Calvizzano. “Terra dei fuochi”, ritorno alla durezza: in seguito ad ordinanza dei Commissari straordinari avviata intensa attività di monitoraggio terreni incolti e abbandonati, oltre 20 i soggetti sanzionati. Bonificata vasta area in via Eduardo De Filippo


Ottimo il lavoro fatto dal sovraordinato Biagio Chiariello, coordinatore delle operazioni, e dalla Polizia locale  


Avviata intensa attività di monitoraggio di molti siti abbandonati, zeppi di rifiuti di ogni genere (anche speciali), rovi arbusti ed erbacce. L’obiettivo della triade commissariale, guidata dal Vice Prefetto Luca Rotondi, che ha adottato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, è quello di prevenire gli incendi in una stagione estiva che si preannuncia bollente. Il sovraordinato Biagio Chiariello, coordinatore delle operazioni,  e la polizia locale (ridotta a tre agenti) hanno svolto un lavoro eccezionale: censiti circa 50 terreni  incolti ed abbandonati con applicazione, ai proprietari incuranti, delle sanzioni previste sia dall’ordinanza commissariale che dalle norme del codice della strada e del Testo Unico dell’Ambiente. Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni.




L’ordinanza


COMUNE   DI   CALVIZZANO
Citta Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 2418 Del   23/06/2020

La Commissione Straordinaria

Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per Ia presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per Ia propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumita delle persone e dei beni;
Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e inset;
Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibility e viability a causa dell'incuria dei frontisti che non prowedono ad eseguire it taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre it ciglio stradale;
Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata Ia crescita delle essenze erboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi aIl'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimita di  civili  abitazioni,  a  salvaguardia  dell'igiene  pubblica  e  della  pubblica incolumita;
Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 107 della D. Lgs. n.267 del sull'ordinamento degli enti locali);



18 agosto 2000,



(testo unico delle leggi

Visto l'art. 255 it D.Lgs. n.152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160. e  s.m.i.;
Visto it T.U. della legge di P.S. n.773 del 18.06.1931;
Visto it capo Ill del Digs n.139 dell'08.03.2006 in materia di prelknzione incendi; Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.



ORDINA

che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto it periodo estivo  e comunque fino al 30 ottobre di ogni anno, condizioni tali da non accrescere it pericolo per l'incolumita, l'igiene pubblica e it pericolo di incendi, procedendo  a:
-taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonche dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
-regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonche rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonche estirpo dell'erba lungo tutto it fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.
AVVERTE
-che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano piu grave reato, ai trasgressori sara applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 cosi come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000),
come modificato dalla Legge   3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
-che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro 20 giorni dall'accertata violazione;

-che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sara direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
DISPONE
che la presente, che annulla e sostituisce le precedenti ordinanze                                                                                                 , venga pubblicata all'albo pretorio on-line, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune;
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di assicurare l'osservanza della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:
Comando Polizia Municipale;
Stazione Carabinieri di Calvizzano;

INFORMA che avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ,oppure,  in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

Dalla Residenza municipale II

--La Commissione Straordinaria

Prencipe \  Quaranta




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