.I.S.S. (il Consorzio che si occupa anche delle farmacie comunali), il nostro Comune aderì nel 2010, durante l’amministrazione Granata, poi Salatiello, l’anno scorso, qualche mese dopo il suo insediamento, decise di fuoriuscirne e lo fece portando la questione  in Consiglio comunale. Si trattò di un provvedimento che destò abbastanza scalpore, soprattutto tra gli addetti ai lavori, perché non riuscivano a rendersi conto del fatto che Salatiello avesse optato per  tale provvedimento, visto che ai tempi di Granata, non avrebbe per niente ostacolato il percorso di adesione.  In ogni caso, già qualche mese fa, c’era stato qualche problema: il Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali della Giunta Regionale della Campania aveva emanato un decreto nel quale veniva dichiarata la decadenza del diritto di prelazione della terza sede farmaceutica nel nostro Comune. Il motivo? L’amministrazione comunale, stando a quanto scritto nel decreto dirigenziale regionale 150 del 29-07-2014, non era riuscita ad adottare tutti gli atti necessari all’apertura della farmacia entro i 120 giorni prescrittogli dall’Ente regionale. Nonostante tutto, l’amministrazione aveva deciso di proseguire con il bando e di optare per un eventuale ricorso al Tar, contro il provvedimento regionale. Poi, in seguito al ricorso alla giustizia amministrativa del Consorzio per i Servizi Socio-Sanitari, è stata decretata la sospensione. Tant’è che il responsabile del Settore Attività produttive, in attesa che il Tar si pronunci sulla vicenda, con determina 48 del primo ottobre 2014, ha dovuto interrompere l’efficacia dell’atto del 26 giugno scorso con il quale si è provveduto a bandire la gara d’appalto. Della decisione sono stati avvisati i 6 concorrenti che entro il 29 settembre scorso, giorno di scadenza della gara, hanno consegnato i plichi all’ufficio gare e contratti. La difesa del Comune è stata affidata all’avvocato Antonio Sasso con studio a Napoli, in via Toledo. Come andrà a finire? Al momento l’unica certezza è che per l’istituzione delle terza farmacia sono stati impegnati circa 18mila euro: circa 7mila per il ricorso al Tar; circa 7mila per la pubblicazione del bando; circa 2mila per la perizia di stima, affidata al commercialista Oreste Granata; circa 2mila per un incarico di consulenza affidato all’avvocato Stefano Curcio.  

                                                       Le nostre opinioni     

Trasparenza. Ancora una volta sarebbe stata calpestata la trasparenza. Nell’atto di conferimento del mandato all’avvocato Sasso, si fa riferimento all’istruttoria dalla quale si evincono le motivazioni che hanno reso necessario la costituzione in giudizio del Comune contro il ricorso al Tar presentato dal C.I.S.S. L’istruttoria, però, non è stato possibile scaricarla dal sito istituzionale, poiché non v’è traccia di alcun allegato.
Sospensione efficacia di una determinazione. Una determina generalmente si annulla in autotutela. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo (nel caso specifico dal responsabile del settore Attività Produttive) che lo ha emanato, oppure da altro organo previsto dalla legge. Il tempo della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Con la citata norma, dunque, il termine finale della sospensione non può avere un’estensione illimitata, nel qual caso potrebbe essere ascritta all’istituto della revoca o dell’annullamento d’ufficio. Nella determina 80 dell’1-10-2014, il cui oggetto è la sospensione dell’efficacia della determina del 25-06-2014 con cui si è proceduto a indire la procedura aperta, non risulterebbe specificato alcun tempo di sospensione. Ai nostri lettori, dunque, le conclusioni.     



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