Stangata IMU per coniugi che hanno residenza in Comuni diversi: Calvizzano è uno dei pochi Enti della Campania ad applicare una recente sentenza della Cassazione. Ne parliamo con l’avvocato Oscar Pisani, tributarista e consigliere comunale

 


A seguito delle notifiche degli avvisi di accertamento Imu relativi all’anno di imposta 2015 effettuate dal Comune di Calvizzano, mi sono giunte numerose richieste di chiarimenti riferiti al  caso in cui in un nucleo familiare i coniugi abbiamo la residenza in Comuni diversi.

𝐈𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐮?

Sul punto occorre fare chiarezza poiché, attualmente, vi è  un netto contrasto tra il dettato normativo e la recente ordinanza della Corte di Cassazione .

𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐥'𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝟐𝟎𝟏𝟑𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎) ?

La Cassazione in maniera non poco discutibile per quanto di seguito dirò, ha stabilito espressamente che: “se marito e moglie fissano la propria residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può’ essere considerato abitazione principale per l’esenzione dall’IMU”.

𝐓𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚' 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐯𝐯𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

𝟏) L ‘interpretazione fornita dalla Cassazione scaturisce da una lettura parziale della norma di cui all’articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011. Infatti, se la norma da un lato afferma che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità  immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, il 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚

successivo   𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞: “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiamo stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situato nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

𝗔𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘀𝗰𝗲  𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗲 𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶

𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗹'𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.

Si può dunque concludere ( interpretando  la norma nel suo  complesso e nel rispetto delle intenzioni del legislatore) che, nel caso i componenti del nucleo fissano la residenza e dimorano in Comuni diversi l’esenzione spetta per tutti gli immobili.

Tale dato è corroborato anche dalla circolare 18 maggio 2012 numero 3/DF dove il rischio di elusione dell’imposta non si verifica nel caso di residenza in Comuni diversi, 𝐩𝐨𝐢𝐜𝐡𝐞' 𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 della 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐞' 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 dall’effettiva necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune per esigenze lavorative”.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢

La linea adottata dalla Cassazione pare essere troppo restrittiva ed ancorata ad una lettura “parziale della norma”; dall’altro canto sia la prassi ministeriale che l’interpretazione letterale della norma non lascia dubbi circa la possibilità di riconoscere l’agevolazione ai coniugi residenti in comuni diversi.

Ciò che non appare accettabile (pur rispettando le esigenze di cassa delle realtà’ comunali) che si possa ancorare il potere di accertamento ad un indirizzo giurisprudenziale che seppur proveniente dalla Cassazione, non pare rispetti il dettato normativo e le circolari in materia.

L’interpretazione fornita dai Giudici, enfatizza  𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 laddove non riconosce l’esenzione in caso di residenza separata nello stesso Comune, ma la stessa interpretazione 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹  𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼  𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 penalizzando immotivatamente chi per esigenze lavorative o familiari risiede in Comuni diversi.

𝓐𝓿𝓿. 𝓞𝓼𝓬𝓪𝓻  𝓟𝓲𝓼𝓪𝓷𝓲

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