Dal diritto di superficie alla piena
proprietà, lo chiede il 90% dei possessori
delle case in zona peep
Trasformare il
diritto di superficie in diritto di proprietà è l’aspirazione del 90% dei
proprietari della case acquistate in cooperative nella zona Peep di via Aldo
Moro e via Pietro Nenni. E’ quanto emerso da un nostro sondaggio effettuato
nelle settimane scorse: gli interpellati si sono dichiarati quasi tutti
favorevoli, tranne una piccola fetta di proprietari, le cui perplessità sono
dettate unicamente da motivi di contingenza economica. Adesso tocca alla
politica fare la sua parte, vale a dire recepire le istanze e tradurle in
progetto. Va aggiunto che questo
procedimento è stato applicato con successo in diverse zone dell’Italia, perché
comporta diversi vantaggi sia per il comune che per i proprietari delle case. Anche Marano si stava attivando in questo senso: l’ex assessore
all’Urbanistica ai tempi di Perrotta, Matteo Morra del partito democratico, aveva
anche abbozzato una sorta di proposta
che è stata, però, solo accantonata e non abbandonata, in quanto, a maggio
scorso, la città è stata chiamata alle urne. Al di là della convenienza per chi ha acquistato una casa in cooperativa che,
per una somma variabile mediamente dai 3 ai 4mila euro (cifra che potrebbe
essere anche dilazionata, previa convenzione tra comune e banche), diventa
proprietario assoluto dell’appartamento comprato, converrebbe pure al nostro
comune attivarsi, poiché incasserebbe, ipotizzando un’adesione iniziale del 70%
(circa 300 appartamenti), più di un milione di euro, che potrebbe
investire per migliorare
urbanisticamente sia la zona delle cooperative che le altre parti della città.
Ma cerchiamo di capire meglio. La Legge n. 448 del 23.12.1998
stabilisce, all'articolo 31, che i comuni possano cedere in proprietà le aree
comprese all'interno dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) che
sono state assegnate in diritto di superficie. Il corrispettivo delle aree è
determinato dal Comune, precisando, altresì, che la trasformazione del regime
di titolarità delle aree può essere effettuata, a seguito di proposta del
Comune stesso, da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze,
per la quota millesimale di proprietà corrispondente, quindi con atti di
cessione separati e non più subordinati alla decisione presa dalla totalità del
condominio. Potranno richiedere la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà, i soggetti singoli, gli assegnatari di cooperative
edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano
proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani di Zona, già
concesse in diritto di superficie.
LA SITUAZIONE ATTUALE DI CHI POSSIEDE UN
ALLOGGIO REALIZZATO IN AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE:
Se vuole vendere l'alloggio, può farlo, ma ha l'obbligo di verificare che chi compra - se necessita di subentrare ad un finanziamento pubblico -, sia in possesso dei requisiti, stabiliti per legge
- il diritto di superficie è concesso per 99 anni, dopo i quali il proprietario del terreno (il Comune di Calvizzano nel caso specifico) diventa automaticamente proprietario anche dell'immobile (alloggio)
Se vuole vendere l'alloggio, può farlo, ma ha l'obbligo di verificare che chi compra - se necessita di subentrare ad un finanziamento pubblico -, sia in possesso dei requisiti, stabiliti per legge
- il diritto di superficie è concesso per 99 anni, dopo i quali il proprietario del terreno (il Comune di Calvizzano nel caso specifico) diventa automaticamente proprietario anche dell'immobile (alloggio)
PERCHÉ È VANTAGGIOSO ACQUISTARE LA
PROPRIETÀ:
Acquistando, il titolare diventa proprietario, in proporzione ai millesimi, dell'area su cui è edificato l'immobile e delle altre aree di pertinenza del fabbricato: l'alloggio può essere venduto a chiunque, senza bisogno di verificare che l'acquirente - a meno che non debba subentrare a un finanziamento pubblico - abbia specifici requisiti.
Il valore di un appartamento in diritto di superficie è decisamente inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà, proprio perché dopo 99 anni il terreno su cui è costruito ritorna nella piena disponibilità del Comune, insieme alla proprietà del fabbricato. Di conseguenza il valore di mercato dell'appartamento diminuisce ogni anno, man mano che ci si avvicina alla scadenza del diritto di superficie.
Acquistando, il titolare diventa proprietario, in proporzione ai millesimi, dell'area su cui è edificato l'immobile e delle altre aree di pertinenza del fabbricato: l'alloggio può essere venduto a chiunque, senza bisogno di verificare che l'acquirente - a meno che non debba subentrare a un finanziamento pubblico - abbia specifici requisiti.
Il valore di un appartamento in diritto di superficie è decisamente inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà, proprio perché dopo 99 anni il terreno su cui è costruito ritorna nella piena disponibilità del Comune, insieme alla proprietà del fabbricato. Di conseguenza il valore di mercato dell'appartamento diminuisce ogni anno, man mano che ci si avvicina alla scadenza del diritto di superficie.
QUANTO COSTA
Il costo dell'acquisto è individuale, in base ai millesimi di proprietà.
Il costo dell'acquisto è individuale, in base ai millesimi di proprietà.
Ai sensi di legge, il conteggio è dato dal valore venale dell'area ad oggi, abbattuto del 25%. Da questo importo sono dedotte le spese già sostenute per gli oneri di concessione, anch'esse attualizzate.
Al fine di contenere al massimo le spese per i cittadini, l'atto potrà essere rogitato dal Segretario Generale del Comune di Calvizzano.
Per sollecitare e
agevolare i nostri amministratori ad iniziare l’iter di un procedimento così
rilevante, riportiamo uno schema di delibera consiliare che ci siamo procurati.
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica…
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che l’art.31, commi da 45 a 50, della legge 23
dicembre 1998 n. 448 (legge finanziaria 1999) offre ai comuni la facoltà di
cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare
(P.E.E.P.) approvati ai sensi dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate
ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in
diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35 quarto comma della medesima
legge n. 865/1971;
- che la trasformazione del diritto di superficie
in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da
parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell’art. 31
della legge n. 448/1998;
preso atto
- che gli aspetti principali introdotti dalla
normativa richiamata possono essere così sintetizzati:
- la possibilità di
trasformare in proprietà piena il precedente diritto di superficie a
condizioni assai più favorevoli di quelle previste in passato;
- la competenza
dell'Ufficio Tecnico Comunale, e non più dell'U.T.E., nella determinazione
del corrispettivo dovuto per la trasformazione;
- la possibilità di
procedere alla trasformazione per singole unità immobiliari, prescindendo
così dalla necessità, prevista dalla normativa previgente, di passare
attraverso una deliberazione condominiale, da assumersi a maggioranza,
destinata a rendere la trasformazione "obbligatoria" per tutti i
condòmini;
- la facoltatività della
trasformazione che nasce da una proposta del Comune al privato, il quale è
libero di accettarla o respingerla.
considerato
- che debba ritenersi necessario e opportuno
provvedere in merito, anche su sollecitazione di gruppi di cittadini interessati
alla trasformazione, senza apporre alcun limite territoriale e quindi
concedendo tale trasformazione in tutte le aree P.E.E.P. presenti nel
territorio comunale di Marano;
Ritenuto
- che, in considerazione della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007 che ha dichiarato
l’incostituzionalità del criterio di stima di cui all’art. 5 bis del decreto
legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1992 n. 359, debba ritenersi applicabile al caso di specie il criterio di cui
all’art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dagli artt. 89 e 90
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- che dunque il corrispettivo per la
trasformazione dei diritti di superficie in diritti di piena proprietà e/o
l’eliminazione dei vincoli dovrà essere determinato tenendo conto del valore
venale del bene oggetto della trasformazione ridotto del 25 per cento,
trattandosi di interventi di riforma economico-sociale;
- che il valore venale del bene ai fini della
determinazione del corrispettivo dovrà essere calcolato alla stregua di criteri
e valori che per loro natura sono soggetti alle oscillazioni del mercato
immobiliare e quindi non possono essere stabiliti “una tantum“ ma devono essere
calcolati periodicamente;
- che pertanto il calcolo debba essere effettuato
di anno in anno su relazione del Settore Urbanistica ed approvato dalla Giunta
Comunale;
VistO
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra
l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei
Consigli Comunali;
con voti
_____
DELIBERA
1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 31, commi 45
e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la cessione in diritto di
proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie;
2.
Di autorizzare, ai sensi dell'art. 31, commi 45
e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la soppressione dei vincoli
relativi alle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 già oggetto di cessione in diritto di proprietà;
3. Di autorizzare la sostituzione delle convenzioni
vigenti, aventi per oggetto le cessioni in diritto di superficie e in diritto
di proprietà, di cui ai summenzionati punti 1) e 2), con convenzioni redatte
rispettivamente sulla base degli schemi allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante (all. n. 1 – Schemi di convenzione),
da stipularsi, ai sensi del già citato art. 31 della legge 448/98, con i
proprietari delle unità immobiliari interessate, dando atto che le medesime
avranno una durata pari a 30 anni diminuita del tempo trascorso tra la data di
formalizzazione degli atti convenzionali originari e quella di stipulazione
delle nuove convenzioni;
4. Di subordinare la sostituzione delle convenzioni
di cui al precedente punto 3) al pagamento del corrispettivo determinato ai
sensi del comma 48 del citato art. 31 della legge 448/98;
5. Di individuare le aree di cui al comma 45
dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in tutti i lotti già
concessi in diritto di superficie ricadenti all’interno dei Piani di Edilizia
Economica e Popolare (P.E.E.P.) presenti sul territorio del Comune di Marano
così come specificate nell’allegata planimetria (all. n. 2 - Planimetria)
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6.
Di dare atto che il corrispettivo inerente alla
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e
soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni (art. 35 L.
865/71) per le aree già cedute in proprietà sarà determinato con apposito atto
della Giunta Comunale, sulla base delle direttive dettate dal comma 48 del
sopracitato articolo 31 della legge n. 448/1998 e dei criteri stabiliti nel
documento allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale
(all. n. 3 – Linee Guida: procedura e criteri per la determinazione dei
corrispettivi);
7. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica
del Comune di Calvizzano e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
ad altro dirigente all’uopo delegato dal Sindaco, per la sottoscrizione degli
atti da stipularsi mediante rogito notarile, sulla base degli schemi allegati,
e di autorizzare gli ufficiali roganti ad apportare quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate
opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
8.
Di dare atto che dalla data di stipulazione della
convenzione decadono tutte le limitazioni ed i vincoli stabiliti nella convenzione
originaria. Pertanto dopo la stipula dei nuovi atti tra le ditte assegnatarie
ed il Comune, le ditte dovranno rispettare solamente i vincoli derivanti da
norme regolamentari edilizie, urbanistiche e commerciali, nonché le norme di
legge relative agli immobili ed alle attività esercitate;
9. Di dare atto che la presente deliberazione non
comporta impegni di spesa in quanto tutti gli oneri conseguenti alla
sostituzione delle convenzioni incluse le spese a sostenersi per la stipula
dell’atto, sono da intendersi a carico dei proprietari delle unità interessate.
Allegati:
All. n. 1
– Schemi di convenzione
Convenzione
per cessione in proprietà
Convenzione
per la soppressione dei vincoli
All. n. 2 – Planimetria
Planimetria
C1 – C3 (verificare se esistono altre zone PEEP)
All. n. 3 – Linee Guida: procedura e criteri per
la determinazione dei corrispettivi
Inquadramento
normativo
Criteri
per la determinazione dei corrispettivi
Termini
di validità della proposta
Pagamento
rateale (Schema di contratto preliminare)
Modalità
operative:
modulo manifestazione di
interesse
calcolo del
corrispettivo da parte dell’UTC
comunicazione del
corrispettivo dovuto
modulo domanda (in
allegato caparra del 20%)
fissazione della data
per la stipula
(eventuali
rate e saldo del corrispettivo)
stipula